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	<title>colleghi Archives - Avvocato Vecchini</title>
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		<title>I clienti NON sono tutti uguali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 12:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione]]></category>
		<category><![CDATA[colleghi]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione disciplinare]]></category>
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		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Se c’è una cosa che il corso di social media marketing ci ha insegnato è che i clienti– forse – non sono tutti uguali. Non è una novità quella che i clienti = persone siano differenti tra loro e quindi che meritino attenzioni diverse, ma il corso ha focalizzato come ogni età possa avere pensieri  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
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<p>Non è una novità quella che i clienti = persone <span style="text-decoration: underline;">siano differenti tra loro</span> e quindi che meritino attenzioni diverse, ma il corso ha focalizzato come ogni età possa avere pensieri concentrati su spunti differenti.</p>
<p>A fronte di ciò pensare di dividere solo per macroaree: lavoratori e i datori di lavoro, non basta.</p>
<p>I clienti non sono tutti uguali.</p>
<p>Ho pensato così di provare a ipotizzare cosa possa chiedere allo studio ogni fascia d’età e quindi ho inserito una parte identificativa e, successivamente, la suddivisione nel lavoratore come potenziale cliente o datore di lavoro come potenziale cliente.</p>
</div>
</div>
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<p><span class="et_pb_image_wrap "><img decoding="async" class="wp-image-1646" title="" src="/wp-content/uploads/2021/11/baby-boomer-442252__340.jpg" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 510px, 100vw" srcset="/wp-content/uploads/2021/11/baby-boomer-442252__340.jpg 510w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2021/11/baby-boomer-442252__340-480x320.jpg 480w" alt="" width="510" height="340" /></span></p>
</div>
<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
<div class="et_pb_text_inner">
<p>La prima area è certamente quella dei <strong>baby boomer</strong>.</p>
<p>Sono coloro che hanno vissuto il secondo dopoguerra, il boom economico degli anni Cinquanta, le lotte femministe e le rivoluzioni per il riconoscimento dei diritti.</p>
<p>Sono persone dedite al lavoro, con redditi medio alti e una buona capacità di risparmio.</p>
<p>La tecnologia non è il loro primo pensiero e si limitano a utilizzarla per l’invio di mail e comunicazioni di lavoro.</p>
<p>Prediligono inoltre l’interazione face to face, per loro l’assistenza in tempo reale è cruciale e apprezzano un servizio continuativo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.</p>
<p>Il DIPENDENTE ha un lavoro pressoché stabile da molti anni e mal accetta cambi di mansioni o (nei casi più gravi) licenziamenti scaturenti da crisi del mercato.</p>
<p>Questo cliente si rivolge a me prevalentemente per aspetti che riguardano</p>
<ul>
<li><u>Licenziamenti per riorganizzazioni aziendali</u>. Ha investito tanti anni nell’azienda e non capisce come adesso sia tutto cambiato anche in ragione dell’avvento di nuove tecnologie</li>
<li><u>Licenziamento per motivi disciplinari</u>. Per molti anni in azienda si è sempre adottato un atteggiamento e adesso, anche in ragione di cambi ai vertici, non comprende l’esigenza di nuove politiche di gestione (anche più stringenti)</li>
<li><u>Richieste di innalzamento di livello stipendiale</u>. Molti dipendenti si accorgono di aver svolto per anni una prestazione ad un livello stipendiale inferiore rispetto al contributo dato e, anche grazie al passaparola con giovani assunti, comprendono questa differenza e vogliono ottenerne ristoro</li>
<li><u>Infortuni sul lavoro</u>. Non frequentemente ma accade che questi lavoratori adottino procedure di esecuzione della prestazione meno in linea con le nuove norme sulla sicurezza. Le hanno sempre eseguite in modo più approssimativo e continuano su quella strada incappando talvolta in incidenti anche gravi</li>
</ul>
<p>Specularmente il DATORE DI LAVORO si rivolge a me per contrastare le richieste che ho appena indicato dei dipendenti; sta approcciando un cambio generazionale e quindi sperimenta nuovi approcci all’attività imprenditoriale che necessariamente hanno riflessi sui collaboratori in termini di</p>
<ul>
<li><u>Licenziamenti per riorganizzazioni</u>. Molti servizi vengono esternalizzati con la necessità di effettuare una redistribuzione delle attività già assegnate ai collaboratori</li>
<li><u>Verifica di possibilità di incentivi all’assunzione in collaborazione con il consulente del lavoro</u>. In questo caso il lavoro diviene sinergico con gli altri professionisti dell’azienda.</li>
<li><u>Impugnazione di sanzioni dell’Ispettorato del Lavoro/Inps/Inail</u>. Anche in ragione dell’altalenarsi del mercato il datore di lavoro in questa fascia d’età appare meno legato ai formalismi assuntivi e spesso cerca di trovare altre dinamiche per “testare” il nuovo personale</li>
<li><u>Mobbing</u>. L’approccio alle nuove forme di confronto con i collaboratori può diventare una forzatura per alcuni imprenditori. Ecco che qualche dipendente (differente dai baby boomer però) ritiene che alcune prese di posizione abbiano i confini del mobbing, che deve essere arginato se eventualmente esistente.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_1">
<p><span class="et_pb_image_wrap "><img decoding="async" class="wp-image-1647" title="" src="/wp-content/uploads/2021/11/camera-2920791__340.jpg" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" srcset="/wp-content/uploads/2021/11/camera-2920791__340.jpg 453w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2021/11/camera-2920791__340-300x225.jpg 300w" alt="" width="453" height="340" /></span></p>
</div>
<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
<div class="et_pb_text_inner">
<p>Una seconda area è quella della c.d. <strong>Generazione X</strong> che vive il peso dei successi della generazione precedente e la crisi economica della successiva (i figli dei baby boomer).</p>
<p>È la generazione con il più alto numero di laureati e aspiranti a ricoprire posizioni di lavoro prestigiose.</p>
<p>Padroneggiano social network, acquistano spesso on line, ma sono molto attenti alle opinioni degli altri utenti.</p>
<p>Il DIPENDENTE in questo caso ha un lavoro che somiglia per alcuni aspetti a quello dei genitori con i quali si confronta per cercare di trovare soluzioni diverse da chi lo ha preceduto. In generale si rivolge allo studio per:</p>
<ul>
<li><u>Differenze retributive per livelli errati o straordinari</u>. È certamente questo più di tutti gli altri, il lavoratore che ritiene di dare di più all’azienda rispetto a quanto gli venga riconosciuto. Considera poco chiari gli importi che vengono pagati e vuole spiegazioni approfondite dei suoi diritti</li>
<li><u>Procedimenti disciplinari</u>. Il lavoratore vuole cercare di dare il proprio apporto alle dinamiche aziendali e spesso incappa in procedure differenti da quelle impartite, rischiando di vedersi attribuito un procedimento disciplinare, anche se spesso non particolarmente grave</li>
<li><u>Esame dei contratti</u>. Il lavoratore che riveste ruoli di collaborazione con l’imprenditore si trova a ricevere proposte anche da aziende concorrenti che mi sottopone per verificare la correttezza delle stesse rispetto alle norme di legge</li>
<li><u>Verifica patti di non concorrenza</u>. Il lavoratore qui ha già maturato un’esperienza tale che l’azienda gli propone di sottoscrivere un patto di non concorrenza che mi viene sottoposto per la valutazione di legittimità</li>
</ul>
<p>I DATORI DI LAVORO di questa sfera o sono diventati titolari di aziende dei padri che quindi cercano di innovare o hanno aperto da poco la loro attività.</p>
<p>In entrambi i casi il rapporto con il personale cerca di essere amicale per riuscire a replicare il modello precedente (nel caso di passaggio) o modelli di altre aziende che hanno vissuto o conosciuto.</p>
<p>In questo caso si rivolgono allo studio per</p>
<ul>
<li><u>Rassicurazioni sulla correttezza delle procedure interne.</u> Molto spesso si sono confrontati con gli altri professionisti della consulenza ma vogliono il parere finale di un legale</li>
<li><u>Verifica di modalità alternative al licenziamento</u>. Sono preoccupati di un contenzioso per un eventuale licenziamento e quindi cercano soluzioni che possano evitare almeno temporaneamente le estromissioni</li>
<li><u>Procedimenti disciplinari</u>. Per quanto detto anche sopra, vogliono evitare gli scontri; si affidano allo studio anche per la redazione delle lettere connesse ai procedimenti disciplinari nonché per il confronto con l’eventuale legale/sindacalista del dipendente</li>
<li><u>Risarcimento del danno</u>. Hanno compreso l’importanza di responsabilizzare i dipendenti e adottano procedure per la richiesta di risarcimenti dei danni.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_2">
<p><span class="et_pb_image_wrap "><img decoding="async" class="wp-image-1648" title="" src="/wp-content/uploads/2021/11/people-2570568__340.jpg" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 606px, 100vw" srcset="/wp-content/uploads/2021/11/people-2570568__340.jpg 606w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2021/11/people-2570568__340-480x269.jpg 480w" alt="" width="606" height="340" /></span></p>
</div>
<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3 et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
<div class="et_pb_text_inner">
<p>La terza area è quella della <strong>Generazione Y o Millennials o Net Generation</strong>.</p>
<p>È la generazione degli start upper, che inventa possibilità di lavoro spesso proprio collegate alla rete.</p>
<p>I Millennials sono convinti di essere speciali, esprimono liberamente le loro idee e criticano senza remore quelli altrui, se pensano di averne di migliori.</p>
<p>Impazienti e vogliono tutto e subito; sono narcisisti e credono di poter piacere a chiunque.</p>
<p>Il DIPENDENTE che viene in studio ha già acquisito le nozioni che riteneva importanti attraverso il web; vuole pertanto conferma se ciò che ha cercato corrisponde al vero.</p>
<p>Accade che si siano già rivolti anche ad altri professionisti per avere riscontri sulle loro idee.</p>
<p>Gli ambiti per cui si rivolgono allo studio sono i più svariati spesso in connessione alle ricerche internet ma prevalentemente per</p>
<ul>
<li><u>Verifica dell’inserimento di tutte le voci nel contratto</u>. A prescindere dalla qualifica e dal livello di inquadramento che andranno a ricoprire, il lavoratore ritiene importante controllare che le voci che la legge impone siano tutte presenti nel contratto di assunzione</li>
<li><u>Mobbing</u>. I lavoratori di questa area sono quelli che si sentono maggiormente vessati dai comportamenti del datore di lavoro o dei suoi referenti diretti (magari baby boomer) nonostante in molti casi i rapporti di lavoro siano di durate relativamente brevi.</li>
<li><u>Dimissioni</u>. Si affacciano allo studio lavoratori che vogliono interrompere il rapporto di lavoro cercando un modo che in ogni caso li tuteli anche per il futuro.</li>
</ul>
<p>I DATORI DI LAVORO di quest’area sono molto giovani e quasi certamente s’inseriscono in aziende di famiglia dove approcciano alle prime attività senza essere ancora completamente responsabili.</p>
<p>Difficilmente arrivano in studio da soli; sono accompagnati da direttori dell’azienda o consulenti esterni che pongono le “vere” domande.</p>
<p>Sono tuttavia curiosi di comprendere nel dettaglio le dinamiche delle vicende con il personale.</p>
<p>Molto aperti al concetto di</p>
<ul>
<li><u>Regolamento aziendale</u>. Comprendono come sia lo strumento per armonizzare i rapporti per uniformare procedure e organizzazione. Ritengono che le regole in azienda vadano condivise tra i collaboratori e che non sia neppure necessario applicare poi le sanzioni previste dal regolamento stesso.</li>
<li><u>Welfare e benessere</u>. Si informano dell’esistenza di bandi per l’ottenimento di incentivazioni e welfare aziendale. In questo caso appare stringente la collaborazione con il consulente del lavoro per la valutazione dei costi.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="et_pb_module et_pb_image et_pb_image_3">
<p><span class="et_pb_image_wrap "><img decoding="async" class="wp-image-1649" title="" src="/wp-content/uploads/2021/11/laptop-5673901__340.jpg" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 508px, 100vw" srcset="/wp-content/uploads/2021/11/laptop-5673901__340.jpg 508w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2021/11/laptop-5673901__340-480x321.jpg 480w" alt="" width="508" height="340" /></span></p>
</div>
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<div class="et_pb_text_inner">
<p>Infine, ci sono i nativi digitali o <strong>Generazione Z</strong> perché sono cresciuti con la tecnologia e con Internet, chi Gamer perché hanno giocato con i videogames sin da quando erano bambini.</p>
<p>Realisti, pragmatici, ottimisti e spinti dalle proprie ambizioni personali; sono però consapevoli delle forze che sfuggono al loro controllo.</p>
<p>Esperti nell’effettuare ricerche online e sono shopper omnichannel.</p>
<p>Gli appartenenti alla Generazione Z hanno l’imprenditorialità nel proprio Dna e sono molto consapevoli e preoccupati per l’impatto dell’uomo sul pianeta e ciò li spinge ad aggregarsi in rete.</p>
<p>Per questo dalle aziende esigono trasparenza in merito ai processi di produzione.</p>
<p>Parole come “naturale”, “sostenibile”, “organico” hanno un forte impatto su di loro. Danno importanza soprattutto all’equità della retribuzione, alle prospettive di carriera esplicitata in modo chiaro e a ricevere feedback frequenti e brevi.</p>
<p>Ho pensato di non creare qui divisioni tra DIPENDENTI e DATORI DI LAVORO; generalmente approdano allo studio di più i primi ma a fronte della richiesta di delucidazioni che difficilmente sono di scontro con il datore di lavoro.</p>
<p>Anche per la generazione Z i temi del regolamento aziendale del welfare sono importantissimi; sono alla ricerca di aziende che lasciano loro spazio di espressione, diversamente evitano di candidarsi per l’assunzione.</p>
<p>Sono anche tra coloro che valutano aspetti legali alla creazione di una famiglia e quindi diventano curiosi per temi come</p>
<ul>
<li><u>Congedi parentali</u>. Le domande chiave riguardano le tutele delle madri, in primis, ma sempre più padri anelano a conoscere il tema per pensare di fruire delle possibilità offerte dalla legge</li>
<li><u>Disabilità</u>. In molti casi sono in prima persona coinvolti con la disabilità perché personale o di un familiare e questo può avere riflessi sul lavoro. Sia lavoratori che datori di lavoro mi chiedono quindi come affrontare vertenze nei confronti dell’Inps e dei giudizi che questo ente emette nell’ambito della disabilità.</li>
<li><u>Assunzione dipendenti</u>. In quest’area il lavoratore sta cercando di aprirsi al mondo dell’imprenditoria e, addirittura, in molti casi vuole conoscere prima tutte le sfaccettature dell’assunzione dei dipendenti per un business che sta ancora abbozzando.</li>
</ul>
<p>Ovviamente accade spesso che i confini non siano nitidi nelle diverse aree perché pur appartenendovi è evidente che i clienti non sono tutti uguali.</p>
<p>Allo stesso modo in questa trattazione sono sicuramente state omesse casistiche che avrebbero potuto inserirsi in un’area piuttosto che un’altra.</p>
<h5>Ti senti rappresentato in queste categorie?</h5>
<h5>Vuoi lasciarmi qualche spunto che posso aver tralasciato?</h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Una sentenza che può cambiare le cose! Che fine fa il licenziamento?</title>
		<link>https://www.studiolegalevecchini.it/una-sentenza-che-puo-cambiare-le-cose-che-fine-fa-il-licenziamento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:09:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il post di oggi non poteva che essere di attualità. Il mondo degli avvocati del lavoro ha subito uno scossone per effetto della pronuncia della scorsa settimana della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità del Jobs Act con riferimento al criterio di calcolo del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo basato sull’anzianità di  [...]</p>
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Il mondo degli avvocati del lavoro ha subito uno scossone per effetto della pronuncia della scorsa settimana della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità del Jobs Act con riferimento al criterio di calcolo del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo basato sull’anzianità di servizio.</p>
<p>Immagino che per molti una frase di questo tipo crei già molti punti di domanda e allora andiamo con ordine.<br />
Primo, chi è la Corte Costituzionale?<br />
E’ quell’ufficio, composto da Giudici, che ha il compito di verificare se le norme dello Stato e delle Regioni sono conformi a quanto prevede la Costituzione;</p>
<p><strong>dove verificare conformità significa valutare la norma secondo i principi indicati dalla Costituzione</strong></p>
<p>Secondo, cosa significa dichiarare l’incostituzionalità?<br />
La Corte (detta anche Consulta per il palazzo dove si riunisce) prende il contenuto della norma – in questo caso tutto l’impianto del Jobs Act – e si accerta che i suoi contenuti non siano in contrasto con i diritti e le libertà indicati nella Costituzione. Quando rileva questo contrasto emette un provvedimento che “certifica” questa valutazione, dichiarando appunto l’incostituzionalità di tutto o di parte della norma.</p>
<p>Terzo, <strong>tutto</strong> il Jobs Act è incostituzionale?<br />
No. Dopo gli opportuni accertamenti condotti, la Consulta ha dato il suo parere di incostituzionalità soltanto su una parte del provvedimento, quello relativo alla misura del risarcimento del danno che il Giudice del Lavoro deve quantificare in caso di licenziamento illegittimo.</p>
<p>Quarto, e adesso cosa succede per effetto della pronuncia della Corte?<br />
Ecco questo è il tasto dolente.<br />
Al momento, infatti, la Corte ha solo enunciato il principio; si è cioè limitata a dire:</p>
<p><strong>è incostituzionale quella parte.</strong></p>
<p>Ancora non sono note le motivazioni di questa scelta, senza le quali, anche tutte le implicazioni concrete di questa pronuncia ancora non sono ipotizzabili.</p>
<p>Quindi accade che, nel caso di chi abbia in corso una causa per la prouncia di illegittimità del licenziamento si ritroverà quasi certamente un Giudice che rinvierà ad altra data la successiva udienza e chi una causa non ce l’ha ma sta pensando a come definire il tutto??<br />
L’abilità del legale qui la farà sicuramente da padrone.</p>
<p>C’è chi ritiene che debbano tornare il vigore le precedenti disposizioni della c.d. Legge Fornero e quindi che la determinazione del risarcimento non sia più collegata all’anzianità di servizio prestata nell’azienda ma definita sulla scorta di valutazioni svolte caso per caso dal Giudice entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.<br />
Ma sono certa che altri preferiranno, in ogni caso, continuare ad utilizzare come parametro gli anni di anzianità (come se questa pronuncia non ci fosse) proprio nell’attesa di avere maggiori informazioni su come muoversi.</p>
<p>Non solo.<br />
Come la sottoscritta molti si stanno anche interrogando (pur propendendo per il no) se l’incostituzionalità di quella parte possa avere riflessi anche sul “Decreto Dignità” di recente pubblicazione, ovviamente nella sezione in cui si rideterminano le somme da versare al dipendente in caso di licenziamento illegittimo.</p>
<p>Non resta che concludere che purtroppo fornire al cliente (sia esso un’azienda o un lavoratore) una spiegazione o una prospettiva di fattibilità della causa (in termini economici) allo stato non è agevole; ma, soprattutto potrebbe non essere la risposta corretta.</p>
<p>Non ci resta che attendere, ove questo sia possibile!</p>
<p><strong><br />
Anche l’avvocato è in attesa, raggiungiamo però insieme un’intesa!</strong></p>
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		<title>Forse meglio parlare ancora di mobbing</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:06:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Forse è necessario discutere ancora del tema. Se avete, come spero, letto il mio articolo sul Mobbing saprete già l’origine della parola e le sue sfaccettuature ma ritengo che questo non basti. Chiunque di noi ha un’amico, parente, conoscente che negli ultimi tempi dice che nella sua azienda “gli fanno mobbing” e questo implica che molte di  [...]</p>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3095" src="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/mortar-1170665-340.jpg" alt="" width="453" height="340" srcset="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/mortar-1170665-340-200x150.jpg 200w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/mortar-1170665-340-300x225.jpg 300w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/mortar-1170665-340-400x300.jpg 400w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/mortar-1170665-340.jpg 453w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" /><br />
Forse è necessario discutere ancora del tema. Se avete, come spero, letto il mio articolo sul <a href="http://chiacchierandodidiritto.it/mobbing-e-non-solo">Mobbing</a> saprete già l’origine della parola e le sue sfaccettuature ma ritengo che questo non basti.<br />
Chiunque di noi ha un’amico, parente, conoscente che negli ultimi tempi dice che nella sua azienda “<em>gli fanno mobbing</em>” e questo implica che molte di quelle persone entrino nel mio ufficio chiedendo maggiori informazioni sul tema.</p>
<p>Ciò che cerco di spiegare nei primi minuti di conversazione, prima di comprendere i fatti che hanno generato questa convinzione, è che purtroppo il fenomeno pur chiaro nelle decine di siti internet che ne parlono (anche il mio no!!) non è nella realtà giuridica ancora definito.<br />
Questo implica un NON irrilevante conseguenza: il lavoratore che deposita un atto contenente una richiesta risarcitoria per mobbing parte in una posizione di svantaggio.</p>
<p>Perchè qualcuno si chiederà!!</p>
<p>Dalla lettura attenta del mio precedente post si evince come <strong>siano poste in capo al lavoratore tutta una serie di prove</strong> (di oggettiva difficoltà di reperimento) che portano erroneamente a dedurre che non vi sia un vero e proprio fondo di verità.<br />
Non voglio per questo scoraggiare chiunque a parlare di mobbing, voglio solo affermare che si tratta di un cammino in salita che spesso qualcuno ritiene di affrontare nel corso del rapporto di lavoro (senza attenderne la cessazione).</p>
<p>Più che quindi dal punto di vista degli elementi oggettivi da dedurre a suffragio delle affermazioni del lavoratore che si accomoda sulla sedia del mio ufficio, il post di oggi vuole affrontare il più difficile tema della causa per mobbing da un punto di vista psicologico.</p>
<p>Qualcuno legittimamente potrà affermare che non sono una psicologa (nulla di più vero) tuttavia l’esperienza in casi come questi ha raddrizzato “le antenne” anche di un avvocato.</p>
<p>Presto detto cosa intendo con psicologia della causa di mobbing.</p>
<p>Per compredere le difficoltà oggettive di una simile vertenza è opportuno che evidenzi i passaggi preliminari all’incontro con la controparte il giorno della prima udienza.</p>
<p>Il primo step che va compiuto è quello di un racconto analitico (magari trascritto in una relazione) all’avvocato (quindi a me) di tutti i fatti che hanno scatenato le manifestazioni vessatorie.<br />
Nel secondo step il bravo avvocato (sempre io) dovrà chiedere al cliente il supporto con documentazione cartacea, video, audio e testimoniale delle affermazioni contenute nella relazione. Se quindi il primo step aveva suscitato nel cliente sentimenti di fastidio è evidente che rileggere i fatti attraverso la documentazione fornita in un secondo momento potrebbe creare scompensi psicologici.</p>
<p>Ed è in questo momento che in molti casi si manifestano i primi dubbi sull’opportunità di proseguire; ripercorrere le tappe di avvenimenti (molto spesso) dolorosi genera una sorta di rifiuto a “parlarne ancora”.</p>
<p><strong><br />
Ecco che in questa fase può essere necessario fermarsi, prendere fiato qualche giorno, per poi ripartire</strong>.</p>
<p>Ai clienti che sono seguiti da propri specialisti consiglio sempre di fare una seduta rigenerativa per trovare le forze.</p>
<p>Terzo step. Mentre rielaboro tutti i dati forniti, eventualmente chiedendo ulteriori delucidazioni, il cliente dovrà recarsi dal medico legale che redigerà una propria perizia (che certifichi il mobbing) da allegare al ricorso.<br />
Ancora una volta il cliente dovrà raccontare tutti i fatti, in una chiave meno oggettiva e quindi più intima.</p>
<p>Di certo non sarà una passeggiata per la sua stabilità psichica!</p>
<p>Al termine della stesura dell’atto e subito prima del deposito e di conseguenza con l’imminente conoscibilità dei fatti al datore di lavoro, convoco <strong>sempre </strong>il cliente per spiegare cosa avverrà ora (nel quarto step).<br />
Lo avviso che nel momento il datore di lavoro depositerà le proprie difese (che gi invierò) dalle quale potrebbe trovare delle argomentazioni in contrastro con il suo sentire.<br />
Non solo.<br />
Lo avviso inoltre che la difficoltà più grande sarà quella di sentire i testimoni di entrambe le parti.</p>
<p>E i testimoni non faranno altro che ripercorre per l’ennesima volta tutti i fatti avvenuti.</p>
<p>Solitamente questa è la parte che il cliente accetta meno, perchè non riesce a comprendere come lo stesso fatto possa essere descritto in modi (a volte) così diversi tra loro.</p>
<p>Ma non è ancora finita!!!!<br />
Quinto step. Se il giudice riterrà fondate le vessazioni chiederà l’ausilio di un consulente medico legale per valutare l’entità del risarcimento dovuto. E il povero cliente si ritroverà di nuovo a spiegare tutti i gli accadimenti.</p>
<p>Ma tutto questo per dire cosa: una causa di mobbing non è UNA PASSEGGIATA per nessuno ed in particolare per colui che ritiene di aver subito vessazioni; la ripezione più e più volte degli avvenimento è spesso fonte di ulteriore stress psicologico che costringe il cliente ad far visita ad uno psicologo del lavoro durante tutto l’arco temporale della causa.</p>
<p>Non intendo oggi affermare che non sia importante far valere i propri diritti … vorrei solo evidenziare l’importanza di una corretta informazione sulle varie fasi della procedura.</p>
<p>Nella speranza di non aver demoralizzato chi ha intenzione di ALZARE LA VOCE ricordo</p>
<p><strong><br />
Se il mobbing è opprimente lascia che il tuo avvocato ti indichi la via per liberartene brillantemente!</strong></p>
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		<title>Decreto dignità: sei pronto a sentirti dire non so?</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:18:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>È sulla bocca di tutti, tutti ne parlano e ovviamente iniziano a dare il proprio parere sul decreto-dignita.pdf di recente approvazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14.07.2018. Lo scopo della chiacchierata di oggi però non sarà quello elencare i suoi contenti (per quello basterebbe che io facessi un copia/incolla – come il rimando che  [...]</p>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3075" src="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280.jpg" alt="" width="1280" height="720" srcset="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-200x113.jpg 200w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-300x169.jpg 300w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-400x225.jpg 400w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-600x338.jpg 600w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-768x432.jpg 768w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-800x450.jpg 800w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-1024x576.jpg 1024w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280-1200x675.jpg 1200w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/plum-blossom-949383_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />È sulla bocca di tutti, tutti ne parlano e ovviamente iniziano a dare il proprio parere sul</p>
<p><a class="descr-link" href="http://chiacchierandodidiritto.it/assets/articoli/decreto-dignita.pdf" data-sc-embed="link">decreto-dignita.pdf</a></p>
<p>di recente approvazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14.07.2018.</p>
<p>Lo scopo della chiacchierata di oggi però non sarà quello elencare i suoi contenti (per quello basterebbe che io facessi un copia/incolla – come il rimando che troverete allegato) né di come le riforme incideranno sui rapporti di lavoro (lascio per il momento a nomi più autorevoli parlare di proiezioni future).</p>
<p>Oggi allora vorrei provare a farvi entrare nello studio di un legale che si trova nel “mezzo” tra le recenti modifiche e i dubbi dei propri clienti!</p>
<p>Da quando mi occupo di diritto del lavoro ho visto, tra le modifiche più importanti, quella del 2010 la famosa L. 183/2010, quella del 2012, detta anche Legge Fornero (che ha smosso diversi commenti negativi), quella del 2015 più semplicemente conosciuta come Jobs Act e quella di oggi.<br />
Tutte, più o meno, hanno mutato in modo positivo-negativo il panorama del mondo del lavoro talvolta anche con ripercussioni sulle attività del Tribunale (ad es. la Legge Fornero ha creato un rito speciale per i licenziamenti delle aziende con più di 15 dipendenti), ma tutte hanno un elemento in comune</p>
<p><strong>Nessuna ha azzerato le previsioni della norma precedente</strong></p>
<p>Ogni volta (e anche nel caso del Decreto Dignità si è ripetuto) è stato come partecipare ad un brainstorming dove dato un argomento “<em>il rapporto di lavoro</em>” ognuno ne ha dato la propria definizione decidendo, alla fine, di utilizzare gli spunti di tutti per dare un valore a tutte le proposte!</p>
<p>Purtroppo, la conseguenza è solamente quella di creare un enorme</p>
<p><strong>CAOS</strong></p>
<p>Diventa un caos, infatti, sia per gli addetti ai lavori che devono districarsi tra le diverse discipline, ma è un caos anche per gli utenti finali (lavoratori e datori di lavoro) che si sentono sempre in un limbo di incertezza.<br />
Si erano appena metabolizzate le procedure del lavoro della Legge Fornero, stavamo facendo i conti con i rapporti “bordeline” del Jobs Act che spunta questo nuovo Decreto…</p>
<p>Ma cosa succede negli studi legali?</p>
<p>Accade ovviamente che si ricomincia lo studio della disciplina (che in realtà però è un aspetto positivo!) e poi … Poi arrivano i clienti che, giustamente, vogliono risolvere i punti interrogativi che una riforma come questa ha generato; ecco allora che la consulenza a volte diventa <em>veggenza</em>.</p>
<p>Ad es. siamo davvero sicuri che con le modifiche al contratto a tempo determinato indicate nel Decreto si otterrà maggiore stabilità nei rapporti di lavoro? Mmmm non saprei …<br />
Ad oggi è possibile solo fare una stima ma è anche vero che al cliente le stime importano poco, ovviamente è più interessato ad ottenere risposte alle domande: potrò avere ripercussioni in Tribunale? Se mi comporto in un certo modo potrò vincere la causa?</p>
<p>Soltanto che a domande come queste si può rispondere dopo aver maturato un po’ di esperienza sul campo.</p>
<p>Pertanto, ciò che voglio dire a tutti i clienti, non solo i miei,</p>
<p><strong>ABBIATE PAZIENZA</strong></p>
<p>I vostri consulenti stanno cercando di fornirvi risposte immaginando i possibili risvolti della riforma, insomma si stanno cimentando in corsi di “<em>predizione del futuro</em>”.</p>
<p>Ad ogni modo non mancherò nei prossimi articoli di fornivi qualche mia impressione e valutazione!!</p>
<p><strong>Se la riforma ti allarma il tuo avvocato ti aiuterà a ritrovare il karma!!!!</strong></p>
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		<title>Mobbing e non solo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 09:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mobbing … Mobbing quante volte sentendone parlare crediamo di trovarci proprio nella stessa situazione … Mi spiace deluderti!!! Molti infatti sono gli articoli che trattano dell’argomento ma pochi si sbilanciano a dire che i risarcimenti ottenuti sono davvero pochi. Ma il Mobbing cos’è?? E’ l’insieme dei comportamenti violenti e/o vessatori posti in essere nei miei  [...]</p>
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<p style="text-align: left;"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3070" src="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/photo-1504384308090-c894fdcc538d.jpeg" alt="" width="500" height="333" srcset="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/photo-1504384308090-c894fdcc538d-200x133.jpeg 200w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/photo-1504384308090-c894fdcc538d-300x200.jpeg 300w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/photo-1504384308090-c894fdcc538d-400x266.jpeg 400w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/photo-1504384308090-c894fdcc538d.jpeg 500w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p style="text-align: left;">Mobbing … Mobbing quante volte sentendone parlare crediamo di trovarci proprio nella stessa situazione …</p>
<p>Mi spiace deluderti!!! Molti infatti sono gli articoli che trattano dell’argomento ma pochi si sbilanciano a dire che i risarcimenti ottenuti sono davvero pochi.</p>
<p style="text-align: left;">Ma il Mobbing cos’è??</p>
<p style="text-align: left;">E’ l’insieme dei comportamenti violenti e/o vessatori posti in essere nei miei confronti da superiori e/o da colleghi per un tempo prolungato a danno della mia dignità personale della mia professionalità.</p>
<p>Accanto questa generale definizione sono state elaborate altre due figure lo STRANING e il BOSSING.</p>
<p>Nello straning ci si trova, come nel mobbing, in presenza di condotte ostili ma qui il tenore è più attenuato e possono manifestarsi anche per una volta soltanto.</p>
<p>Nel bossing le condotte invece vengono poste in essere solo da superiori (dirigenti magari) allo scopo di indurre subalterni a dimettersi.</p>
<p style="text-align: left;">Però: il vero problema non è capire quale delle tre situazioni sia la nostra quanto piuttosto, a monte, nel verificare se le azioni dei superiori o del datore di lavoro siano comportamenti ostili o sia la semplice manifestazione di un rapporto di conflitto che non ha rilievo risarcitorio e che da sempre esiste tra datore di lavoro e dipendente.</p>
<p style="text-align: left;">Bando alle definizioni troppo complicate, facciamo un “TEST”!</p>
<p>Proverò, di seguito, a formulare qualche domanda che ti aiuterà a focalizzare meglio la tua situazione lavorativa.</p>
<p style="text-align: left;">1. Quali sono i comportamenti che pensi che il datore di lavoro o i tuoi colleghi pongano in essere in tuo danno e che ti mettono in cattiva luce ? (prova ad identificare delle specifiche situazioni in cui ti sei trovato o ti trovi)</p>
<p>2. Ti hanno tolto dei benefici che prima avevi ad esempio il telefono, l’auto, premi particolari ecc…?</p>
<p>3. Ti hanno assegnato mansioni che non hai mai svolto in precedenza e che magari solitamente sono eseguite da chi ha un livello inferiore il tuo?</p>
<p>4. Hai ricevuto contestazioni disciplinari per comportamenti a te sconosciuti? Era la prima volta, magari, che ricevevi una contestazione ?</p>
<p>5. Sei stato oggetto di rimproveri verbali o hai subito pubbliche umiliazioni senza motivo?</p>
<p>6. Il cambiamento all’interno dell’azienda ti ha procurato stress psico-fisico?</p>
<p>7. Se la risposta il punto 6 e sì, stai prendendo farmaci per contrastare i sintomi e o ti sei rivolto a specialisti?</p>
<p>8. Sei rimasto a casa in malattia per questo stress?</p>
<p>9. Sei stato invitato a dare le dimissioni per evitare conseguenze peggiori?</p>
<p>10. Ti hanno detto chiaramente che sarai licenziato anche senza un particolare motivo?</p>
<p style="text-align: left;">Già con queste semplici domande avrai ormai capito che parlare di “mobbing” non è così semplice … se ti sei rivolto già ad un legale te lo avrà confermato …</p>
<p>Sono davvero poche le sentenze che affermano la presenza del mobbing nel rapporto di lavoro e quindi che danno la possibilità di ottenere un risarcimento del danno.</p>
<p>Ma non siamo pessimisti …</p>
<p>Se di mobbing (o straining o bossing) non si tratta non è detto che tu non abbia diritto al risarcimento dei danni connessi, ad es. da demansionamento (avremo modo di parlare anche di questo…)</p>
<p style="text-align: left;">E allora ????</p>
<p style="text-align: left;">Allora proviamo a riassumere.</p>
<p>Se sei un DIPENDENTE: se ti sei identificato con un bel SI’ in tutte le domande e addirittura hai anche dei documenti che possono provare le tue ragioni OTTIMO!!!! direi che sei a buon punto e ti puoi rivolgere ad un buon legale per entrare nel dettaglio</p>
<p>Se sei un DATORE DI LAVORO: non pensare che questo post non ti riguardi, non credo che le domande non ti abbiamo suscitato qualche dubbio … cosa aspetti … parlarne ora potrebbe aiutarti ad evitare che le situazioni attuali sfocino in qualcosa di più grave.</p>
<p style="text-align: left;">So che il tema del MOBBING è quanto mai attuale e si è detto di tutto e di più, ma TU cosa ne pensi?</p>
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		<title>Le domiciliazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 09:25:52 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[colleghi]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Buongiornooooo!!!! è un po’ che voglio affrontare un argomento che credo abbia toccato da vicino tutti i colleghi prima o poi: LE DOMICILIAZIONI beh, ovviamente, non si può fare di tutta un’erba un fascio e devo ammettere che le considerazioni che seguiranno non riguardano la totalità dei colleghi che si sono affidati alla sottoscritta (con  [...]</p>
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<p style="text-align: left;">è un po’ che voglio affrontare un argomento che credo abbia toccato da vicino tutti i colleghi prima o poi: LE DOMICILIAZIONI</p>
<p style="text-align: left;">beh, ovviamente, non si può fare di tutta un’erba un fascio e devo ammettere che le considerazioni che seguiranno non riguardano la totalità dei colleghi che si sono affidati alla sottoscritta (con alcuni anzi ho piacevolmente collaborato e mi spiace non conoscerli di persona) ma non posso esimermi da portare in luce alcune situazioni davvero al limite dell’imbarazzante.</p>
<p>I colleghi che il più delle volte ci farebbero rimpiangere il “SI” concesso si possono suddividere in categorie …</p>
<p style="text-align: left;">La prima macro categoria è quella dei colleghi che chiedono la domiciliazione due giorni (forse anche meno) prima dell’udienza o della scadenza di un atto e che tutti trafelati tentano di spiegare l’attività da portare a termine, dove, intendiamoci PORTARE A TERMINE ha la stessa difficoltà della risalita dei salmoni!!! Sì, perché poi non si capisce come mai quello che viene riferito da questi colleghi non sia ciò che dovrebbe realmente accadere …</p>
<p style="text-align: left;">… e qui si interseca e si apre la seconda macro categoria quella dei colleghi che chiedono la sostituzione in udienza.</p>
<p style="text-align: left;">Sono coloro che dicono “non ti preoccupare ti riporti agli atti” così tu, baldanzoso e sicuro di sbrigare la faccenda in fretta, nonostante un bagaglio di informazioni sulle parti che in confronto i 160 caratteri di twitter sembrano l’edizione estesa dei promessi sposi, vai in udienza. Ecco, proprio in quel momento, il giudice ti riporta alla dura realtà sottolineando ti “avvocato certo lei si riporta agli atti ma quali, citazione, memorie istruttorie … oggi le ha detto il dominus che era chiamata per fare il punto della situazione …”!!!</p>
<p style="text-align: left;">Come dopo una doccia fredda improvvisi la classica faccia di cera e tentando di sbirciare (diciamolo inutilmente) i documenti con le mani a cielo tenti un’ingenuo “sa sono stata contattata soltanto ieri, ho fatto un piacere ad un’amico …” (si certo perché usualmente tale avv. Quagliarullo di S. Maria di Leuca è un stretto amico).</p>
<p style="text-align: left;">Poi dopo aver scalato l’Everest torni in studio e ti riprometti che non accetterai più domiciliazioni, ma ahimè alla prossima preso da mille pensieri dirai un nuovo SI!</p>
<p style="text-align: left;">Simile a questa situazione è quella della terza macro categoria, quella dei colleghi che ti chiedono un deposito/notifica.</p>
<p style="text-align: left;">Unico trend: mai procedere in fiducia all’incombenza.</p>
<p style="text-align: left;">E’ vero che purtroppo vale il detto tribunale che vai usanza che trovi ma la regola ha anche le sue eccezioni … numero delle copie di un atto per la notifica (dovrebbero essere sempre le stesse), compilazione cartoline delle raccomandate, individuazione dei destinatari e così potrei ancora procedere..</p>
<p style="text-align: left;">Ogni nome è frutto di pura fantasia… nessuno si senta preso in causa perché io per prima spesso mi perdo, le difficoltà che qui ho enfatizzato non sono altro che lo specchio di un’attività, quella del legale che troppo spesso è soffocata da inutili incombenze che nulla hanno a che fare con il “mestiere” che tentiamo di portare avanti … né vuole essere un rifiuto alle domiciliazioni perché come ho detto sono anche motivo di incontro con colleghi davvero preparati …</p>
<p style="text-align: left;">FACCIAMOCI DUE RISATE!!!!!</p>
</div>
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		<title>Vacanze o PCT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 09:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[colleghi]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
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		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bentornati!! Mi sarebbe piaciuto iniziare questa pagina del blog dando spazio ai racconti delle vacanze per chi le ha fatte e ai sogni di chi purtroppo non ci è riuscito … ma la dura realtà è che per noi avvocati è arrivato il momento di mettere in pratica ciò che i corsi pre-estivi ci hanno  [...]</p>
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<p style="text-align: left;"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-3064" src="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280.jpg" alt="" width="1280" height="853" srcset="https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-200x133.jpg 200w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-300x200.jpg 300w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-400x267.jpg 400w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-600x400.jpg 600w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-768x512.jpg 768w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-800x533.jpg 800w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-1024x682.jpg 1024w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280-1200x800.jpg 1200w, https://www.studiolegalevecchini.it/wp-content/uploads/2025/08/animals-1846546_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Bentornati!!</p>
<p style="text-align: left;">Mi sarebbe piaciuto iniziare questa pagina del blog dando spazio ai racconti delle vacanze per chi le ha fatte e ai sogni di chi purtroppo non ci è riuscito … ma la dura realtà è che per noi avvocati è arrivato il momento di mettere in pratica ciò che i corsi pre-estivi ci hanno insegnato.</p>
<p style="text-align: left;">Nel mese di giugno, a pochi istanti dalla perentoria entrata in “azione” del processo telematico, gli Ordini avvocati, Associazioni di categorie di colleghi, si sono prodigate per fornire poche ma basilari istruzioni per affrontare l’imminente incombente e, così, TUTTI abbiamo iniziato a frequentare corsi, a confrontarci dicendoci l’un l’altro “io farei così … no io ho fatto così perché era meglio ecc”.</p>
<p style="text-align: left;">Peccato però che dal 01.07.2014 i processi siano diminuiti, i colleghi abbiano iniziato il “turno ferie” e così ci si ritrova oggi a settembre a guardarsi in faccia e dire “scusa ma tu ti ricordi come si apriva la consolle avvocati???”.</p>
<p style="text-align: left;">Ebbene sì, la settimana prossima riaprono ufficialmente i battenti dei Tribunali per la fine della sospensione feriale e siamo ancora punto accapo.</p>
<p style="text-align: left;">In questi giorni di rientro dalle ferie, considerando che la materia di cui mi occupo non gode del “paradiso” sospensione e che quindi anche durante l’estate ho dovuto confrontarmi con il PCT, ho sentito i più svariati pareri e ho ricevuto le più diverse istruzioni dagli uffici giudiziari sulle modalità di effettuazione delle procedure.</p>
<p style="text-align: left;">Purtroppo non siamo i soli ad avere scarne e poco affidabili informazioni, l’introduzione di questo processo telematico ha infatti spaventato la categoria non tanto per l’innovazione tecnologica che porta con sé, bensì per la difficoltà di coordinamento delle istruzioni operative; siamo perennemente circondati da qualcuno che afferma “ahh.. guarda .. per me si fa così ..”.</p>
<p style="text-align: left;">Viviamo nell’incertezza di sapere se la procedura seguita sia corretta …</p>
<p style="text-align: left;">Nè per altro verso risulta agevole l’utilizzo del programma “consolle avvocati” che seppure facilmente intuibile nelle sue funzioni di base – crea fascicolo, deposita ecc – pone dei seri ostacoli quando, seguendo la mentalità di gestione cartacea che abbiamo sempre impiegato, ci impuntiamo per gestire la pratica seguendo quello schema mentale.</p>
<p style="text-align: left;">Personalmente posso affermare, da appassionata di computer, di essermi districata con difficoltà tra le varie procedure che, per strade diverse, portano alla medesima soluzione della problematica.</p>
<p style="text-align: left;">Riporto tra i tanti che ho sentito il caso dell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi:</p>
<p style="text-align: left;">Ante PCT:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>notifica dell’atto di pignoramento presso terzi con deposito agli ufficiali giudiziari del titolo esecutivo e dell’atto di precetto;</li>
<li>eseguita la notifica, che da qualche tempo viene effettuata a mani, l’originale dell’atto di pignoramento veniva trasferito dagli ufficiali giudiziari in Tribunale ed il titolo+precetto veniva posto nella cassettina;</li>
<li>al momento dell’iscrizione a ruolo si andava in cancelleria con titolo+precetto, nota d’iscrizione e contributo unificato+marche da bollo.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Post PCT:</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>la parte degli ufficiali giudiziari resta invariata;</li>
<li>dopo la notifica gli ufficiali portano ancora l’originale dell’atto in Tribunale e pongono ancora in cassettina titolo e precetto ma…..da qui la novità … al momento del deposito dell’originale dell’atto di pignoramento viene creato il fascicolo telematico dell’esecuzione (che prima era cartaceo) con l’indicazione dell’iscrizione a ruolo. Di fatto, quindi, già con questo primo passaggio andando, con il nome delle parti sulla “consultazione live!” della consolle è possibile verificare tra gli eventi tale iscrizione.</li>
<li>Si potrebbe pertanto pensare che l’incombente della vecchia iscrizione sia venuto meno, in realtà è necessario, secondo la cancelleria, per rendere effettiva l’iscrizione il deposito telematico del titolo+precetto scansionato unitamente alla vecchia nota di iscrizione anch’essa scansionata, allegando il pagamento effettuato.</li>
<li>Per effettuare tale procedura, non contemplata tra le possibili dalla consolle, deve essere denominata mediante l’invio di atto non codificato; inoltre, come detto diversamente dalle altre tipologie di iscrizioni a ruolo ove la nota viene generata in automatico attraverso il pulsante “N.I.R.” quindi deve essere allegata come documento, perché per il sistema L’ISCRIZIONE È GIÀ AVVENUTA!</li>
<li>Al momento dell’udienza l’avvocato è poi onerato di dimettere in originale titolo e precetto. Anche tale circostanza appare del tutto contraria alle altre previsioni satellite della nuova normativa atteso che il legale, che oggi ha il potere di autenticare gli atti, potrebbe semplicemente firmare gli allegati al deposito telematico (titolo e precetto) rendendo conformi all’originale le copie inoltrate.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">E’ evidente che casi come quello indicato oltre a rendere incerta la nostra attività aumentano il carico operativo degli studi.</p>
<p style="text-align: left;">Speriamo di trovare a breve una luce infondo al tunnel!!!!!!</p>
<p style="text-align: left;">Terrò aggiornati tutti sugli sviluppi e per il momento resto a disposizione per confrontarci sui dubbi reciproci…</p>
<p style="text-align: left;">L’UNIONE FA LA FORZA!!!!</p>
</div>
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