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	<title>jobs act Archives - Avvocato Vecchini</title>
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		<title>Impugnazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione disciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[giustificazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Potrebbe sembrare che l’iter disciplinare sia finito perché l’azienda ha deciso di adottate il provvedimento ma, in realtà, non è ancora concluso perché oggi parliamo di IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE Ehh sì, dopo l’irrogazione della sanzione il dipendente può impugnare il provvedimento entro un termine stabilito per legge. Per definire quale sia questo termine è fondamentale verificare  [...]</p>
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<p>Potrebbe sembrare che l’iter disciplinare sia finito perché l’azienda ha deciso di adottate il provvedimento ma, in realtà, non è ancora concluso perché oggi parliamo di</p>
<p><strong>IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE</strong></p>
<p>Ehh sì, dopo l’irrogazione della sanzione il dipendente <strong>può </strong>impugnare il provvedimento entro un termine stabilito per legge.<br />
Per definire quale sia questo termine è fondamentale verificare il tipo di sanzione comminata: se una di quelle conservative (rimprovero, multa, sospensione) o se è la più grave del licenziamento (risulta in questa sede indifferente se sia o meno per giusta causa).</p>
<p>In presenza di un provvedimento che abbia mantenuto il posto di lavoro la legge stabilisce che l’impugnazione può essere proposta <strong>entro 2 anni </strong>da quando è stato ricevuto, mentre in caso di licenziamento <strong>entro 60 giorni</strong>.</p>
<p>E se passano questi termini cosa succede?<br />
Si realizza quella che in gergo tecnico è definita <strong>decadenza </strong>dall’impugnazione; più semplicemente significa che il lavoratore non potrà più far valere le sue ragioni in merito alla fondatezza del provvedimento che gli è stato recapitato.</p>
<p>Ma ora vi chiederete come si impugna e soprattutto posso fare da solo?<br />
Da questo punto di vista non sono necessari particolari formalismi, è richiesta esclusivamente <strong>la forma scritta</strong>per dare la certezza dell’invio nei termini stabiliti. Anche in relazione ai contenuti vi è una discreta libertà purché sia manifestata in modo chiaro l’intenzione di impugnare.<br />
Solitamente la forma più utilizzata è:</p>
<p>io sottoscritto _____dichiaro di impugnare il provvedimento disciplinare del ________ in quanto del tutto infondato e illegittimo</p>
<p>Questa semplice forma consente quindi di “interrompere” qualunque termine.<br />
Può essere inviata, senza l’ausilio di legali o sindacati o altri consulenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata a mani all’azienda (ovviamente chiedendo la firma per ricevuta a chi la ritira) o inoltrata attraverso la posta certificata.<br />
Se invece, per maggiore sicurezza, vi avvarrete di un consulente ATTENZIONE, chi presterà assistenza dovrà SEMPRE menzionare di agire in nome e per conto vostro e alla sua firma dovrà seguire obbligatoriamente anche la vostra.</p>
<p>Se non compaiono entrambe il rischio è quello che l’invio non ottenga l’effetto interruttivo di cui sopra.</p>
<p>Ora che l’impugnazione è stata inviata, solo in caso di licenziamento (per le sanzioni rimangono sempre i 2 anni) dovrà essere tenuto a mente un successivo termine, che è quello di <strong>180 giorni </strong>per attivarsi davanti al Giudice per ottenere una sentenza che dichiari se il provvedimento è legittimo o meno.<br />
<strong>Ma da quando parte questo termine? Da quando mando la raccomandata o da quando sarebbero scaduti i 60 giorni?</strong>Sul punto si sono spese tante parole ma i Giudici, ormai, sono concordi nell’affermare che il termine dei 180 giorni decorrete dal momento della spedizione della raccomandata, indipendentemente da quando l’azienda la riceve o dai 60 giorni.<br />
Il mio suggerimento per avere più tempo a disposizione per improntare una causa è quindi quello di <u>attendere sino a qualche giorno prima della scadenza del termine dei 60 giorni per inviare l’impugnazione</u>.</p>
<p>Della vera e propria causa in Tribunale e dei suoi termini discuteremo in altro post!</p>
<p>C’è poi un’altra possibilità che può intervenire dopo l’impugnazione del licenziamento durante il termine dei 180 giorni:</p>
<p><strong>la richiesta di convocazione della commissione di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.</strong></p>
<p>In questo caso però vi suggerisco sempre di affidarvi ad un consulente o a un legale, perché la situazione si farà più complicata.</p>
<p>Con l’avvio della procedura (mediante raccomandata all’ITL e alla datrice di lavoro), infatti, tutti i termini restano sospesi per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.<br />
Questo vuol dire che se mando la richiesta di tentativo dopo 170 giorni dalla sanzione che mi è stata inviata questo sospende il decorso degli altri 10 giorni per il periodo appena indicato, alla conclusione (negativa) ricominceranno non partendo da zero ma dal 171.</p>
<p>Dopo aver ricevuto la raccomandata l’azienda ha la facoltà di accettare di partecipare alla procedura di conciliazione nei 20 giorni dopo il ricevimento della richiesta; per farlo deve depositate presso la ITL i propri scritti di difesa.<br />
Se questo non accade il lavoratore è libero di continuare per la sua strada (e quindi proporre causa).</p>
<p>Concretamente, se la datrice di lavoro non accetta questo tentativo di conciliazione il lavoratore “guadagna” ulteriori 40 giorni (nei primi 20 attende che l’azienda accetti, nei secondi 20 attende che trascorrano i 20 giorni stabiliti dalla legge).</p>
<p><strong>Se il termine per impugnare ti spaventa chiama il legale che certamente ti rappresenta!</strong></p>
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		<title>Decreto dignità: sei pronto a sentirti dire non so?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>È sulla bocca di tutti, tutti ne parlano e ovviamente iniziano a dare il proprio parere sul decreto-dignita.pdf di recente approvazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14.07.2018. Lo scopo della chiacchierata di oggi però non sarà quello elencare i suoi contenti (per quello basterebbe che io facessi un copia/incolla – come il rimando che  [...]</p>
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<p><a class="descr-link" href="http://chiacchierandodidiritto.it/assets/articoli/decreto-dignita.pdf" data-sc-embed="link">decreto-dignita.pdf</a></p>
<p>di recente approvazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14.07.2018.</p>
<p>Lo scopo della chiacchierata di oggi però non sarà quello elencare i suoi contenti (per quello basterebbe che io facessi un copia/incolla – come il rimando che troverete allegato) né di come le riforme incideranno sui rapporti di lavoro (lascio per il momento a nomi più autorevoli parlare di proiezioni future).</p>
<p>Oggi allora vorrei provare a farvi entrare nello studio di un legale che si trova nel “mezzo” tra le recenti modifiche e i dubbi dei propri clienti!</p>
<p>Da quando mi occupo di diritto del lavoro ho visto, tra le modifiche più importanti, quella del 2010 la famosa L. 183/2010, quella del 2012, detta anche Legge Fornero (che ha smosso diversi commenti negativi), quella del 2015 più semplicemente conosciuta come Jobs Act e quella di oggi.<br />
Tutte, più o meno, hanno mutato in modo positivo-negativo il panorama del mondo del lavoro talvolta anche con ripercussioni sulle attività del Tribunale (ad es. la Legge Fornero ha creato un rito speciale per i licenziamenti delle aziende con più di 15 dipendenti), ma tutte hanno un elemento in comune</p>
<p><strong>Nessuna ha azzerato le previsioni della norma precedente</strong></p>
<p>Ogni volta (e anche nel caso del Decreto Dignità si è ripetuto) è stato come partecipare ad un brainstorming dove dato un argomento “<em>il rapporto di lavoro</em>” ognuno ne ha dato la propria definizione decidendo, alla fine, di utilizzare gli spunti di tutti per dare un valore a tutte le proposte!</p>
<p>Purtroppo, la conseguenza è solamente quella di creare un enorme</p>
<p><strong>CAOS</strong></p>
<p>Diventa un caos, infatti, sia per gli addetti ai lavori che devono districarsi tra le diverse discipline, ma è un caos anche per gli utenti finali (lavoratori e datori di lavoro) che si sentono sempre in un limbo di incertezza.<br />
Si erano appena metabolizzate le procedure del lavoro della Legge Fornero, stavamo facendo i conti con i rapporti “bordeline” del Jobs Act che spunta questo nuovo Decreto…</p>
<p>Ma cosa succede negli studi legali?</p>
<p>Accade ovviamente che si ricomincia lo studio della disciplina (che in realtà però è un aspetto positivo!) e poi … Poi arrivano i clienti che, giustamente, vogliono risolvere i punti interrogativi che una riforma come questa ha generato; ecco allora che la consulenza a volte diventa <em>veggenza</em>.</p>
<p>Ad es. siamo davvero sicuri che con le modifiche al contratto a tempo determinato indicate nel Decreto si otterrà maggiore stabilità nei rapporti di lavoro? Mmmm non saprei …<br />
Ad oggi è possibile solo fare una stima ma è anche vero che al cliente le stime importano poco, ovviamente è più interessato ad ottenere risposte alle domande: potrò avere ripercussioni in Tribunale? Se mi comporto in un certo modo potrò vincere la causa?</p>
<p>Soltanto che a domande come queste si può rispondere dopo aver maturato un po’ di esperienza sul campo.</p>
<p>Pertanto, ciò che voglio dire a tutti i clienti, non solo i miei,</p>
<p><strong>ABBIATE PAZIENZA</strong></p>
<p>I vostri consulenti stanno cercando di fornirvi risposte immaginando i possibili risvolti della riforma, insomma si stanno cimentando in corsi di “<em>predizione del futuro</em>”.</p>
<p>Ad ogni modo non mancherò nei prossimi articoli di fornivi qualche mia impressione e valutazione!!</p>
<p><strong>Se la riforma ti allarma il tuo avvocato ti aiuterà a ritrovare il karma!!!!</strong></p>
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