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	<title>privacy Archives - Avvocato Vecchini</title>
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		<title>Accertamenti ispettivi. Cosa sapere e indicazioni pratiche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Accertamenti ispettivi. Cosa sapere e indicazioni pratiche. Comprendere come funzionino gli accertamenti ispettivi è fondamentale per valutare la correttezza degli accessi ed eventualmente considerare di impugnare quanto verificato dagli ispettori. E’ importante, pertanto, scendere nel dettaglio di cosa sapere e prendere confidenza con alcune indicazioni pratiche. In questo articolo troverai quindi spunti pratici nel caso  [...]</p>
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<p>Comprendere come funzionino gli accertamenti ispettivi è fondamentale per valutare la correttezza degli accessi ed eventualmente considerare di impugnare quanto verificato dagli ispettori.<br />
E’ importante, pertanto, scendere nel dettaglio di cosa sapere e prendere confidenza con alcune indicazioni pratiche.</p>
<p>In questo articolo troverai quindi spunti pratici nel caso di un accertamento ispettivo.</p>
<p><strong>Si può definire come ACCERTAMENTO ISPETTIVO quello che, attraverso gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro e delle altre figure delegate, viene svolto all’interno di un’azienda o di altro luogo nel quale si presume si svolga un’attività lavorativa.</strong></p>
<p>I TEMI oggetto dell’accertamento si riferiscono (in linea generale) <strong>alla sicurezza sul lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. 81/08, agli infortuni, al lavoro irregolare (meglio conosciuto come lavoro “nero”), ai versamenti contributivi/retributivi.</strong><br />
Esistono ovviamente molte più casistiche ma queste sono le più frequenti e comuni.</p>
<p>Ma cosa è bene sapere quando un funzionario delegato si presenta in azienda (o in una privata abitazione) munito di apposito tesserino di riconoscimento (del quale è fondamentale raccogliere i dati).</p>
<p><strong>In fase di primo accesso gli ispettori devono IDENTIFICARE TUTTE LE PERSONE che reputano intente a svolgere un’attività lavorativa.</strong> Questa raccolta di documenti servirà per incrociare i dati delle persone presenti con quelli comunicati al centro per l’impiego.</p>
<p>Oltre ai documenti il potere di accertamento può spingersi alla richiesta di informazioni oltre che alle persone presenti anche a tutti coloro che potrebbero essere a conoscenza di notizie utili a tutelare le condizioni di lavoro.<br />
Durante l’accertamento può essere presente il consulente del lavoro che segue l’azienda.<br />
Queste informazioni hanno carattere riservato e il datore di lavoro NON può venirne a conoscenza.</p>
<p><strong>Lo scopo di queste indagini è quello di raggiungere il fine ultimo di TUTELA DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA.</strong></p>
<p>Se non è possibile reperire tutte le informazioni al momento dell’accesso, gli ispettori possono stabilire un termine per l’invio delle stesse.<br />
<strong>Att.ne</strong> che la mancata consegna entro il termine delle notizie o dei documenti richiesti – senza un adeguata motivazione – costituisce impedimento che a sua volta è oggetto di specifica sanzione.</p>
<p><strong>Al termine dell’accesso viene compilato un VERBALE DI PRIMO ACCESSO.</strong> La sua consegna è obbligatoria eventualmente anche a un delegato/a del datore di lavoro.<br />
Questo verbale, che contiene i dati minimi dell’accesso, deve essere scritto SUBITO e non dopo qualche giorno.</p>
<p><strong>Diverso da questo primo verbale è il VERBALE UNICO DI CONCLUSIONE. A differenza del primo che è solo un report delle attività svolte in sede di accesso, è un vero e proprio riassunto degli accertamenti ispettivi che sono stati condotti.</strong><br />
Comprende il riepilogo dei fatti e l’incorcio dei dati presenti nel sistema “lavoro”.</p>
<p>Sono inoltre inserite sia le modalità di estinzione delle sanzioni con i pagamenti da effettuare (anche nelle forme ridotte) che le possibilità di ricorso.</p>
<p>Le modalità di pagamento agevolato (e quindi ridotto) devono essere disposte con un unico versamento. NON è infatti possibile il PAGAMENTO RATEALE.</p>
<p>Quando è stato necessario effettuare diversi accertamenti (ad es. per lavoro irregolare e per violazione delle norme sulla sicurezza), il giorno da cui far partire i termini per i pagamenti (o per i ricorsi) inizia dall’ultimo degli accertamenti svolti, anche se molto distante nel tempo rispetto agli altri.</p>
<p><strong>Solo i fatti di cui l’ispettore abbia avuto visione diretta fanno prova fino a querela di falso. Le dichiarazioni invece rese dai lavoratori o da persone informate necessitano di essere provate come in qualunque altro caso.</strong></p>
<p>E’ fondamentale quindi al momento dell’accesso che chi rende le dichiarazioni – datore di lavoro compreso – rilegga attentamente prima di firmare ciò che è stato scritto perché sulla base di quanto appreso in quella sede poi si potrà o meno impugnare il verbale.</p>
<p>Hai già avuto esperienze di accertamenti ispettivi? Come ti sei comportato …<br />
Raccontami nei commenti la tua storia.</p>
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		<title>Il controllo del dipendente e la privacy</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 10:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[ccnl]]></category>
		<category><![CDATA[controllo dipendente]]></category>
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<p style="text-align: left;">L’argomento è troppo importante e sulla bocca di tutti per non prenderlo in considerazione!!!<br />
<strong>MA NELLA MIA AZIENDA POTRO’ FARE QUELLO CHE VOGLIO???</strong></p>
<p style="text-align: left;">Ehhh purtroppo non è così semplice … ci sono delle regole anche per il controllo che si deve fare sui dipendenti.<br />
E nel post di oggi non posso che dire che tutto è in evoluzione … le norme ci sono ma si prestano a diverse “interpretazioni”!</p>
<p>I principi che dovrebbero ispirare ogni azione del datore di lavoro sono (secondo art. 4 Statuto Lavoratori):</p>
<ol style="text-align: left;">
<li>Ho degli impianti audiovisivi o che comunque implicano un controllo a distanza??</li>
<li>Ma se sono strumenti di lavoro e per la registrazione degli accessi e delle presenze cosa devo fare??</li>
<li>Informo il lavoratore??</li>
</ol>
<p style="text-align: left;">Diciamo che è davvero un “pianeta” complicato per il datore di lavoro, per questo consiglio sempre di <u>rivolgersi ad un buon consulente o ad un avvocato del lavoro</u>.<br />
Ma in ogni caso è giusto che il datore ne sappia qualcosa<br />
Due sono le cose più gettonate:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>le telecamere e il GPS.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Serve sempre l’autorizzazione, i casi in cui è esclusa sono così marginali che non vale neppure la pena di indicarli e diffidate da chi vi dice qualcosa di diverso.</p>
<p>E poi sì, l’autorizzazione serve anche se le telecamere finte o comunque non funzionano!</p>
<p>La norma, infatti, parla di <u>possibilità ed eventualità di controllo</u>e quindi tutte le volte in cui il controllo potrebbe non essere effettivo …</p>
<p style="text-align: left;">E allora devo dire che <em><u>rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro eviterà molti mal di pancia</u></em>…</p>
<p style="text-align: left;">Un’altra considerazione da fare è che tutti gli strumenti installati prima di ogni sospetto di violazioni del patrimonio dell’azienda sono considerati “DI CONTROLLO” e non difensivi, quindi fate i vostri conti!!!!!!!</p>
<p>L’altra domanda che mi fanno, dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’installazione è:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>ma se mi accorgo che il dipendente fa una violazione posso sanzionarlo?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Altro punto delicato … la telecamera o il GPS non devono essere utilizzati per il controllo, e fin qui ci siamo, ma l’azienda che verifica attraverso questi strumenti che il dipendente commette un’azione al di fuori di ciò che è consentito, è evidente che sì accorge che lo stesso ha implicitamente violato l’organizzazione aziendale e addirittura leso il patrimonio; ecco allora che con questi presupposti il datore di lavoro potrà utilizzare quello che ha recuperato.</p>
<p style="text-align: left;">Anche in questo caso il “FAI DA TE” potrebbe essere controproducente!!!!</p>
<p>Ok, però poi la norma parla di strumenti di lavoro, ma cosa sono?</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Posta elettronica, Tablet, Cellulare</strong></p>
<p style="text-align: left;">Per capire se l’autorizzazione qui serva (visto che la norma la esclude) è necessario verificare il tipo di attività che esegue la persona.<br />
Se ha una mansione impiegatizia state certi che saremo in presenza di uno strumento di lavoro.<br />
Ma allora??<br />
Consiglio … evitate indirizzi di posta elettronica nominativi ma siate generici, sarà così tutelata la privacy dell’utilizzatore e voi dormirete sonni tranquilli!</p>
<p>Dopo aver fatto tutto questo devo anche informare il lavoratore, uff!<br />
Ma come devo fare?</p>
<p style="text-align: left;">SEMPLICISSIMO</p>
<p style="text-align: left;">Bastano poche righe per dire che abbiamo ottenuto l’autorizzazione necessaria dalle autorità… Oppure cosa c’è di meglio del regolamento aziendale!!!</p>
<p>Se però tutta questa attività a fronte di sospetti è fatta da un’agenzia investigativa le cose cambiano eccome … ma non vorrai sapere tutto ora??<br />
Vuoi saperne di più <a href="https://www.chiacchierandodidiritto.it/contatti/">contattaci</a> o scrivici cosa ne pensi nel form qui:</p>
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