Pubblicato il: 25 Agosto 2025

Il Focus della newsletter di agosto è: Licenziamento di lavoratore caregiver – Omesso repechage e discriminazione per bisogni assistenziali.

Buona lettura della newsletter!

⚖️ Cassazione Civile, Sez. Lav., Sentenza n.18063 del 3 luglio2025

Oggetto: Licenziamento di lavoratore caregiver – Omesso repechage e discriminazione per bisogni assistenziali (L.104/92)

🧩 Perché è “accattivante”?

  1. Tutela del caregiver riconosciuta: il lavoratore che assiste un familiare con disabilità ai sensi della L. 104/92 è protetto. Il licenziamento che non tenga conto delle sue esigenze assistenziali è viziato.
  2. Obbligo di repechage: il datore di lavoro doveva offrire un’alternativa lavorativa adeguata, compatibile con i turni consolidati del dipendente.
  3. Riconoscimento della discriminazione: la Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento in assenza di una reale valutazione delle esigenze del caregiver e senza proposte concrete alternate.

🔍 In breve:

  • Il lavoratore, assunto con ciclo continuo/semi-continuo da vent’anni, ha subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (30 giugno 2022).
  • Grazie alla L.104/92, aveva diritto alla tutela, e l’azienda doveva considerare la possibilità di riallocarlo internamente in modalità compatibile con i suoi bisogni.
  • La Cassazione ha annullato il licenziamento, spiegando che la Corte territoriale aveva ignorato la valutazione dell’obbligo di riposizionamento alternativo e la possibile discriminazione.

📝 Tre takeaway “sticky”:

  1. Caregiver protetto: se assisti un familiare con gravità riconosciuta, sei titolare di una tutela rafforzata al momento del licenziamento.
  2. Azienda responsabile: deve offrire ruoli alternativi compatibili con il tuo regime orario consolidato.
  3. Possibile impugnazione: il licenziamento è impugnabile per motivi discriminatori e per omissione del dovere di reuse (repechage).

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