Il Focus della newsletter di settembre è: Ferie non godute? Va riconosciuta la monetizzazione anche se il rapporto si interrompe all’improvviso. Nessuna penalità per il lavoratore!
Buona lettura della newsletter!
📌 Corte di Cassazione – Sentenza n. 20444/2025 (4 agosto 2025)
Ferie non godute? Va riconosciuta la monetizzazione anche se il rapporto si interrompe all’improvviso. Nessuna penalità per il lavoratore!
Questa sentenza ha affrontato un tema centrale e molto attuale nel diritto del lavoro: la monetizzazione delle ferie maturate e non godute in caso di interruzione improvvisa del rapporto di lavoro.
Il caso riguardava un dirigente il cui incarico era stato revocato bruscamente, senza che vi fosse stato il tempo materiale per la fruizione delle ferie residue. La difesa del datore di lavoro sosteneva che, essendo le ferie non fruite, non spettasse alcuna indennità sostitutiva, addebitando la responsabilità al lavoratore stesso per non averle richieste in tempo.
La Corte ha invece rigettato tale impostazione, chiarendo alcuni principi fondamentali:
🔹 Il diritto alle ferie ha una funzione irrinunciabile a tutela della salute e del benessere psico-fisico del lavoratore (art. 36 Cost., art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
🔹 Se il rapporto si interrompe prima che il lavoratore possa fruire delle ferie per cause a lui non imputabili (es. licenziamento improvviso o revoca dell’incarico), l’obbligo di monetizzazione permane in capo al datore di lavoro.
🔹 Non è richiesto che il lavoratore dimostri di aver chiesto formalmente le ferie: è il datore a dover organizzare la fruizione nei tempi utili.
🔹 La mancata fruizione delle ferie non può tradursi in una perdita economica per il lavoratore, specie se dipendente da decisioni unilaterali del datore.
📍 La sentenza sottolinea che il diritto alla monetizzazione delle ferie ha natura costituzionalmente protetta e non può essere derogato né limitato da eventi gestionali o organizzativi dell’impresa. Anche nei rapporti di livello dirigenziale, dove la flessibilità organizzativa è più ampia, non si può eludere l’obbligo di compensare economicamente le ferie maturate.
📍 In pratica, il datore non può “scaricare” sul lavoratore le conseguenze di una cessazione improvvisa del rapporto, anche se formalmente legittima. L’eventuale omissione nell’organizzazione delle ferie non elimina il diritto al compenso sostitutivo.
📍 La pronuncia conferma un orientamento sempre più chiaro nella giurisprudenza: il datore ha un dovere attivo nella gestione delle ferie, e non può rimanere passivo aspettando che sia il lavoratore a richiederle.
🔔 Per i lavoratori, si tratta di una vittoria importante: anche in situazioni di uscita improvvisa dall’azienda, resta tutelato un diritto fondamentale.
🔔 Per i datori, è un richiamo chiaro all’importanza della programmazione e gestione corretta delle ferie durante tutto il rapporto, evitando comportamenti passivi o dilatori.
✅ Se ti trovi in una situazione simile o se vuoi sapere come agire per far valere i tuoi diritti scrivimi in privato o prenota una consulenza
Sei arrivato/a alla fine e ora ci piacerebbe sapere se hai trovato utile la nostra newsletter…
Sai che lo Studio Legale Vecchini ti offre la possibilità di verificare la presenza di BANDI regionali e nazionale relativi al mondo del lavoro e piani personalizzati di CONSULENZA CONTINUATIVA per la tua azienda!
Se vuoi chiederci qualcosa compila il modulo di richiesta qui sotto… Saremo contente di risponderti!