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	<title>congedo parentale Archives - Avvocato Vecchini</title>
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		<title>Newsletter luglio 2025 &#8211; Licenziamento e conoscenza dell’atto: la presunzione non cede al silenzio familiare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:57:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nella newsletter di luglio potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro. Il Focus di questo mese è: Licenziamento e conoscenza dell’atto: la presunzione non cede al silenzio familiare. Buona lettura della newsletter! In questa ordinanza la Corte di Cassazione conferma l’inammissibilità di un’impugnazione tardiva del licenziamento, ribadendo il principio secondo cui la presunzione di  [...]</p>
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<h4 style="text-align: left;">Nella newsletter di luglio potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro.</h4>
<h4>Il Focus di questo mese è: <strong>Licenziamento e conoscenza dell’atto: la presunzione non cede al silenzio familiare.</strong></h4>
<h4><strong>Buona lettura della newsletter!</strong></h4>
</div>
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<p>In questa ordinanza la Corte di Cassazione conferma l’<strong>inammissibilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un’impugnazione tardiva del licenziamento, ribadendo il principio secondo cui la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>presunzione di conoscenza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’atto recettizio ex art. 1335 c.c. opera dal momento della ricezione al domicilio, anche se il lavoratore non ne ha avuto conoscenza effettiva. La vicenda riguarda un dipendente pubblico licenziato per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>inidoneità assoluta e permanente</strong>, che aveva impugnato il provvedimento oltre i termini di decadenza, sostenendo di non aver mai saputo della comunicazione perché<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ricevuta dalla madre convivente</strong>, che gliel’avrebbe taciuta per proteggerlo.</p>
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<p>La Corte ha ritenuto tale giustificazione<span class="apple-converted-space"> </span><strong>irrilevante</strong>, poiché rientrante nella sfera personale del destinatario, e ha chiarito che la prova contraria alla presunzione può riguardare solo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>circostanze oggettive</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ed esterne, come l’assenza dal domicilio o un impedimento materiale e incolpevole. Non è invece sufficiente il riferimento a condizioni psicologiche soggettive o a scelte familiari protettive, che non escludono la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>conoscibilità giuridica</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’atto.</p>
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<p>Il secondo e il terzo motivo di ricorso, incentrati sull’<strong>inadeguatezza della motivazione del licenziamento</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e sulla mancata ricerca di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>accomodamenti ragionevoli</strong><span class="apple-converted-space"> </span>per un soggetto fragile, sono stati giudicati<span class="apple-converted-space"> </span><strong>inammissibili</strong>, in quanto superati dalla questione preliminare della decadenza. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva neppure trascritto integralmente la lettera di recesso, rendendo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>impossibile ogni sindacato</strong><span class="apple-converted-space"> </span>sul contenuto dell’atto.</p>
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<p>Viene dunque riaffermato un principio processuale chiave: la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tempestività dell’impugnazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>è requisito imprescindibile per l’accesso al giudizio sul merito del licenziamento. L’omessa o tardiva impugnazione non può essere sanata con richiami generici a condizioni soggettive o situazioni familiari, se non supportati da elementi<span class="apple-converted-space"> </span><strong>concreti, esterni e provabili</strong>.</p>
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<p>La Corte richiama il recente orientamento delle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Sezioni Unite</strong><span class="apple-converted-space"> </span>(Cass. S.U. n. 23874/2024), secondo cui la prova contraria alla presunzione di conoscenza dell’atto deve basarsi su elementi oggettivi idonei a escludere la possibilità stessa di riceverlo o di averne notizia. Il mancato rispetto di tale onere comporta<span class="apple-converted-space"> </span><strong>l’irrevocabilità del licenziamento</strong>, anche se in ipotesi affetto da vizi sostanziali.</p>
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<h3><strong>Contributi e minimale: rigida autonomia del rapporto contributivo</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione ordinanza n. 12974 del 14 05.2025</strong></h4>
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<p>In questa ordinanza, la Corte di Cassazione riafferma in modo netto l’<strong>autonomia del rapporto previdenziale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta, ribadendo l’inderogabilità del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>minimale contributivo</strong>. La Cooperativa ricorrente aveva contestato un verbale INPS che le addebitava un debito contributivo per aver versato i contributi su una retribuzione ridotta, in presenza di un orario di lavoro inferiore a quello ordinario. La tesi aziendale, incentrata su presunte riduzioni consensuali dell’orario, sull’adozione di un regime multiperiodale e sul richiamo al regime delle retribuzioni convenzionali, è stata completamente disattesa.</p>
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<p>La Corte ha ritenuto<span class="apple-converted-space"> infondati </span>i motivi centrati sulla determinazione dell’<strong>imponibile contributivo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ribadendo il principio secondo cui l’obbligo contributivo si rapporta al trattamento economico<span class="apple-converted-space"> </span><strong>minimo previsto dai contratti collettivi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e non alla retribuzione “di fatto” erogata. In presenza di un orario ridotto per libera scelta delle parti, non previsto da legge o contratto collettivo, i contributi restano dovuti sull’orario normale, pena la lesione della funzione previdenziale. Le retribuzioni inferiori a tali soglie non possono essere assunte a base per il calcolo dell’imponibile.</p>
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<div>
<p>La sentenza si pone nel solco di una giurisprudenza ormai<span class="apple-converted-space"> </span><strong>consolidata</strong><span class="apple-converted-space"> </span>(Cass. SS.UU. n. 11199/2002, Cass. n. 15120/2019, Cass. n. 4676/2021) e conferma l’<strong>impossibilità per il datore di lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di derogare alla disciplina del minimale contributivo, anche in presenza di accordi interni o regolamenti sottoscritti dai soci-lavoratori. La flessibilità organizzativa, in altre parole, non può tradursi in compressione dell’obbligo contributivo.</p>
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<h3><strong>Licenziamento implicito: rifiutare la prestazione è atto di recesso</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Trento sentenza n. 87 del 5.06.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza il Tribunale di Trento affronta un caso di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento implicito</strong>, riconducendo il recesso datoriale a un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>da parte della lavoratrice, ritenendo così integrata la fattispecie del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento orale</strong>. Il nodo centrale è la contestazione, da parte della dipendente, della pretesa della cooperativa datrice di considerare la cessazione del rapporto come effetto di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dimissioni per fatti concludenti</strong>, ai sensi della nuova disposizione introdotta dalla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Legge n. 203/2024</strong>.</p>
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<p>Il giudice ha stabilito che la cooperativa<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non poteva invocare</strong><span class="apple-converted-space"> </span>la nuova norma per qualificare l’assenza della lavoratrice come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dimissioni presunte</strong>, poiché i giorni di assenza considerati precedevano l’<strong>entrata in vigore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della legge stessa. Si tratta, dunque, di un classico caso di applicazione del principio<span class="apple-converted-space"> </span><strong>“tempus regit actum”</strong>, che vieta l’efficacia retroattiva delle norme sfavorevoli. Le assenze anteriori al 12 gennaio 2025 — data di entrata in vigore della legge — non potevano produrre l’effetto estintivo del rapporto.</p>
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<p>Non essendosi perfezionata la fattispecie normativa, il giudice ha ritenuto<span class="apple-converted-space"> </span><strong>insussistenti le dimissioni</strong>, e ha ricondotto la cessazione del rapporto alla volontà<span class="apple-converted-space"> </span><strong>unilaterale e non formalizzata per iscritto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della cooperativa. Di qui la conclusione secondo cui il licenziamento è avvenuto<span class="apple-converted-space"> </span><strong>oralmente</strong>, mediante il rifiuto del datore di riprendere la prestazione offerta dalla lavoratrice con comunicazione formale.</p>
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<p>Con questa ricostruzione, il giudice ha applicato l’art. 2 del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>D.Lgs. 23/2015</strong>, ordinando la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reintegrazione nel posto di lavoro</strong>, oltre al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>risarcimento del danno</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in misura pari a cinque mensilità e alla condanna della società al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>versamento dei contributi previdenziali</strong>. La pronuncia si caratterizza per un’interpretazione<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rigorosa e garantista</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della nuova normativa in tema di dimissioni presunte, escludendone un’applicazione automatica e sottolineando la necessità che la volontà di cessare il rapporto emerga in modo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>inequivoco e tempestivo</strong>, nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente.</p>
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<p>Inoltre, è significativo che il Tribunale abbia<span class="apple-converted-space"> </span><strong>escluso</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ogni rilevanza giuridica a comportamenti successivi alla comunicazione inviata al Servizio Lavoro, confermando che il perfezionamento della fattispecie deve avvenire<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ex ante</strong>, e non può essere “sanato” da circostanze successive. La sentenza assume così un valore emblematico nel contrastare una lettura eccessivamente estensiva delle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dimissioni implicite</strong>, rafforzando le tutele della parte debole nel rapporto di lavoro.</p>
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<h3><strong>Rifiuto ingiustificato del part-time: il licenziamento è illegittimo</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Roma sentenza n. 5912 del 21.05.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza, il Tribunale di Roma si esprime su un licenziamento per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rifiuto del lavoratore di accettare la trasformazione del contratto da full-time a part-time</strong>, riaffermando principi fondamentali in tema di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>immutabilità del patto contrattuale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diritto alla conservazione del posto di lavoro</strong>. La vicenda riguarda un dipendente licenziato per non aver sottoscritto una proposta unilaterale di riduzione dell’orario lavorativo a 18 ore settimanali, avanzata dal datore per ragioni organizzative.</p>
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<p>Il giudice, dopo aver escluso che vi fosse un accordo formalizzato tra le parti, ha qualificato il comportamento aziendale come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illecito esercizio del potere datoriale</strong>, in quanto privo di qualsiasi base normativa o contrattuale che giustificasse la modifica unilaterale dell’orario. La reazione del lavoratore — ossia il rifiuto della proposta — è stata ritenuta<span class="apple-converted-space"> </span><strong>pienamente legittima</strong>, trattandosi di una mera tutela del proprio diritto alla stabilità dell’impiego alle condizioni originariamente pattuite.</p>
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<p>Secondo il Tribunale, il licenziamento conseguente a tale rifiuto è<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ingiustificato</strong>, perché poggia su una causa inesistente. Il datore non ha dimostrato né l’<strong>insussistenza del posto di lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a tempo pieno, né un reale processo di riorganizzazione tale da legittimare l’eliminazione della posizione contrattuale preesistente. In mancanza di tali elementi, il recesso risulta viziato da<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illegittimità sostanziale</strong>, configurandosi come ritorsivo e sproporzionato.</p>
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<p>Alla luce di ciò, il giudice ha applicato la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela reintegratoria attenuata</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, disponendo la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reintegra del lavoratore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e la condanna della società al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>risarcimento del danno</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nella misura massima prevista, pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contributi previdenziali</strong>. La decisione si fonda sull’assenza del presupposto materiale alla base del licenziamento, evidenziando che il datore ha violato l’art. 2103 c.c. nel momento in cui ha preteso una modifica unilaterale delle condizioni lavorative.</p>
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<p>Questa pronuncia assume un forte valore sistematico perché<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rafforza il principio di intangibilità delle condizioni contrattuali</strong>, tutelando il lavoratore da pressioni indebite mascherate da esigenze organizzative. Viene così ribadito che la flessibilità, anche in contesto economico difficile, non può sfociare in un arbitrario sacrificio delle tutele individuali. La sentenza si colloca coerentemente nel solco della giurisprudenza di merito che valorizza la funzione garantista del contratto di lavoro e l’inammissibilità di condotte datoriali unilaterali e autoritarie.</p>
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<h3><strong>Malattia e licenziamento: nessun automatismo nei comportamenti del lavoratore</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione sentenza n. 14157 del 27.05.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Corte di Cassazione si pronuncia sul licenziamento di un lavoratore intimato durante un periodo di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>malattia</strong>, respingendo la tesi del datore di lavoro secondo cui la condotta del dipendente avrebbe avuto valore<span class="apple-converted-space"> </span><strong>abdicativo </strong>o<span class="apple-converted-space"> </span><strong>incompatibile</strong><span class="apple-converted-space"> </span>con la volontà di conservare il rapporto. Il lavoratore, colpito da una grave patologia, non aveva formalmente giustificato le assenze per un lungo arco temporale, ma aveva mantenuto un comportamento sostanzialmente coerente con la volontà di non interrompere il rapporto.</p>
</div>
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<p>La Corte ha ribadito che l’<strong>assenza ingiustificata</strong>, anche prolungata, non equivale automaticamente a<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dimissioni tacite</strong>, né giustifica di per sé un licenziamento per giusta causa. Il giudice del merito ha correttamente valutato la situazione nel suo complesso, escludendo che la mancata comunicazione costituisse un inadempimento grave tale da ledere definitivamente il vincolo fiduciario. Non vi è, secondo la Corte, un automatismo tra<span class="apple-converted-space"> </span><strong>comportamento assenteista e recesso datoriale</strong>, specie quando il lavoratore, anche informalmente, manifesta un intento conservativo del posto.</p>
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<p>Viene così valorizzato il principio di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>proporzionalità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e la necessità di una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valutazione contestuale e concreta</strong>, che tenga conto delle condizioni di salute, del contesto aziendale, del ruolo ricoperto e della pregressa condotta. Il datore, infatti, non può ritenere sufficiente il silenzio o l’assenza documentale del lavoratore per legittimare un recesso per giusta causa: è tenuto a fornire<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prova rigorosa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della lesione irreparabile del rapporto fiduciario.</p>
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<p>La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’assenza ingiustificata, per essere sanzionabile con il licenziamento, deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi di contesto e non può essere disgiunta dalla prova dell’<strong>intenzionalità disgregativa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del vincolo da parte del lavoratore. Di qui l’affermazione di un principio equilibrato: l’<strong>inerzia</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del lavoratore non è di per sé indice univoco di volontà di dimettersi o di inadempimento grave.</p>
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<p>La Corte ha quindi confermato la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reintegrazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del lavoratore e la condanna al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>risarcimento del danno</strong>, con riconoscimento di tutte le spettanze. La decisione rafforza la tutela del prestatore, affermando che in materia di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento disciplinare</strong><span class="apple-converted-space"> </span>non è sufficiente una lettura formale degli atti, ma occorre valutare il reale significato delle condotte alla luce della situazione concreta. Un monito chiaro a non forzare le norme per esigenze di semplificazione organizzativa.</p>
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<h3><strong>Malattia prolungata e licenziamento: nessuna discriminazione se il comporto è superato</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Napoli sentenza n. 4247 del 29.05.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza, il Tribunale di Napoli affronta il delicato tema del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento per superamento del periodo di comporto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in presenza di un lavoratore affetto da<span class="apple-converted-space"> </span><strong>patologie gravi e invalidità riconosciuta</strong>. Il ricorrente, operatore sociosanitario somministrato, aveva subito un recesso datoriale dopo 364 giorni di assenza per malattia, a fronte di un limite contrattuale di 180 giorni. La sua tesi era che il licenziamento fosse<span class="apple-converted-space"> </span><strong>discriminatorio</strong>, configurando una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>discriminazione indiretta</strong><span class="apple-converted-space"> </span>fondata sulla disabilità, in violazione del D.Lgs. 216/2003.</p>
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<p>Il giudice ha escluso questa prospettiva. Nonostante il lavoratore fosse riconosciuto come soggetto<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fragile</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in epoca COVID e portatore di un’invalidità dell’85%, i certificati medici prodotti risultavano<span class="apple-converted-space"> </span><strong>neutri</strong>, privi di qualsiasi riferimento alla patologia invalidante o alla necessità di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>terapie salvavita</strong>. Il Tribunale ha quindi ritenuto che<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non vi fosse prova</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di una connessione tra le assenze e lo stato di disabilità, e che il datore non potesse essere considerato a conoscenza di tale collegamento.</p>
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<p>La decisione valorizza il principio secondo cui la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>discriminazione indiretta</strong><span class="apple-converted-space"> </span>richiede l’individuazione di elementi concreti, anche solo indiziari, che rendano plausibile l’esistenza di un trattamento svantaggioso correlato a un fattore protetto. In mancanza di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>indicazioni esplicite</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nei certificati medici o di segnalazioni puntuali del lavoratore, il datore di lavoro non ha l’onere di presumere l’origine delle assenze né di attivarsi per adottare<span class="apple-converted-space"> </span><strong>accomodamenti ragionevoli</strong>.</p>
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<p>La sentenza chiarisce inoltre che, ai sensi dell’art. 41 del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>CCNL Somministrazione</strong>, il limite massimo per il comporto è fissato in 180 giorni annui, prolungabili di 120 solo su richiesta scritta e certificata del lavoratore. Nel caso di specie, tale richiesta non è mai stata avanzata e, anzi, il datore ha<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tollerato ben oltre</strong><span class="apple-converted-space"> </span>il termine ordinario, lasciando decorrere 364 giorni prima di procedere al licenziamento. Tale tolleranza è stata letta come una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>forma implicita di accomodamento</strong>, idonea a dimostrare l’assenza di intenti discriminatori.</p>
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<p>Quanto alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>mancata comunicazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del superamento del comporto, il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui non esiste un obbligo informativo in capo al datore: la durata delle assenze ha<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valore oggettivo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e il lavoratore deve monitorarla autonomamente, non potendo invocare la buona fede per eludere un recesso legittimo.</p>
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<p>La pronuncia si segnala per l’equilibrio tra<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela antidiscriminatoria</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e legittimo esercizio del potere di recesso, riconoscendo la necessità di una valutazione concreta e documentata dei presupposti di fatto, senza automatismi né inversioni irragionevoli dell’onere probatorio.</p>
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<h3><strong>Contratto a termine nella PA: l’assenza di sanzioni reintegratorie è legittima</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte Costituzionale sentenza n. 94 del 3.07.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Corte Costituzionale interviene su un tema particolarmente rilevante e discusso: la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diversa disciplina sanzionatoria</strong><span class="apple-converted-space"> </span>per l’abuso dei<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contratti a termine nella pubblica amministrazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>rispetto al settore privato. Il giudice rimettente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nella parte in cui, per i rapporti pubblici, escludono la possibilità della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reintegra nel posto di lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in caso di illecita reiterazione dei contratti a termine.</p>
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<p>La Corte ha dichiarato la questione<span class="apple-converted-space"> </span><strong>infondata</strong>, affermando la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non irragionevolezza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della scelta legislativa. Essa ha sottolineato che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni opera il vincolo dell’<strong>accesso mediante concorso</strong>, quale principio cardine fissato dall’art. 97 della Costituzione. L’instaurazione di un rapporto di lavoro stabile nella PA, quindi, non può avvenire<span class="apple-converted-space"> </span><strong>per via giudiziaria</strong>, nemmeno a fronte di un uso abusivo del contratto a tempo determinato. La tutela deve necessariamente essere<span class="apple-converted-space"> </span><strong>solo risarcitoria</strong>, e non ripristinatoria.</p>
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<p>Secondo la Consulta, non si realizza una violazione del principio di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>eguaglianza</strong>, poiché tra lavoro pubblico e privato sussistono<span class="apple-converted-space"> </span><strong>differenze strutturali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e funzionali che giustificano trattamenti giuridici distinti. Il carattere<span class="apple-converted-space"> </span><strong>imperativo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>delle regole di accesso al lavoro pubblico, improntate al rispetto della trasparenza e dell’imparzialità, impedisce che l’abuso del contratto a termine si traduca nell’automatica stabilizzazione del lavoratore.</p>
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<p>La Corte ha comunque ribadito che, pur in assenza di reintegra, il lavoratore pubblico ha diritto a una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela effettiva</strong>, e che spetta al giudice ordinario assicurare un risarcimento<span class="apple-converted-space"> </span><strong>adeguato</strong>, proporzionato alla gravità dell’abuso e all’entità del pregiudizio. Ciò consente di salvaguardare il principio di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>effettività della tutela giurisdizionale</strong>, pur senza derogare ai vincoli costituzionali in materia di pubblico impiego.</p>
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<p>La pronuncia si colloca in continuità con l’orientamento tracciato da precedenti decisioni (tra cui la sentenza n. 89/2022), confermando che l’<strong>impossibilità della conversione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a tempo indeterminato nel pubblico impiego non costituisce, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione, purché sia garantita una misura<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sanzionatoria dissuasiva ed effettiva</strong>.</p>
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<p>Infine, la Corte ha escluso che la disciplina contestata si ponga in contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla clausola 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Anche a livello sovranazionale, infatti, si ammette che le modalità di tutela contro l’abuso possano variare, purché non siano<span class="apple-converted-space"> </span><strong>meramente formali</strong>. L’abuso del contratto a termine nella PA resta, dunque, sanzionabile, ma nei limiti compatibili con il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>modello costituzionale del pubblico impiego</strong>.</p>
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<h3><strong>Molestie verbali sul luogo di lavoro: è legittima la sanzione conservativa</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Corte di Cassazione civile ordinanza n. 15549 del 11.06.2025</span></strong></h4>
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<p style="font-weight: 400;">In questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma la <strong>legittimità della sanzione disciplinare</strong> inflitta a un lavoratore per <strong>molestie sessuali verbali</strong> nei confronti di una collega. Il ricorrente era stato sospeso per otto giorni e aveva contestato la sanzione, sostenendo la genericità della contestazione, l’assenza di indicazioni precise su orari e testimoni e la mancata considerazione del contesto lavorativo e della sua carriera pregressa. La Suprema Corte ha respinto ogni doglianza, ritenendo la decisione della Corte d’Appello di Bologna <strong>adeguatamente motivata</strong> e coerente con i principi giurisprudenziali.</p>
<p style="font-weight: 400;">Secondo la Cassazione, la contestazione disciplinare è stata sufficientemente <strong>determinata</strong>: non è necessario indicare l’orario preciso o i nomi di tutti i presenti se la <strong>descrizione dei fatti</strong> è chiara e riconducibile a un comportamento specifico, come nel caso delle <strong>molestie verbali</strong>. La Corte ha ribadito che l’<strong>immutabilità della contestazione</strong> non viene violata se il giudice di merito ricostruisce le circostanze attraverso l’istruttoria, collocando temporalmente i fatti solo per verificarne la <strong>coerenza probatoria</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400;">Anche le censure sul presunto <strong>difetto di motivazione</strong> e sull’omessa valutazione delle <strong>condizioni ambientali</strong> e della pregressa condotta del lavoratore sono state rigettate, poiché rappresentano richieste di <strong>nuove valutazioni di merito</strong>, non ammissibili in sede di legittimità. La Corte ha invece riconosciuto la piena <strong>libertà del giudice di merito</strong> nel ritenere prevalente la gravità dell’episodio specifico oggetto di addebito rispetto al contesto generale.</p>
<p style="font-weight: 400;">Quanto alla <strong>proporzionalità della sanzione</strong>, è stato ribadito che si tratta di un giudizio riservato al merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazioni <strong>manifestamente illogiche o contraddittorie</strong>, elementi assenti nel caso di specie. Il giudice d’appello ha infatti evidenziato la <strong>gravità autonoma del fatto</strong>, tale da giustificare la massima sanzione conservativa, anche a prescindere dalle altre contestazioni originariamente formulate.</p>
<p style="font-weight: 400;">La pronuncia offre un’importante conferma sulla tenuta del sistema sanzionatorio in ambito lavorativo in presenza di <strong>comportamenti lesivi della dignità personale</strong>, come le molestie, anche se <strong>limitate al piano verbale</strong>. Viene rafforzato il principio secondo cui le garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non possono essere strumentalizzate per minare la <strong>tutela dell’ambiente di lavoro</strong> e dei suoi valori fondamentali, quali <strong>rispetto, sicurezza e parità di genere</strong>.</p>
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<h3><strong>Preavviso e decorrenza del licenziamento: la scelta datoriale è determinante</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile sentenza n. 15513 del 10.06.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Cassazione compie un’importante opera di ricostruzione sistematica della disciplina del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento per giustificato motivo oggettivo</strong>, chiarendo i limiti e le condizioni della sua efficacia temporale. Al centro del giudizio vi è il tema della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>data di estinzione del rapporto di lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rilevanza del periodo di preavviso</strong>, anche laddove il lavoratore sia collocato in ferie o chieda un congedo straordinario per assistenza familiare.</p>
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<p>La Corte sottolinea che il procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966 si articola in<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tre fasi</strong>: comunicazione dell’intenzione di licenziare, tentativo di conciliazione e comunicazione del recesso. Solo con quest’ultimo atto il licenziamento è efficace, poiché, trattandosi di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>atto unilaterale recettizio</strong>, produce effetti nel momento in cui viene conosciuto dal lavoratore.</p>
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<p>L’<strong>effetto retroattivo</strong>, previsto dall’art. 1, co. 41, L. n. 92/2012, non è assoluto, ma deve essere letto in combinato disposto con la tutela del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>preavviso</strong>. Il legislatore, infatti, considera il lavoro svolto durante il procedimento conciliativo come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>“preavviso lavorato”</strong>, riconoscendo la piena validità del rapporto in quel periodo. Tale scelta normativa esclude che il rapporto possa ritenersi estinto sin dalla comunicazione iniziale, ove il lavoratore continui a lavorare o venga posto in ferie. In tale contesto, l’effetto estintivo non si verifica<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ex tunc</strong>, ma<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ex nunc</strong>, cioè al termine del preavviso o della prosecuzione dell’attività lavorativa.</p>
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<p>La norma in questione non è<span class="apple-converted-space"> </span><strong>inderogabile</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in senso assoluto: è derogabile<span class="apple-converted-space"> </span><strong>in melius</strong>, cioè a vantaggio del lavoratore, e il datore di lavoro può incidere sulla decorrenza dell’effetto estintivo scegliendo consapevolmente di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non interrompere il rapporto</strong>. Nel caso specifico, la società aveva collocato il lavoratore in ferie fino all’8 febbraio, giorno in cui il procedimento conciliativo si era concluso, e solo il 9 febbraio aveva comunicato il recesso. Secondo la Corte, tale condotta è rilevante: equivale a un preavviso lavorato che sposta in avanti l’effetto estintivo del licenziamento.</p>
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<p>La sentenza chiarisce anche che, se durante tale periodo il lavoratore presenta<span class="apple-converted-space"> </span><strong>domanda di congedo biennale</strong>, come previsto dall’art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, ciò può comportare la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sospensione degli effetti del recesso</strong>, con inefficacia temporanea del licenziamento. Il giudice di merito, invece, aveva ritenuto impropriamente estinto il rapporto già al momento dell’avvio della procedura, privando così di effetto la domanda di congedo e trascurando la concreta condotta della società.</p>
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<p>La Suprema Corte ribadisce dunque che l’efficacia del licenziamento deve essere valutata alla luce della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fattispecie complessa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>che lo genera, con particolare attenzione al rispetto delle tutele riconosciute al lavoratore, come il diritto al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>preavviso</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o alla sua<span class="apple-converted-space"> </span><strong>indennità sostitutiva</strong>, e ai comportamenti datoriali che incidono sulla prosecuzione del rapporto.</p>
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<h3><strong>Insubordinazione e frasi oltraggiose: licenziamento legittimo</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile ordinanza n. 16925 del 24.06.2025</strong></h4>
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<p>In questa ordinanza la Corte di Cassazione conferma la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>legittimità del licenziamento per giusta causa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un lavoratore accusato di gravi condotte verbali e fisiche nei confronti del proprio superiore. La Corte valorizza la corretta ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello di Bari, fondata su<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dichiarazioni testimoniali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prove atipiche</strong><span class="apple-converted-space"> </span>(dichiarazioni scritte preprocessuali), ritenute coerenti con le deposizioni orali e quindi<span class="apple-converted-space"> </span><strong>pienamente valutabili</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ai fini decisori.</p>
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<p>Al centro della vicenda, l’uso di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>espressioni volgari e provocatorie</strong><span class="apple-converted-space"> </span>(“ma va a cagare”, “se il documento non te lo do cosa fai? Mi picchi?”), unite a un atteggiamento fisico minaccioso verso il superiore, già oggetto di precedenti episodi di tensione. Il lavoratore aveva contestato la fondatezza delle accuse, sostenendo che i fatti non erano gravi al punto da giustificare un licenziamento immediato, ma secondo la Corte tale condotta viola gravemente<span class="apple-converted-space"> </span><strong>i doveri di correttezza e rispetto</strong>, configurando una vera e propria<span class="apple-converted-space"> </span><strong>insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso</strong>, espressamente prevista dall’art. 229 del CCNL terziario.</p>
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<p>La difesa del lavoratore si era inoltre incentrata sull’<strong>assenza di specificità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>immutabilità della contestazione</strong>, poiché la lettera non richiamava espressamente l’art. 229, ma la Suprema Corte respinge anche questa eccezione: la gravità dei fatti era stata puntualmente descritta e il riferimento normativo esplicitato nella successiva lettera di licenziamento. Pertanto, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.</p>
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<p>La decisione offre anche un chiarimento in tema di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valutazione della recidiva</strong>: pur non essendo i precedenti comportamenti formalmente oggetto della contestazione, essi possono comunque essere<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valorizzati come conferma dell’indole del lavoratore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e della gravità complessiva della condotta, senza violare il principio di immutabilità. La Corte evidenzia come il comportamento del lavoratore sia risultato<span class="apple-converted-space"> </span><strong>incompatibile con il principio di continenza formale e sostanziale</strong>, anche nel contesto di una legittima critica o segnalazione, perché degenerato in<span class="apple-converted-space"> </span><strong>toni lesivi della dignità altrui e dell’interesse aziendale</strong>.</p>
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<p>Infine, la Corte ribadisce il principio secondo cui anche in presenza di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prove atipiche</strong>, quali dichiarazioni scritte di terzi non acquisite con le forme della testimonianza formale, il giudice può legittimamente utilizzarle se<span class="apple-converted-space"> </span><strong>corroborate da ulteriori elementi probatori</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e se non vi sono preclusioni legali alla loro ammissione. Nel caso di specie, ciò è avvenuto correttamente, con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità.</p>
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<p>La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza rigorosa nel tutelare l’<strong>ordine e il rispetto nei luoghi di lavoro</strong>, valorizzando il principio di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fiducia</strong><span class="apple-converted-space"> </span>alla base del rapporto subordinato e il rispetto dei<span class="apple-converted-space"> </span><strong>codici comportamentali aziendali</strong>, anche quando le condotte contestate si esprimano in parole e atteggiamenti apparentemente “soltanto” verbali.</p>
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<h3><strong>Sicurezza sul lavoro: il datore risponde anche dei rischi prevedibili</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione penale sentenza n. 22843 del 17.06.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Corte di Cassazione penale annulla l’assoluzione di un datore di lavoro per un grave<span class="apple-converted-space"> </span><strong>infortunio sul lavoro</strong>, riaffermando il principio secondo cui il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>nesso causale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>tra omissione datoriale e danno resta, anche quando il lavoratore adotti una condotta imprudente, se essa si colloca nell’<strong>area di rischio</strong><span class="apple-converted-space"> </span>prevedibile e gestibile da parte del datore. L’imputato era stato assolto in primo grado con la motivazione che l’operaio, assunto lo stesso giorno dell’infortunio, aveva agito<span class="apple-converted-space"> </span><strong>in autonomia</strong>, usando una troncatrice senza aver ricevuto formazione, approfittando dell’assenza del collega esperto.</p>
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<p>La Suprema Corte ha però ritenuto<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contraddittoria</strong><span class="apple-converted-space"> </span>la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore. Infatti, se è vero che la normativa antinfortunistica (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008) impone anche al lavoratore un dovere di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diligenza e cautela</strong>, ciò non esonera il datore dalla sua<span class="apple-converted-space"> </span><strong>posizione di garanzia</strong>, soprattutto quando l’attività pericolosa rientra nel normale contesto lavorativo affidato all’infortunato. La Corte ribadisce che solo condotte<span class="apple-converted-space"> </span><strong>abnormi</strong>, del tutto<span class="apple-converted-space"> </span><strong>eccentriche e imprevedibili</strong>, possono spezzare il nesso di causa; non anche quelle imprudenti ma<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tipiche</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’attività affidata o comunque<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prevedibili</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dal datore.</p>
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<p>Nel caso concreto, la vittima, sebbene formalmente non incaricata dell’uso della macchina, si trovava in prossimità del macchinario e stava svolgendo mansioni funzionali alla lavorazione. Il datore non aveva fornito né<span class="apple-converted-space"> </span><strong>formazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>né<span class="apple-converted-space"> </span><strong>informazione sui rischi</strong>, pur essendo a conoscenza dell’inesperienza dell’operaio. Pertanto, secondo la Cassazione, l’utilizzo della macchina da parte del lavoratore non può dirsi un comportamento<span class="apple-converted-space"> </span><strong>eccezionale</strong>, ma è il risultato di una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>carenza organizzativa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e di una gestione superficiale della sicurezza.</p>
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<p>La sentenza riafferma con forza l’<strong>impostazione della responsabilità penale in materia di infortuni</strong>, fondata sul principio dell’<strong>area di rischio gestita dal datore</strong>. La valutazione del giudice di merito, che ha escluso la responsabilità datoriale sulla base di una pretesa autonomia del gesto, è stata ritenuta<span class="apple-converted-space"> </span><strong>incongrua</strong>, anche rispetto alle stesse risultanze istruttorie. Il datore, titolare di una posizione di garanzia, deve organizzare l’ambiente lavorativo in modo tale da<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prevenire anche comportamenti imprudenti</strong>, ove essi siano<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prevedibili</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nel contesto concreto.</p>
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<p>L’assoluzione è stata quindi<span class="apple-converted-space"> </span><strong>annullata con rinvio</strong>, per nuovo giudizio dinanzi a un Tribunale in diversa composizione. Si conferma così il principio per cui, in materia di sicurezza, non è sufficiente scaricare la responsabilità sul lavoratore: l’onere di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prevenzione, formazione e vigilanza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>resta in capo al datore, anche a fronte di dinamiche imprudenti, purché non totalmente anomale o arbitrarie. Una pronuncia di forte impatto sistemico e pratico, che richiama a una rigorosa attuazione degli obblighi prevenzionistici.</p>
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<h3><strong>Licenziamento sproporzionato: la sanzione conservativa prevale</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile ordinanza n. 17548 del 30.06.2025</strong></h4>
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<p>In questa ordinanza la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento disciplinare</strong><span class="apple-converted-space"> </span>comminato a un dipendente a seguito di un episodio di ira sul luogo di lavoro. La Suprema Corte valorizza l’approccio della Corte d’Appello di Venezia, che aveva riconosciuto la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non proporzionalità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>tra il comportamento addebitato e la sanzione espulsiva, in assenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la gravità della condotta contestata. Il lavoratore aveva sbraitato, bestemmiato e dato calci a oggetti in reparto, ma<span class="apple-converted-space"> </span><strong>senza arrecare danni</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ai macchinari, né aggredire colleghi o superiori. Il tutto si era esaurito in un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>episodio isolato</strong>, e il datore di lavoro aveva persino offerto una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>riassunzione conciliativa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a pochi giorni dal licenziamento.</p>
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<p>Secondo la Corte, l’art. 18, co. 4, L. 300/1970 consente la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reintegra</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nel posto di lavoro quando la condotta contestata non è tale da giustificare l’allontanamento immediato. Inoltre, il comportamento rientrava nell’ipotesi prevista dall’art. 60, lett. h), del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>CCNL Gomma Plastica PMI</strong>, cioè mancanze che ledono la disciplina o la morale aziendale, sanzionate in via conservativa. La Cassazione richiama anche la recente giurisprudenza (Cass. 11665/2022 e ss.) che afferma il valore vincolante delle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>clausole generali dei contratti collettivi</strong>, e la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale</strong>, che rafforza il principio secondo cui la volontà negoziale delle parti sociali ha priorità nel definire l’entità delle sanzioni.</p>
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<p>La società ricorrente lamentava la mancata qualificazione della condotta come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>giusta causa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ai sensi dell’art. 2119 c.c., sostenendo che in un contesto produttivo anche uno scoppio d’ira può generare rischi per la sicurezza. Tuttavia, i giudici evidenziano l’assenza di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>danno effettivo</strong>, il comportamento pacificamente isolato e la sua<span class="apple-converted-space"> </span><strong>cessazione immediata</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a seguito dell’intervento del superiore, che non ha neppure riferito minacce o insulti diretti. La Corte sottolinea che l’apprezzamento di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>proporzionalità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della sanzione è riservato al giudice di merito e non può essere rivisto in Cassazione, salvo vizi logici evidenti, qui non ravvisabili.</p>
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<p>Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ribadisce che, una volta esclusa la gravità richiesta per l’espulsione, il giudice può<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sussumere la condotta</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nella sanzione prevista dal contratto collettivo per ipotesi meno gravi, anche se espresse in termini generici. Questo non viola l’art. 1362 c.c. sull’interpretazione contrattuale, perché la Corte d’Appello ha fornito<span class="apple-converted-space"> </span><strong>una motivazione analitica</strong>, conforme ai criteri costituzionali di tutela dell’autonomia collettiva.</p>
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<p>Con questa pronuncia, la Cassazione rafforza un orientamento garantista, secondo cui il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>principio di proporzionalità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>va valutato in concreto, e la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sanzione espulsiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span>deve restare una misura<span class="apple-converted-space"> </span><strong>eccezionale</strong>, coerente con quanto stabilito dalla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contrattazione collettiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e con la tutela del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>posto di lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>come diritto costituzionalmente rilevante.</p>
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<h3><strong>Licenziamento e legge 104: il repêchage non è una facoltà</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile sentenza n. 1806 del 3.07.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui, nel licenziamento per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>giustificato motivo oggettivo</strong>, il datore ha l’onere di dimostrare l’<strong>impossibilità effettiva di ricollocamento</strong>, tenendo conto anche delle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>esigenze di cura</strong><span class="apple-converted-space"> </span>derivanti dalla fruizione della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>legge 104/1992</strong>. Il caso riguardava un lavoratore con vent’anni di anzianità, assegnato da sempre a turni a ciclo continuo, che assisteva la moglie disabile. A seguito della soppressione della sua postazione, l’azienda gli aveva offerto una ricollocazione con<span class="apple-converted-space"> </span><strong>orario a doppio turno</strong>, che il lavoratore aveva rifiutato poiché incompatibile con l’assistenza alla coniuge. Aveva però manifestato disponibilità a svolgere qualsiasi altra mansione, anche inferiore, purché su orario compatibile.</p>
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<p>La Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto legittimo il licenziamento, valorizzando il potere organizzativo datoriale ex art. 30 L. 183/2010. Tuttavia, la Cassazione censura tale impostazione per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>omesso esame di un fatto decisivo</strong>: la datrice aveva<span class="apple-converted-space"> </span><strong>assunto altri lavoratori</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nello stesso orario richiesto dal ricorrente anche dopo il suo recesso, e ciò evidenzia che vi erano alternative occupazionali praticabili. Viene così smentita l’affermazione dell’impossibilità di repêchage. Inoltre, la Corte richiama il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>principio di correttezza e buona fede</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nella gestione del personale, in particolare quando si tratta di lavoratori<span class="apple-converted-space"> </span><strong>caregiver</strong>, tutelati anche dal diritto UE (Dir. 2000/78/CE).</p>
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<p>La sentenza valorizza la giurisprudenza che interpreta il repêchage come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>obbligo non eludibile</strong>, funzionale a garantire che il licenziamento sia veramente l’<strong>extrema ratio</strong>, come già affermato dalla Corte Costituzionale (n. 59/2021, n. 128/2024). Non è sufficiente, dunque, che venga formulata una proposta alternativa rigida, ma è necessario esplorare tutte le opzioni organizzative realisticamente praticabili, soprattutto se il lavoratore ha espresso<span class="apple-converted-space"> </span><strong>una disponibilità ampia</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e concreta.</p>
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<p>Anche l’argomento secondo cui il lavoratore avrebbe potuto assistere la moglie con l’orario su due turni viene disatteso dalla Cassazione: non è il datore a poter<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valutare in via esclusiva le modalità assistenziali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>scelte dal lavoratore, soprattutto dopo vent’anni di assetto organizzativo consolidato. Inoltre, la Corte evidenzia l’<strong>errore procedurale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del giudice d’appello nell’omettere l’esame della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>domanda di licenziamento discriminatorio</strong>, validamente riproposta con memoria, benché assorbita in primo grado.</p>
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<p>Questa pronuncia riafferma con forza la centralità del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>bilanciamento tra esigenze produttive e tutele personali</strong>, imponendo una verifica concreta e non formale sulla possibilità di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>riorganizzazione interna</strong>, anche per tutelare i diritti dei soggetti fragili o coinvolti in compiti di cura.</p>
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<p>The post <a href="https://www.studiolegalevecchini.it/newsletter-luglio-2025/">Newsletter luglio 2025 &#8211; Licenziamento e conoscenza dell’atto: la presunzione non cede al silenzio familiare</a> appeared first on <a href="https://www.studiolegalevecchini.it">Avvocato Vecchini</a>.</p>
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		<title>Newsletter giugno 2025 &#8211; Licenziamento per molestie: la giusta causa va calibrata sui valori costituzionali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:36:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nella newsletter di giugno potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro. Il Focus di questo mese è: Licenziamento per molestie: la giusta causa va calibrata sui valori costituzionali. Buona lettura della newsletter! In questa ordinanza la Corte di Cassazione interviene sul delicato bilanciamento tra il potere disciplinare del datore di lavoro e  [...]</p>
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<h4 style="text-align: left;">Nella newsletter di giugno potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro.</h4>
<h4>Il Focus di questo mese è: <strong>Licenziamento per molestie: la giusta causa va calibrata sui valori costituzionali.</strong></h4>
<h4><strong>Buona lettura della newsletter!</strong></h4>
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<p><img decoding="async" class="wp-image-4992 alignnone size-full" src="/wp-content/uploads/2025/06/1F.png" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1755px, 100vw" srcset="/wp-content/uploads/2025/06/1F.png 1755w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/06/1F-1280x1280.png 1280w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/06/1F-980x980.png 980w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/06/1F-480x480.png 480w" alt="" width="1755" height="1755" /></p>
<p style="font-weight: 400;">In questa ordinanza la Corte di Cassazione interviene sul delicato bilanciamento tra il potere disciplinare del datore di lavoro e i <strong>principi costituzionali</strong> a presidio della dignità della persona nel contesto lavorativo. Il caso riguarda il licenziamento per <strong>giusta causa</strong> di una dipendente accusata di aver rivolto ripetute <strong>molestie sessuali</strong> nei confronti di un collega. Dopo un primo rigetto da parte del Tribunale e la parziale riforma della Corte d’Appello di Milano – che ha escluso la proporzionalità del licenziamento pur confermando la materialità dei fatti – la Cassazione accoglie il ricorso del datore di lavoro, evidenziando una <strong>errata valutazione della clausola generale</strong> della giusta causa. La Corte censura il giudizio di merito per aver trascurato elementi <strong>essenziali</strong>: la reiterazione e l’intensità delle condotte, il loro svolgimento alla presenza di terzi, il <strong>pregiudizio alle dinamiche aziendali</strong> e il contrasto con il <strong>Codice di Condotta </strong>aziendale e il <strong>Regolamento disciplinare</strong>. Viene sottolineato che, in presenza di comportamenti <strong>sessualmente molesti</strong>, occorre applicare il principio di proporzionalità non solo in base all’assenza di precedenti disciplinari, ma valorizzando il <strong>quadro normativo complessivo</strong>: l’art. 2087 c.c., l’art. 26 del Codice delle Pari Opportunità, la Direttiva 2002/73/CE, nonché le norme contrattuali collettive. La Corte rimarca che le molestie, oltre a rappresentare una <strong>grave lesione della dignità</strong> della persona, minano il clima lavorativo e ledono la fiducia essenziale al rapporto di lavoro. La valutazione di proporzionalità deve dunque tener conto della <strong>gravità oggettiva e soggettiva</strong> del fatto e della <strong>centralità della tutela della persona</strong> nel contesto lavorativo, quale espressione dei valori degli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost. Il giudice di legittimità richiama, inoltre, precedenti conformi che riconoscono come <strong>legittimo</strong> il licenziamento per molestie, anche in assenza di danni materiali o precedenti disciplinari, qualora emerga una <strong>intollerabile lesione</strong> della relazione fiduciaria. La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione aderente ai <strong>valori costituzionali</strong> e alla <strong>scala valoriale evolutiva</strong> che caratterizza l’ordinamento contemporaneo.</p>
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<h3 class="Article__header-title"><strong>Illegittimo licenziamento per rifiuto di mansioni inferiori</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile ordinanza n. 10730 del 23.04.2025</strong></h4>
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<p><strong>Illegittimo licenziamento per rifiuto di mansioni inferiori </strong>In questa sentenza la Corte di Cassazione affronta un caso emblematico in tema di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>demansionamento</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento disciplinare</strong>. Un lavoratore, destinatario di una sanzione espulsiva per essersi rifiutato di svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, ricorre contro la decisione del datore di lavoro. La Corte d’Appello aveva rigettato la sua domanda, ma la Cassazione ribalta l’esito del giudizio, accogliendo il ricorso. La Suprema Corte chiarisce che il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rifiuto del lavoratore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di eseguire mansioni che rappresentino un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>evidente demansionamento</strong>, non soltanto è giustificato, ma è anche<span class="apple-converted-space"> </span><strong>legittimo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>se fondato sul rispetto dell’art. 2103 c.c., che tutela la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dignità professionale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del dipendente. In tale contesto, il comportamento datoriale è stato giudicato<span class="apple-converted-space"> </span><strong>abusivo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e in violazione del principio di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>buona fede</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>correttezza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nell’esecuzione del rapporto di lavoro. Di rilievo è l’affermazione secondo cui la pretesa del datore di far svolgere al lavoratore incarichi dequalificanti non possa essere imposta neanche in via temporanea o eccezionale, se non supportata da esigenze organizzative concrete, specificamente motivate. In mancanza di ciò, il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rifiuto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>non costituisce<span class="apple-converted-space"> </span><strong>insubordinazione</strong>, bensì una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reazione difensiva legittima</strong>. La Corte, valorizzando il ruolo della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>professionalità acquisita</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e del rispetto della qualifica, ribadisce che l’assegnazione a mansioni inferiori non può essere usata come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>strumento punitivo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o ritorsivo. Il licenziamento irrogato in tale contesto è quindi<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illegittimo</strong>, essendo stato adottato per un comportamento che rientra nel perimetro di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>autotutela del lavoratore</strong>. Questa decisione rafforza l’obbligo per il datore di agire nel rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore e richiama l’importanza di evitare ogni forma di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>abuso di potere gerarchico</strong>.</p>
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<h3><strong>Formazione reale salva l’apprendistato</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Firenze sentenza n. 496 del 4.04.2025</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">In questa sentenza il Tribunale di Firenze affronta il delicato tema della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>validità del contratto di apprendistato professionalizzante</strong>, negando la domanda di un lavoratore che ne contestava la legittimità per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>difetto di formazione</strong>. Il ricorrente sosteneva di aver svolto attività di manutenzione in autonomia, senza aver ricevuto la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>formazione teorico-pratica</strong><span class="apple-converted-space"> </span>prevista dalla legge, lamentando la nullità del contratto e chiedendo il riconoscimento di un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</strong><span class="apple-converted-space"> </span>sin dall’inizio. Tuttavia, il giudice, sulla base della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>copiosa documentazione </strong>prodotta dalla parte resistente, ha escluso l’assenza della formazione. In particolare, sono stati valutati positivamente i<span class="apple-converted-space"> </span><strong>registri firmati dal lavoratore</strong>, gli<span class="apple-converted-space"> </span><strong>attestati di partecipazione a corsi</strong>, le<span class="apple-converted-space"> </span><strong>comunicazioni con enti formativi</strong>, oltre a<span class="apple-converted-space"> </span><strong>verbali di incontri</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dichiarazioni testimoniali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>confermative della presenza di attività formative effettive. La sentenza valorizza la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inadempimento agli obblighi formativi può portare alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>conversione del contratto di apprendistato</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in rapporto ordinario solo quando esso sia<span class="apple-converted-space"> </span><strong>grave e non marginale</strong>. Qui il Tribunale ha ritenuto che le prove fossero sufficienti a dimostrare l’adempimento, almeno<span class="apple-converted-space"> </span><strong>essenziale</strong>, dell’obbligo formativo, sia interno che esterno, e ha evidenziato la possibilità per l’azienda di esercitare una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>discrezionalità organizzativa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nella modalità di erogazione della formazione, purché non escluda completamente la componente teorica o pratica.</p>
<h4></h4>
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<h3><strong>La prescrizione del TFR decorre dalla cessazione</strong></h3>
</div>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile ordinanza n. 10864 del 4.04.2025</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">In questa ordinanza la Corte di Cassazione si pronuncia sulla <strong>decorrenza del termine prescrizionale del TFR</strong>. Il lavoratore aveva proposto l’azione per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato, ma il datore di lavoro aveva eccepito l’intervenuta <strong>prescrizione quinquennale</strong>, sostenendo che essa fosse iniziata durante il rapporto di lavoro, in costanza di inadempimento. La Suprema Corte respinge con chiarezza questa impostazione, riaffermando che la <strong>prescrizione del TFR decorre solo dalla cessazione del rapporto</strong> e non da momenti precedenti, anche se caratterizzati da inadempienze o difficoltà economiche dell’azienda. Secondo i giudici di legittimità, in caso di <strong>rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato</strong>, il diritto al TFR è un credito <strong>non esigibile durante lo svolgimento del rapporto</strong>, e pertanto <strong>non può prescriversi prima della cessazione</strong>. Ciò vale anche nei casi in cui l’azienda versi in stato di insolvenza o difficoltà: finché il rapporto prosegue, anche se in maniera irregolare, il lavoratore è tenuto a non compromettere la continuità occupazionale e quindi non può essere onerato di atti di tutela che implichino un’azione giudiziaria anticipata. La Corte evidenzia che tale impostazione è coerente con l’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione non può iniziare a decorrere quando il lavoratore si trovi in una condizione di <strong>subordinazione che possa limitarne la libertà di agire</strong>. Solo con la cessazione effettiva del rapporto si verifica la condizione di <strong>piena disponibilità del credito</strong>, e solo da quel momento può iniziare a decorrere il termine di prescrizione. L’ordinanza richiama precedenti conformi, ribadendo che qualsiasi interpretazione diversa finirebbe per comprimere indebitamente i diritti del lavoratore e introdurre un <strong>rischio di decadenza</strong> irragionevole per crediti che, per loro natura, maturano alla fine del rapporto.</p>
<h4></h4>
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<h3><strong>Coerenza dell’anticipazione TFR: no al versamento mensile</strong></h3>
</div>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile sentenza n. 13525 del 20.05.2025</strong></h4>
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<p><span class="relative">In questa sentenza, la Corte di Cassazione riafferma con chiarezza che l’</span><strong>anticipazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">del trattamento di fine rapporto non può trasformarsi in una</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>prassi mensile</strong><span class="relative">, perché ciò snatura la sua funzione originaria di tutela differita. I giudici osservano che la normativa dell’art.2120 c.c. stabilisce condizioni ben precise: la presenza di</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>causali specifiche</strong><span class="relative">, una sola erogazione (</span><strong>una tantum</strong><span class="relative">), limiti quantitativi (70%) e soglie di anzianità (almeno 8anni), nonché tetti di percentuale sui dipendenti beneficiari</span><span class="ms-1">.</span><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">Il caso esaminato riguardava un accordo aziendale che aveva introdotto una sorta di “TFR in busta paga”, ma privo di qualsiasi</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>giustificazione causale</strong><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">e ripetuto in modo</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>continuativo</strong><span class="relative">, in violazione della ratio normativa</span>.<span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’INPS, ha dunque annullato la pronuncia della Corte d’Appello che aveva ammesso la pratica in forza del principio di</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>miglior favore</strong><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">e dell’</span><strong>autonomia negoziale</strong><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">tra le parti</span><span class="ms-1">. </span><span class="relative">La suprema Corte precisa che l’ultima frase dell’art. 2120, che consente condizioni più vantaggiose, non autorizza a</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>stravolgere la natura giuridica del TFR</strong><span class="relative">, trasformandolo in una componente ordinarie della retribuzione</span><span class="ms-1">.</span><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">Anzi, l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro (Nota INL n. 616/2025) ha richiamato le aziende a cessare queste prassi, qualificandole come potenzialmente</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>illegittime e sanzionabili</strong><span class="ms-1">.</span><span class="relative"> Cassazione aggiunge che le somme erogate mensilmente, prive di presupposti legali, acquistano natura</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>retributiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">e quindi sono soggette a</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>contribuzione previdenziale</strong><span class="relative">, con possibile attivazione di</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>regolarizzazioni retroattive</strong><span class="ms-1">. </span><span class="relative">L’effetto più significativo di questa pronuncia riguarda le</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>implicazioni pratiche</strong><span class="relative">: le imprese devono interrompere immediatamente la corresponsione mensile del TFR e procedere a</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>rivalutazioni contributive</strong><span class="relative">, pena</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>sanzioni</strong><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">da parte di INPS o ispettorato. Allo stesso tempo, i consulenti del lavoro devono vigilare affinché i contratti individuali non contengano clausole che possano generare applicazioni analoghe</span><span class="ms-1">.</span><span class="apple-converted-space"> </span><span class="relative">Questo orientamento rafforza l’inquadramento del TFR come</span><span class="apple-converted-space"> </span><strong>accantonamento differito</strong><span class="relative">, una tutela passiva per il lavoratore alla cessazione del rapporto, e non strumento negoziale flessibile per aumenti retributivi</span><span class="ms-1">.</span></p>
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<h3><strong>Carta Docente anche ai precari annuali</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile sentenza n. 29961 del 27.10.2023</strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Corte di Cassazione affronta la questione della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>disparità di trattamento</strong><span class="apple-converted-space"> </span>tra docenti di ruolo e docenti a termine rispetto alla fruizione della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Carta Docente</strong>, il beneficio economico pari a 500 euro annui destinato alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>formazione continua</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del personale insegnante. Il nodo centrale riguarda la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>compatibilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della normativa italiana – che esclude i docenti precari dalla carta – con i<span class="apple-converted-space"> </span><strong>principi europei</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non discriminazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>parità di trattamento</strong><span class="apple-converted-space"> </span>tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, stabiliti dalla Direttiva 1999/70/CE. La Corte ribadisce che la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>formazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>è un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diritto-dovere</strong><span class="apple-converted-space"> </span>riconosciuto a tutto il personale docente, senza distinzione di status contrattuale. In particolare, valorizza l’inquadramento della Carta Docente come misura volta a supportare la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>didattica annua</strong>, sottolineando come anche i docenti precari impegnati in<span class="apple-converted-space"> </span><strong>supplenze annuali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o fino al termine delle attività didattiche svolgano attività comparabili a quella dei colleghi di ruolo. L’esclusione di questi lavoratori dalla fruizione del beneficio risulta, pertanto,<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ingiustificata</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e contraria al diritto eurounitario. La Corte accoglie la prospettiva delineata dalla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Corte di Giustizia dell’UE</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nel 2022, secondo cui la Carta Docente rientra tra le<span class="apple-converted-space"> </span><strong>condizioni di impiego</strong>, e come tale non può essere attribuita solo ai lavoratori stabili. È dunque necessario che il legislatore interno, pur nel legittimo esercizio della sua discrezionalità, non introduca<span class="apple-converted-space"> </span><strong>criteri discriminatori</strong><span class="apple-converted-space"> </span>che colpiscano chi svolge un lavoro identico o assimilabile in termini di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>durata</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contenuto</strong>. Non tutte le supplenze, però, sono assimilabili: la Corte distingue chiaramente le<span class="apple-converted-space"> </span><strong>supplenze brevi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o frammentarie da quelle annuali, evidenziando che solo queste ultime possono dirsi pienamente<span class="apple-converted-space"> </span><strong>comparabili</strong><span class="apple-converted-space"> </span>con le prestazioni dei docenti di ruolo. In tal senso, viene tracciato un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>criterio oggettivo</strong>, legato al concetto di “<strong>didattica annua</strong>”, utile a identificare il perimetro applicativo del beneficio. La natura della Carta Docente viene inoltre definita come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>obbligazione pecuniaria</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a carico del datore di lavoro pubblico, ma<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non retributiva</strong>, coerente con la sua funzione formativa. Di conseguenza, il diritto a riceverla, una volta riconosciuto, è soggetto a<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prescrizione quinquennale</strong>, con decorrenza dalla disponibilità della somma per ciascun anno scolastico.</p>
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<h3><strong>Riconoscimento dell’indennità sostitutiva al dirigente licenziato senza preavviso</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile sentenza n. 27713 del 02.10.2023</strong></h4>
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<p style="font-weight: 400;">In questa ordinanza la Corte di Cassazione si pronuncia sull’<strong>indennità sostitutiva del preavviso</strong> per dirigente licenziato, a prescindere dalla giustificatezza del recesso datoriale. Il caso trae origine da un licenziamento intimato senza preavviso ad un dirigente, ritenuto legittimo dalla Corte d’Appello. Tuttavia, il giudice di legittimità ribalta l’esito valorizzando il principio per cui, anche nei confronti della <strong>dirigenza</strong>, il preavviso rappresenta una componente <strong>autonoma</strong> del rapporto di lavoro e la sua omissione impone al datore l’obbligo di <strong>corrispondere l’indennità sostitutiva</strong>, salvo ipotesi di <strong>giusta causa</strong>. Viene riaffermato che l’<strong>art. 2118 c.c.</strong>, applicabile anche al lavoro dirigenziale, prevede che il recesso unilaterale debba essere esercitato nel rispetto di un termine di preavviso, e che la sua inosservanza comporta il diritto al relativo indennizzo. La <strong>giurisprudenza di legittimità</strong> ha costantemente confermato che solo l’accertamento di <strong>condotte gravemente lesive</strong>, tali da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, può giustificare l’assenza di preavviso. In assenza di tale accertamento, il datore non può esimersi dal <strong>risarcimento</strong>. La Corte censura il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto “giustificato” il licenziamento per motivi organizzativi, escludendo quindi il diritto all’indennità. L’ordinanza chiarisce invece che la <strong>giustificatezza del recesso </strong>non è condizione sufficiente per negare l’indennità di preavviso. La distinzione tra <strong>giusta causa</strong> e <strong>giustificatezza</strong> assume qui un ruolo decisivo: la prima, unica a consentire l’esonero dall’indennizzo, implica una condotta <strong>colpevole</strong> e <strong>grave</strong> del dirigente; la seconda, invece, può fondarsi su motivi economici o organizzativi, che non eliminano l’obbligo del preavviso. Di particolare rilievo è il richiamo ai <strong>principi generali del contratto di lavoro</strong>, in cui il preavviso non assume una funzione sanzionatoria, bensì di <strong>tutela del lavoratore</strong>, consentendogli un tempo congruo per organizzare la propria uscita dal mercato del lavoro. L’omissione unilaterale di tale periodo, senza corrispettivo economico, altera l’equilibrio contrattuale e viola gli obblighi di buona fede e correttezza.</p>
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<h3><strong>Sciopero spontaneo e licenziamento nullo: la Cassazione chiarisce</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Corte di Cassazione civile sentenza n. 11347 del 30.04.2025</span></strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Corte di Cassazione conferma la nullità del licenziamento intimato ad un lavoratore per la partecipazione ad uno<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sciopero spontaneo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di breve durata. I giudici di merito, le cui conclusioni sono state pienamente condivise anche dalla Suprema Corte, avevano accertato che il dipendente si era astenuto dall’attività lavorativa per meno di un’ora insieme ad altri due colleghi, senza causare<span class="apple-converted-space"> </span><strong>danni</strong>,<span class="apple-converted-space"> </span><strong>disservizi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o<span class="apple-converted-space"> </span><strong>pregiudizi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>all’azienda o alla committente. La Corte ha respinto tutte le doglianze del datore di lavoro, ribadendo che il diritto di sciopero, ai sensi dell’<strong>art. 40 Cost.</strong>, può essere esercitato anche<span class="apple-converted-space"> </span><strong>autonomamente dai lavoratori</strong>, senza necessità di proclamazione da parte di un sindacato e senza obbligo di preavviso, purché sia collettivo e persegua<span class="apple-converted-space"> </span><strong>interessi comuni</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e non meramente individuali. Inoltre, è stato precisato che, salvo il superamento dei cosiddetti<span class="apple-converted-space"> </span><strong>limiti esterni</strong><span class="apple-converted-space"> </span>(violenza, pericolo per la sicurezza, lesioni irreparabili all’impresa), non rilevano le modalità formali di indizione né la legittimità secondo i codici di autoregolamentazione contrattuale, soprattutto quando l’attività aziendale non rientra nei<span class="apple-converted-space"> </span><strong>servizi pubblici essenziali</strong>. La Cassazione ha anche chiarito che la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>partecipazione ad uno sciopero</strong>, anche se ritenuto illegittimo dal datore di lavoro, non può mai costituire giusta causa di licenziamento e che in tali ipotesi trova applicazione l’<strong>art. 15 dello Statuto dei Lavoratori</strong>, che sancisce la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>nullità dell’atto espulsivo</strong>. Il lavoratore ha quindi diritto alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reintegrazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>risarcimento integrale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del danno.</p>
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<h3><strong>Formazione assente, datore responsabile</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di cassazione penale sentenza n. 15697 del 22.04.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza la Corte di Cassazione conferma la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>condanna penale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del datore di lavoro per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>lesioni colpose</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a un dipendente, vittima di un grave infortunio sul cantiere. L’operaio era intento a scaricare materiale edile da un furgone, quando un tubo in cemento di oltre 40 kg gli è caduto sulla mano, provocando<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fratture complesse</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e una prognosi di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>140 giorni</strong>. La responsabilità è stata attribuita al datore di lavoro, formalmente<span class="apple-converted-space"> </span><strong>legale rappresentante</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della società, per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>omessa formazione e informazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in materia di sicurezza. La Corte ha ribadito che, anche se il titolare si dichiara “<strong>prestanome</strong>”, la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>posizione di garanzia</strong><span class="apple-converted-space"> </span>derivante dalla carica permane, salvo delega formalizzata e funzionale ad altro soggetto. Il ricorrente ha cercato di sostenere che l’evento fosse<span class="apple-converted-space"> </span><strong>imprevedibile</strong>, ma la Suprema Corte ha osservato che è del tutto prevedibile che carichi non correttamente movimentati possano cadere, e che proprio per questo il datore ha l’obbligo di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>istruire adeguatamente</strong><span class="apple-converted-space"> </span>i lavoratori. Il richiamo normativo al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>D.Lgs. 81/2008</strong><span class="apple-converted-space"> </span>è centrale, poiché la formazione è definita come trasferimento di conoscenze e procedure per prevenire e gestire i<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rischi specifici</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del lavoro. La mancata adozione di queste misure costituisce<span class="apple-converted-space"> </span><strong>colpa grave</strong>, causalmente collegata all’infortunio. La Corte ha respinto anche la richiesta di esclusione della punibilità per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tenuità del fatto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>(art. 131-bis c.p.), rilevando che l’imputato aveva<span class="apple-converted-space"> </span><strong>precedenti penali</strong>s pecifici e che la durata della malattia smentiva la presunta lievità dell’offesa. Analoga sorte ha avuto la doglianza sulla pena, ritenuta adeguatamente motivata per la scelta della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reclusione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e il diniego delle attenuanti generiche.</p>
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<h3><strong>Radiazione automatica e condanna penale: la Cassazione chiarisce</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile ordinanza n. 12027 del 7.05.2025</strong></h4>
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<p>In questa ordinanza la Corte di Cassazione ribalta la decisione della Corte d’Appello di Potenza che aveva annullato la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>radiazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>vigile del fuoco volontario</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a seguito di una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>condanna per violenza sessuale di gruppo</strong>. L’uomo, condannato con<span class="apple-converted-space"> </span><strong>patteggiamento</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nel 2002 e iscritto negli elenchi del personale volontario dal medesimo anno, era stato oggetto di provvedimento espulsivo solo nel 2015, allorché l’Amministrazione aveva acquisito notizia della condanna. La Corte d’Appello aveva escluso la legittimità della cancellazione, valorizzando il tempo trascorso e la giovane età del condannato, oltre a ritenere applicabili criteri di proporzionalità e valutazione concreta del fatto. La Cassazione, invece, sottolinea che per i<span class="apple-converted-space"> </span><strong>vigili volontari</strong><span class="apple-converted-space"> </span>non si applica la disciplina del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>pubblico impiego</strong>, ma una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>normativa speciale</strong>, che configura un rapporto di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>servizio funzionale</strong>, subordinato al possesso di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>requisiti morali e di condotta</strong><span class="apple-converted-space"> </span>particolarmente stringenti. Il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>D.P.R. n. 76/2004</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>legge n. 521/1988</strong><span class="apple-converted-space"> </span>prevedono la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>radiazione automatica</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in caso di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>condanna per delitto doloso</strong>, senza necessità di attivare un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>procedimento disciplinare</strong>. In questo contesto, la funzione svolta dai volontari – anche con poteri di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>polizia giudiziaria</strong><span class="apple-converted-space"> </span>– giustifica un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>automatismo espulsivo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>che non è una sanzione punitiva ma una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>decadenza </strong>per sopravvenuta perdita di un requisito essenziale. La Corte afferma che non vi è spazio per valutazioni discrezionali sul “disvalore” del reato o sull’eventuale<span class="apple-converted-space"> </span><strong>riabilitazione</strong>, la quale richiede ben altre condizioni rispetto alla semplice estinzione del reato. Inoltre, richiama l’equiparazione, ai fini amministrativi, tra sentenza di patteggiamento e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>condanna definitiva</strong>, rendendo irrilevante che la pena sia stata sospesa o che i fatti siano remoti nel tempo.</p>
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<h3><strong>Dignità lesa: datore responsabile</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile ordinanza n. 12504 del 12.05.2025</strong></h4>
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<p>In questa ordinanza la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per non aver adottato misure idonee a garantire la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dignità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del lavoratore, in violazione dell’<strong>art. 2087 c.c.</strong>. Il caso riguarda un dipendente che, durante il turno, non ha potuto recarsi in bagno per mancanza di sostituzione da parte del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Team Leader</strong>, nonostante ripetute richieste tramite il sistema di chiamata. Costretto a resistere fino al limite fisico, il lavoratore si è<span class="apple-converted-space"> </span><strong>urinato addosso</strong>, riprendendo poi immediatamente il lavoro, ma senza ottenere il permesso di cambiarsi in<span class="apple-converted-space"> </span><strong>infermeria</strong>. Ha potuto farlo solo durante la pausa, nel<span class="apple-converted-space"> </span><strong>box UTE</strong>, davanti ad altri colleghi, comprese<span class="apple-converted-space"> </span><strong>donne</strong>, in condizioni umilianti. La Cassazione ha riconosciuto la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>responsabilità datoriale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>per non aver previsto un’organizzazione che consentisse di gestire<span class="apple-converted-space"> </span><strong>esigenze fisiologiche imprevedibili</strong><span class="apple-converted-space"> </span>senza ledere la persona. L’evento, pur se sgradevole, non è stato considerato<span class="apple-converted-space"> </span><strong>eccezionale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o tale da escludere una responsabilità. Al contrario, la Corte ha sottolineato che l’assenza di un protocollo per sostituzioni rapide dimostra un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>difetto di diligenza organizzativa</strong>. Inoltre, la Corte ha affermato che la lesione non riguarda solo l’aspetto intimo del lavoratore, ma investe anche il suo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prestigio professionale</strong>, minato dall’<strong>esposizione pubblica</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’accaduto. Non è stato ritenuto rilevante che il lavoratore abbia atteso la pausa per cambiarsi: la mancata concessione immediata del permesso è stata giudicata sintomatica di una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>condotta aziendale lesiva</strong>. Il danno è stato liquidato in<span class="apple-converted-space"> </span><strong>5.000 euro</strong>, anche in assenza di una prova specifica sul quantum, ritenendosi sufficiente l’<strong>equità</strong>. La sentenza afferma il principio che la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dignità sul luogo di lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>non può essere compressa neppure di fronte a esigenze organizzative e ribadisce l’obbligo del datore di prevenire<span class="apple-converted-space"> </span><strong>situazioni umilianti</strong><span class="apple-converted-space"> </span>con strumenti adeguati. Si tratta di una pronuncia che rafforza la tutela della persona come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valore cardine del rapporto di lavoro</strong>, e richiama i datori alla responsabilità anche nelle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dinamiche operative più ordinarie</strong>.</p>
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<h3><strong>Esposizione a PFAS e rendita agli eredi: Inail condannata</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Vicenza sentenza n. 251 del 13.05.2025</strong></h4>
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<p>In questa sentenza il Tribunale di Vicenza riconosce il diritto degli<span class="apple-converted-space"> </span><strong>eredi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un lavoratore deceduto alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rendita ai superstiti</strong>, ritenendo provato il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>nesso di causalità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>tra la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>malattia professionale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>contratta dal de cuius e l’ambiente lavorativo contaminato da<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)</strong>. L’uomo aveva operato dal 1979 al 1992 nel reparto di depurazione di un’azienda chimica, ubicato accanto a quello in cui si producevano PFOA e PFOS. Sebbene il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>carcinoma uroteliale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>che lo ha condotto alla morte non sia incluso nelle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>malattie tabellate</strong>, il giudice ha ritenuto che la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prova scientifica e testimoniale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>offerta dimostrasse con<span class="apple-converted-space"> </span><strong>elevata probabilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>che la patologia fosse riconducibile all’<strong>esposizione professionale</strong>. Fondamentale è stata la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>consulenza tecnica d’ufficio</strong>, che ha confermato la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>persistenza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dei PFAS nell’organismo umano, l’<strong>inalazione indiretta</strong><span class="apple-converted-space"> </span>delle sostanze anche da reparti attigui e l’insufficienza delle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>protezioni individuali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>fornite. La sentenza sottolinea che anche l’assenza di un contatto diretto o l’assenza di analisi ematiche individuali non esclude la responsabilità, ove siano presenti<span class="apple-converted-space"> </span><strong>evidenze epidemiologiche</strong>,<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fonti attendibili</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>testimonianze coerenti</strong>. L’Inail ha contestato l’esistenza del nesso, ma il tribunale ha ritenuto le osservazioni difensive<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non idonee</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a superare la ricostruzione peritale, fondata su dati sanitari, scientifici e ambientali. Il giudice ha così riconosciuto la prestazione di cui all’<strong>art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965</strong>, condannando l’Istituto alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>costituzione della rendita</strong>, oltre interessi e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rivalutazione monetaria</strong>, nonché al pagamento delle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>spese legali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>di consulenza</strong>. La prova del nesso causale può basarsi su criteri di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>elevata probabilità logica e scientifica</strong>, in coerenza con l’approccio<span class="apple-converted-space"> </span><strong>probabilistico</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.</p>
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<h3><strong>Niente rimborso se manca il preavviso</strong></h3>
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<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile ordinanza n. 15279 del 9.06.2025</strong></h4>
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<p>In questa ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce che il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dipendente pubblico</strong>, anche se assolto da ogni responsabilità in un procedimento penale legato all’attività d’ufficio,<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non ha diritto al rimborso delle spese legali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>sostenute se ha nominato autonomamente un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>difensore di fiducia</strong>, senza averlo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>preventivamente comunicato</strong><span class="apple-converted-space"> </span>all’amministrazione. Il ricorrente, dirigente economico-finanziario presso un Comune siciliano, aveva invocato l’applicazione della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>legge regionale siciliana n. 145/1980</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>l.r. n. 30/2000</strong>, che assicurano l’assistenza legale al personale che, per atti compiuti in servizio, sia stato sottoposto a procedimento e poi dichiarato<span class="apple-converted-space"> </span><strong>esente da responsabilità</strong>. Tuttavia, la Corte chiarisce che, anche nel contesto normativo regionale, si impone il rispetto di condizioni<span class="apple-converted-space"> </span><strong>procedurali essenziali</strong>, analoghe a quelle previste dall’<strong>art. 28 del CCNL del 14.9.2000</strong>. In particolare, l’amministrazione deve essere messa nella condizione di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valutare ex ante</strong><span class="apple-converted-space"> </span>l’assenza di un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>conflitto di interessi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e di indicare un legale<span class="apple-converted-space"> </span><strong>di comune gradimento</strong>. Se il lavoratore omette questa comunicazione e procede autonomamente alla nomina, l’ente<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non è tenuto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a rimborsare le spese, anche in caso di successiva<span class="apple-converted-space"> </span><strong>archiviazione o assoluzione</strong>. La Suprema Corte sottolinea che la previsione del rimborso non costituisce un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diritto assoluto</strong>, ma è subordinata alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>trasparenza e cooperazione preventiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span>tra dipendente e amministrazione, perché la difesa del lavoratore può coinvolgere<span class="apple-converted-space"> </span><strong>interessi pubblici</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’ente. Non è dunque sufficiente l’assenza di colpa né l’avvenuta chiusura positiva del procedimento penale.</p>
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<p>The post <a href="https://www.studiolegalevecchini.it/newsletter-giugno-2025/">Newsletter giugno 2025 &#8211; Licenziamento per molestie: la giusta causa va calibrata sui valori costituzionali</a> appeared first on <a href="https://www.studiolegalevecchini.it">Avvocato Vecchini</a>.</p>
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		<title>Newsletter maggio 2025 &#8211; Fumo in area vietata: la tolleranza non giustifica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 11:38:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nella newsletter di maggio potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro. Il Focus di questo mese è: Fumo in area vietata: la tolleranza non giustifica Buona lettura della newsletter! Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione interviene su un caso di licenziamento per giusta causa comminato a un dipendente per aver fumato nella zona  [...]</p>
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<h4 style="text-align: left;">Nella newsletter di maggio potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro.</h4>
<h4>Il Focus di questo mese è: <strong>Fumo in area vietata: la tolleranza non giustifica</strong></h4>
<h4><strong>Buona lettura della newsletter!</strong></h4>
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<p><img decoding="async" class="wp-image-4950 alignnone size-full" src="/wp-content/uploads/2025/05/1f.png" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2160px, 100vw" srcset="/wp-content/uploads/2025/05/1f.png 2160w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/05/1f-1280x1280.png 1280w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/05/1f-980x980.png 980w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/05/1f-480x480.png 480w" alt="" width="2160" height="2160" /></p>
<p style="font-weight: 400;">Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione interviene su un caso di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento per giusta causa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>comminato a un dipendente per aver<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fumato nella zona air-side</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’aeroporto, area soggetta a restrizioni di sicurezza. La Corte d’Appello di Milano, confermando il primo grado, aveva ritenuto il licenziamento<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illegittimo</strong>, basando la decisione sull’accertata<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tolleranza aziendale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>verso la prassi di fumare in quell’area, pur in presenza di un divieto formale. Secondo i giudici milanesi, l’assenza di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>cartelli</strong>, la consuetudine condivisa anche dai superiori e la mancata azione disciplinare del datore rendevano il comportamento non sanzionabile. La Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ribalta il ragionamento, sottolineando che la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tolleranza datoriale </strong>verso comportamenti illeciti non elimina automaticamente la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>natura antigiuridica</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della condotta. La violazione di un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>divieto normativo</strong>, soprattutto se legato alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sicurezza e salute</strong>, non può essere neutralizzata da prassi informalmente accettate. Affinché la condotta non sia imputabile, è necessario che il lavoratore versi in<span class="apple-converted-space"> </span><strong>buona fede</strong>, cioè che abbia avuto un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>legittimo affidamento</strong><span class="apple-converted-space"> </span>sulla liceità del comportamento, basato su elementi oggettivi e non imputabili a negligenza. Nel caso concreto, il lavoratore era<span class="apple-converted-space"> </span><strong>consapevole del divieto</strong>, formato su di esso e informato dal regolamento aziendale. La Cassazione critica la Corte territoriale per non aver verificato se sussistesse un errore incolpevole, elemento essenziale per escludere la responsabilità disciplinare. La<span class="apple-converted-space"> </span><strong>mancata affissione del divieto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e la prassi tollerata non sono sufficienti a esonerare da responsabilità chi conosce comunque la regola. L’ordinanza chiarisce che anche nel diritto del lavoro, come nella responsabilità amministrativa, la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>buona fede</strong><span class="apple-converted-space"> </span>rileva solo se<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non evitabile</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e supportata da un comportamento diligente. La decisione si pone quindi come un monito:<span class="apple-converted-space"> </span><strong>la gestione aziendale non può autorizzare implicitamente condotte contrarie alla legge</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e il lavoratore non può invocare la tolleranza per giustificare violazioni consapevoli.</p>
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<h3 class="Article__header-title"><strong>Licenziamento via WhatsApp è valido se documentato</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Napoli sentenza n.1758 del 16.04.2025</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La sentenza torna sull’argomento della validità del <strong>licenziamento comunicato via WhatsApp</strong>. I ricorrenti avevano impugnato il recesso sostenendo che era stato intimato <strong>oralmente</strong>, in violazione dell’art. 2, commi 1 e 3, della <strong>Legge n. 604/1966</strong>, che impone la <strong>forma scritta ad substantiam</strong>. Tuttavia, la società aveva trasmesso tramite messaggio WhatsApp il <strong>modello UniLav</strong> indicante chiaramente il <strong>giustificato motivo oggettivo</strong> e la <strong>data del licenziamento</strong>.Il giudice ha stabilito che, se la comunicazione contiene i requisiti essenziali (identità delle parti, indicazione del rapporto, motivazione e decorrenza), essa soddisfa la richiesta di forma scritta, purché venga <strong>effettivamente portata a conoscenza del lavoratore</strong>. Nel caso di specie, la trasmissione è risultata <strong>pacifica</strong>, e i lavoratori hanno <strong>reagito con impugnazione</strong>, segno che la comunicazione è giunta a destinazione.La sentenza sottolinea che, secondo una <strong>giurisprudenza costante</strong>, la forma scritta del licenziamento può essere assolta anche tramite <strong>strumenti informatici</strong>, se idonei a dimostrare l’intento del datore e la ricezione da parte del lavoratore. L’invio del <strong>certificato UniLav</strong> tramite WhatsApp, dunque, costituisce una modalità valida, essendo equivalente a una <strong>comunicazione scritta indiretta</strong>, a patto che sia documentabile e completa.Inoltre, il giudice ha evidenziato che i ricorrenti non hanno contestato la <strong>motivazione</strong> del licenziamento o l’<strong>insussistenza del giustificato motivo oggettivo</strong> nei loro ricorsi, limitandosi alla questione formale. Per tale ragione, ogni ulteriore eccezione tardivamente introdotta è stata <strong>dichiarata inammissibile</strong>.La decisione si inserisce nel filone interpretativo che riconosce la <strong>flessibilità della forma scritta</strong> nell’era digitale, purché tuteli con chiarezza i diritti delle parti coinvolte.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento per insubordinazione e salario costituzionale: i limiti della Cassazione</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione sentenza n. 27713 del 02.10.2023</strong></h4>
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<p style="font-weight: 400;">La Corte di Cassazione il tema del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento disciplinare</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>retribuzione conforme all’art. 36 Cost</strong>. Il ricorrente, dipendente part-time era stato licenziato per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>insubordinazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>a seguito di alcuni messaggi audio via WhatsApp ritenuti offensivi verso il datore. La Corte d’Appello di Torino aveva ribaltato il primo grado, giudicando legittimo il licenziamento e congrua la retribuzione percepita in virtù del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>CCNL Servizi Fiduciari</strong>, nonostante le evidenti criticità. La Cassazione riconosce invece<span class="apple-converted-space"> </span><strong>gravi vizi logico-giuridici</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nella decisione d’appello. Sotto il profilo disciplinare, si evidenzia che la valutazione non ha considerato il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contesto ritorsivo e discriminatorio</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in cui si è sviluppata la reazione del lavoratore, né ha tenuto conto della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>provocazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>datoriale come possibile<span class="apple-converted-space"> </span><strong>scriminante o attenuante</strong>. È stato altresì ribadito che, per configurare l’<strong>insubordinazione</strong>, non è sufficiente un’offesa verbale fuori dall’orario di lavoro, ma serve una condotta che pregiudichi l’organizzazione aziendale. In merito al trattamento economico, la Suprema Corte sottolinea che il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>giudice non può sottrarsi alla verifica autonoma</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della conformità ai criteri di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>proporzionalità e sufficienza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della retribuzione, pur quando essa sia conforme ad un contratto collettivo firmato da sindacati rappresentativi. La sentenza è importante perché riafferma il principio per cui<span class="apple-converted-space"> </span><strong>il salario minimo costituzionale è un diritto inderogabile </strong>e che la verifica giudiziale può estendersi anche a contratti collettivi, quando non assicurano<span class="apple-converted-space"> </span><strong>una vita libera e dignitosa</strong>, richiamando la Direttiva UE 2022/2041. È altresì chiarito che il confronto con l’indice ISTAT di povertà assoluta non può da solo esaurire la valutazione di conformità all’art. 36 Cost., e che il giudice deve<span class="apple-converted-space"> </span><strong>motivare adeguatamente</strong><span class="apple-converted-space"> </span>la scelta dei parametri applicati. Infine, si evidenzia come il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ricorso del lavoratore sia stato fondato</strong>, poiché la Corte territoriale ha omesso di rispettare un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>giudicato interno</strong><span class="apple-converted-space"> </span>relativo a differenze retributive già accertate in primo grado. Con tale decisione, la Cassazione ribadisce un approccio sostanzialista al diritto del lavoro, in cui la tutela del lavoratore non può essere compressa da formalismi processuali o da presunte intangibilità contrattuali, a tutela della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>centralità della persona</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nel rapporto di lavoro.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Limiti ai contratti a termine nel settore artistico pubblico</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Cassazione civile ordinanza n. 3470 del 11.02.2025</span></strong></h4>
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<p class="my-0">La sentenza affronta il tema dell’<strong>abuso di contratti a termine</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nel settore dello spettacolo pubblico. La causa riguardava una musicista del Teatro di Messina, assunta con<span class="apple-converted-space"> </span><strong>plurimi contratti a tempo determinato</strong><span class="apple-converted-space"> </span>per circa quindici anni, che contestava l’<strong>illegittimità della reiterazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e chiedeva la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>conversione del rapporto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>risarcimento del danno</strong>. La Corte d’Appello di Messina aveva rigettato la domanda, ritenendo che non si fossero superati i<span class="apple-converted-space"> </span><strong>36 mesi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di durata massima dei contratti a termine previsti dall’art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001, in quanto dovevano escludersi alcuni periodi in base al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>regime transitorio</strong><span class="apple-converted-space"> </span>introdotto dalla legge n. 247/2007 e per l’applicazione della previgente legge n. 230/1962. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha<span class="apple-converted-space"> </span><strong>cassato la decisione</strong>, accogliendo il primo motivo di ricorso della lavoratrice e richiamando la necessità di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>considerare l’intero arco contrattuale</strong>, compreso quello anteriore al 2001, ai fini del computo del limite dei 36 mesi. La Corte ha precisato che il criterio rilevante non è la legittimità dei singoli contratti, ma la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>continuità e la durata complessiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del rapporto, da valutare in un’ottica di contrasto all’<strong>abuso sistemico</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dei contratti a termine. Ha ribadito che anche nel settore dello spettacolo pubblico non può ritenersi sufficiente, ai fini giustificativi, il solo carattere temporaneo delle attività artistiche: le<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ragioni obiettive</strong><span class="apple-converted-space"> </span>devono essere<span class="apple-converted-space"> </span><strong>concrete, specifiche e legate alla funzione svolta</strong>, non generiche. Con un’applicazione conforme alla giurisprudenza della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Corte di Giustizia UE</strong>, la Cassazione ha dunque riconosciuto la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>violazione dell’art. 5, comma 4-bis</strong>, condannando l’ente al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>risarcimento del danno</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in favore della lavoratrice, nella misura di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sei mensilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della retribuzione. La pronuncia è significativa per la sua portata sistemica: mette in discussione la prassi diffusa di utilizzo reiterato di contratti a termine nei<span class="apple-converted-space"> </span><strong>teatri pubblici</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e afferma il principio secondo cui anche il personale artistico, se impiegato con<span class="apple-converted-space"> </span><strong>modalità seriali e durature</strong>, va tutelato contro l’<strong>abuso contrattuale</strong>. Inoltre, si chiarisce che i contratti stipulati anche sotto il vigore della legge n. 230/1962 e quelli intercorsi durante il regime transitorio della legge n. 247/2007 devono<span class="apple-converted-space"> </span><strong>essere computati</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nel conteggio della durata complessiva, sebbene non determinino direttamente la conversione del rapporto per l’impossibilità giuridica in capo agli<span class="apple-converted-space"> </span><strong>enti pubblici non economici</strong>. Tuttavia, ciò<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non esclude il diritto al risarcimento</strong>.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Straordinario nella P.A.: serve il consenso, non sempre l’autorizzazione</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile ordinanza n. 4984 del 26.02.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato</strong>, con un focus sull’<strong>obbligo di autorizzazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e sulla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prova del diritto alla retribuzione</strong>. Il caso riguardava un operaio specializzato che aveva chiesto il pagamento degli straordinari prestati tra il 2015 e il 2020, oltre a ulteriori somme per disagi legati alla mancanza di servizi. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito per lavoro straordinario. In appello, entrambe le parti avevano proposto impugnazione, ma la Corte d’Appello di Bari aveva rigettato integralmente La Corte di Cassazione ha chiarito un principio rilevante: nel pubblico impiego contrattualizzato, l’<strong>autorizzazione preventiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span>al lavoro straordinario è certamente necessaria, ma può essere<span class="apple-converted-space"> </span><strong>surrogata dal consenso anche implicito del datore di lavoro</strong>, purché la prestazione sia coerente con la sua volontà. Ciò trova fondamento negli artt.<span class="apple-converted-space"> </span><strong>36 Cost.</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>2126 c.c.</strong>, che impongono il rispetto del principio di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>giusta retribuzione</strong>, anche a fronte di irregolarità formali o limiti di spesa pubblica. Il tema dell’autorizzazione non può considerarsi “nuovo” se oggetto di contestazione già in primo grado. Infatti, secondo la Corte, se la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>P.A. ha sempre negato il diritto allo straordinario</strong>, può legittimamente eccepire in appello l’assenza di autorizzazione come fatto costitutivo mancante. È escluso che ciò configuri<span class="apple-converted-space"> </span><strong>domanda nuova</strong>, in quanto si tratta di una semplice contestazione della pretesa altrui. La Corte ha poi precisato che la prova del lavoro straordinario può essere fornita anche<span class="apple-converted-space"> </span><strong>per testi</strong>, non essendo obbligatorio il riscontro tramite sistemi automatici di rilevazione delle presenze, in mancanza della loro adozione. L’eventuale inadempimento rispetto a tali strumenti, previsto dall’art.<span class="apple-converted-space"> </span><strong>3, comma 83, L. 244/2007</strong>, non può pregiudicare il diritto del lavoratore alla retribuzione, ma semmai determinare<span class="apple-converted-space"> </span><strong>responsabilità amministrativa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>per il dirigente pubblico. Con questa pronuncia, la Cassazione ribadisce l’approccio<span class="apple-converted-space"> </span><strong>garantista verso il lavoratore pubblico</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in materia di compensi straordinari, ma nel contempo riafferma la necessità di verificare il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>consenso datoriale effettivo</strong>, unico elemento abilitante la corresponsione del compenso, anche in assenza di formale autorizzazione.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Estorsione sul posto di lavoro: è reato costringere un dipendente a fare da prestanome</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione penale sentenza n. 7456 del 24.02.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La sentenza affronta la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>strumentalizzazione del lavoratore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in una posizione societaria fittizia sotto minaccia di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento</strong>. Il caso riguarda un operaio, costretto ad assumere e mantenere la carica di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>amministratore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di una società a lui formalmente intestata, ma di fatto gestita da altri, con l’unico scopo di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>scaricare su di lui</strong><span class="apple-converted-space"> </span>le responsabilità amministrative e patrimoniali connesse al fallimento della stessa. L’imputato, riconosciuto come<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dominus occulto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della società, aveva prospettato all’operaio – soggetto<span class="apple-converted-space"> </span><strong>economicamente fragile</strong><span class="apple-converted-space"> </span>– l’alternativa tra accettare tale carica o perdere il proprio posto. Nonostante il formale ruolo di amministratore assunto dalla vittima, la Corte ha ritenuto che vi fosse una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>coartazione della volontà</strong>, e che l’atto fosse frutto di una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>minaccia indiretta</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ma reale. La Corte ha chiarito che anche l’apparente possibilità di scegliere da parte della vittima non elimina la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>natura estorsiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del comportamento, poiché è proprio tipico di questo reato richiedere la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>cooperazione forzata</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della vittima. La difesa dell’imputato ha cercato di escludere la responsabilità, invocando l’<strong>assenza di un effettivo profitto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o danno, la mancata formale titolarità dell’azienda da parte dell’imputato, e la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>presunta libertà d’azione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del lavoratore. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questi argomenti, sottolineando che il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>profitto illecito</strong><span class="apple-converted-space"> </span>consiste nel<span class="apple-converted-space"> </span><strong>liberarsi delle responsabilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>gestionali facendo figurare la parte offesa come amministratore, e che il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>danno</strong><span class="apple-converted-space"> </span>deriva dalla sua<span class="apple-converted-space"> </span><strong>esposizione legale e patrimoniale</strong>. La permanenza nel posto di lavoro, peraltro, non attenua il reato, bensì rafforza l’efficacia della minaccia.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Molestie sul lavoro: giusta causa e licenziamento legittimo</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile ordinanza n. 6345 del 10.03.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La Corte di Cassazione conferma la legittimità del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento disciplinare per giusta causa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un dipendente accusato di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>molestie a sfondo sessuale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>minacce sul luogo di lavoro</strong>. L’interessato aveva impugnato il licenziamento negando la gravità dei fatti, ma la Corte ha ribadito che il comportamento tenuto è<span class="apple-converted-space"> </span><strong>oggettivamente disonorevole</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>lesivo della dignità altrui</strong>, a prescindere dall’intenzione soggettiva del lavoratore. Il lavoratore era stato licenziato per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>comportamenti molesti e frasi offensive</strong><span class="apple-converted-space"> </span>rivolte a una collega, nonché per una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>minaccia</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nei confronti di un dirigente incaricato di vigilare sul rispetto del codice etico aziendale. Le sue difese sono state ritenute infondate, sia in relazione alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>valutazione dei fatti</strong>, sia per quanto concerne la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>proporzionalità della sanzione</strong>. La Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’Appello, che aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui la giusta causa va valutata in base a una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>scala valoriale conforme ai principi costituzionali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sentire sociale attuale</strong>, in particolare con riferimento alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela contro le discriminazioni e le molestie</strong><span class="apple-converted-space"> </span>sul lavoro. È stato ribadito che<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non rileva la soggettiva intenzione molesta</strong>, ma la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>percezione della vittima</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contenuto oggettivo della condotta</strong>, in linea con le direttive europee e la normativa nazionale in materia di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>parità e dignità lavorativa</strong>. La recidiva, la presenza di altri colleghi al momento dei fatti e il luogo stesso in cui sono avvenuti gli episodi – l’ambiente di lavoro – hanno aggravato la posizione del ricorrente. Inoltre, il lavoratore è stato condannato a<span class="apple-converted-space"> </span><strong>restituire le somme</strong><span class="apple-converted-space"> </span>percepite in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata. Questa ordinanza rappresenta un forte segnale a tutela dell’<strong>ambiente lavorativo sano e rispettoso</strong>, e ribadisce che i comportamenti molesti, anche se verbali e apparentemente “banali”, possono integrare<span class="apple-converted-space"> </span><strong>violazioni gravi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>che giustificano il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>recesso immediato</strong>.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento ritorsivo: reintegra e buona fede del lavoratore</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile ordinanza n. 6966 del 16.03.2025</strong></h4>
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<p style="font-weight: 400;">La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Bologna che ha dichiarato <strong>nullo per ritorsione</strong> il licenziamento intimato dalla società a una guardia giurata. Il lavoratore, licenziato per asserita <strong>insubordinazione e abbandono del posto</strong>, aveva rifiutato di utilizzare un’autovettura inadeguata per le sue condizioni fisiche, rimanendo comunque a disposizione dell’azienda e mantenendo una condotta professionale. Secondo i giudici, la prova raccolta in giudizio dimostrava la <strong>natura ritorsiva </strong>del recesso, evidenziata anche da una pluralità di contestazioni disciplinari, per lo più abbandonate, poste in essere in un breve lasso temporale. La Corte ha ribadito che il lavoratore può legittimamente opporre l’<strong>exceptio inadimplenti non est adimplendum</strong>, ovvero rifiutare la prestazione se il datore è inadempiente, purché ciò avvenga <strong>in buona fede</strong> e in maniera proporzionata. Tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Anche la pretesa insubordinazione è stata <strong>esclusa in fatto</strong>, non essendo emersi elementi sufficienti a dimostrarla, e il comportamento del lavoratore è stato ritenuto coerente con i doveri contrattuali. Quanto alla richiesta di reintegra, inizialmente accolta, è emerso che il lavoratore aveva in realtà <strong>optato per l’indennità sostitutiva</strong>, e il dispositivo è stato poi rettificato. La decisione rappresenta un ulteriore consolidamento della giurisprudenza in tema di <strong>licenziamenti ritorsivi</strong>, ponendo l’accento sulla rilevanza della <strong>prova presuntiva</strong>, sulla tutela della <strong>dignità</strong> del lavoratore e sulla corretta applicazione del principio di <strong>buona fede contrattuale</strong>, anche nella fase patologica del rapporto di lavoro. Inoltre, evidenzia come l’analisi della <strong>proporzionalità degli inadempimenti reciproci</strong> sia centrale per stabilire la legittimità delle condotte delle parti nel rapporto sinallagmatico.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Validità della PEC dell’avvocato per il licenziamento</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile sentenza n. 7480 del 20.03.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La sentenza affronta una questione di <strong>forma e validità della comunicazione del licenziamento</strong> nel pubblico impiego, stabilendo un principio di rilievo per la <strong>notifica del recesso disciplinare</strong> tramite PEC al difensore del lavoratore. Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento sostenendo la <strong>nullità</strong> dello stesso per mancata comunicazione personale, lamentando che la notifica via PEC all’avvocato fosse inidonea, non essendo prevista dalla normativa vigente all’epoca dei fatti. Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso in quanto <strong>inammissibile</strong>, affermando che la comunicazione all’indirizzo PEC dell’avvocato, presso il quale il lavoratore aveva eletto <strong>domicilio digitale</strong> nel procedimento disciplinare, è da considerarsi valida. Il giudice di merito ha accertato in fatto che il lavoratore era consapevole del provvedimento e che l’indicazione della PEC del difensore, contenuta nella delega, configurava una forma di <strong>disponibilità qualificata</strong> del canale di comunicazione. Pertanto, non si configura un vizio procedurale tale da invalidare il licenziamento. La Corte ha inoltre escluso la <strong>violazione dell’art. 55-bis</strong> del D.Lgs. 165/2001, ribadendo che la normativa vigente ratione temporis consentiva comunicazioni anche via PEC al difensore, riconoscendo il <strong>domicilio digitale dell’avvocato</strong> quale indirizzo ufficiale, legittimo e sufficiente. L’interpretazione sistematica del quadro normativo, anche alla luce delle riforme sul processo telematico e del ruolo dell’INI-PEC, consolida l’idoneità della notifica effettuata in tal modo. In definitiva, viene confermata la piena legittimità dell’utilizzo della <strong>PEC del difensore</strong> per l’efficacia del licenziamento, laddove il lavoratore l’abbia indicata esplicitamente come domicilio processuale.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Reperibilità notturna è orario di lavoro</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Cassazione civile ordinanza n. 10648 del 23.04.2025</span></strong></h4>
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<p style="font-weight: 400;">La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di un lavoratore di una cooperativa sociale, ritenendo fondate le doglianze circa la mancata retribuzione del tempo trascorso in <strong>reperibilità notturna con obbligo di presenza fisica</strong> presso la struttura. La Corte ha censurato l’interpretazione troppo restrittiva fornita dalla Corte d’Appello di Palermo, la quale aveva ricondotto la fattispecie all’art. 57 del <strong>CCNL Cooperative sociali</strong>, che prevede un’indennità fissa mensile di € 77,47 per la reperibilità, escludendo tali ore dal computo dell’<strong>orario di lavoro</strong>. Secondo la <strong>giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea</strong>, ribadita anche in questa pronuncia, quando la <strong>reperibilità comporta la permanenza sul luogo di lavoro</strong>, anche in assenza di interventi attivi, essa va qualificata come <strong>orario di lavoro</strong> ai sensi della direttiva 2003/88/CE. Tale tempo non è tempo libero e incide in maniera significativa sulla libertà del lavoratore, il quale resta a disposizione del datore di lavoro, lontano dal proprio ambiente personale e familiare. Di conseguenza, la retribuzione di queste ore deve essere <strong>adeguata, proporzionata e dignitosa</strong>, come stabilito dall’art. 36 della <strong>Costituzione Italiana</strong>. <span style="font-weight: 400;">La Cassazione ha dunque cassato con rinvio la sentenza d’appello, invitando il giudice del riesame a valutare se l’indennità prevista dal CCNL sia effettivamente congrua e rispettosa dei parametri di <strong>proporzionalità e sufficienza</strong>, e ad applicare eventualmente in via correttiva le direttive comunitarie e i principi costituzionali. </span></p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Trasferimento interno non è discriminazione</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Tribunale di Milano sentenza n. 581 del 10.02.2025</span></strong></h4>
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<p class="my-0">Il <strong>Tribunale del Lavoro di Milano</strong> ha respinto il ricorso di una dipendente che lamentava un trasferimento interno come <strong>discriminatorio</strong>, <strong>ritorsivo</strong> e <strong>demansionante</strong>, a seguito di una precedente causa intentata contro il datore di lavoro. La lavoratrice, portatrice di handicap e caregiver della madre disabile residente a Napoli, era stata spostata da un ufficio a un altro all’interno della stessa sede milanese. Secondo la ricorrente, tale cambiamento le avrebbe fatto perdere la possibilità di appoggiarsi alla <strong>doppia sede operativa Milano-Napoli</strong>, limitando la sua funzione di assistenza e costituendo ritorsione per il contenzioso in corso. Il Tribunale ha chiarito che l’assegnazione a un altro ufficio nel medesimo <strong>Comune</strong> non costituisce un trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992, in quanto non incide sul diritto di assistere un familiare in altra città. La tutela prevista dalla legge è finalizzata ad evitare lo spostamento del lavoratore lontano dalla <strong>persona assistita</strong>, ma nel caso concreto la sede lavorativa è rimasta nella stessa area urbana. Inoltre, la scelta aziendale è stata considerata <strong>giustificata</strong> da esigenze organizzative legate a un <strong>conflitto ambientale</strong> tra la lavoratrice e i suoi superiori, su cui lei stessa aveva sollevato gravi accuse in giudizio. La nuova collocazione risulta compatibile con il percorso professionale e collocata in prossimità della precedente. Il Tribunale ha anche escluso la <strong>natura demansionante</strong> delle nuove mansioni, che anzi offrono spazi di crescita e formazione in ambito finanziario. Il colloquio registrato dalla dipendente non ha evidenziato atteggiamenti ostili da parte del datore, né finalità ritorsive. Il Tribunale ha sottolineato che l’azienda ha agito nel rispetto dell’art. 2087 c.c., ossia nella <strong>tutela della salute e dignit à</strong>della lavoratrice e dell’ambiente di lavoro, cercando una soluzione <strong>bilanciata</strong> tra le esigenze di entrambe le parti. La possibilità per la ricorrente di accedere agli <strong>hub aziendali di Napoli</strong>, anche se su prenotazione, non è stata ritenuta discriminatoria ma frutto di un’organizzazione flessibile.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Ferie negate e comporto: nessuna automatica conversione</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Cassazione civile ordinanza n. 9831 del 15.04.2025</span></strong></h4>
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<p class="my-0">Con l’<strong>ordinanza </strong>la Corte di Cassazione ha confermato la <strong>legittimità del licenziamento</strong> per superamento del <strong>periodo di comporto</strong>, rigettando il ricorso di una lavoratrice che lamentava l’omessa concessione delle ferie, richieste poco prima della sopravvenuta malattia. La ricorrente sosteneva che quei giorni, se fruiti come ferie, avrebbero interrotto il comporto, impedendo così il recesso. La Cassazione ha precisato che il principio di <strong>conversione del titolo dell’assenza</strong>, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, trova applicazione solo se il lavoratore <strong>è già in malattia</strong> e <strong>chiede</strong> espressamente di usufruire delle ferie al fine di sospendere il decorso del comporto. Tale meccanismo non opera se la richiesta di ferie è stata avanzata <strong>quando il lavoratore era in servizio</strong>, né può essere attivato <strong>retroattivamente</strong>, una volta che il periodo di comporto è stato superato. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva presentato la domanda di ferie <strong>il 10 dicembre 2018</strong>, quando non era assente per malattia, e senza indicare alcuna esigenza urgente. L’azienda aveva <strong>motivato il rifiuto</strong> per esigenze organizzative, poiché erano già stati autorizzati altri due colleghi, e l’assenza simultanea avrebbe creato una <strong>scopertura critica</strong>. Secondo la Corte, in tali condizioni, l’esercizio del potere datoriale previsto dall’art. <strong>2109 c.c.</strong> è pienamente legittimo. Inoltre, nel momento successivo in cui la dipendente si è ammalata, <strong>non ha reiterato</strong> la richiesta di ferie. La Cassazione ha ribadito che il <strong>diritto alle ferie</strong> può essere esercitato anche in malattia, ma solo attraverso una <strong>comunicazione chiara </strong>e tempestiva, con onere del lavoratore di attivare la valutazione da parte del datore. In mancanza di ciò, non può invocarsi né la buona fede, né la cooperazione omessa da parte datoriale. La decisione si inserisce in un orientamento rigoroso che riconosce il potere dell’impresa nella <strong>gestione delle assenze</strong> e afferma che il lavoratore non può <strong>autonomamente modificare il titolo dell’assenza</strong> per esigenze difensive, a posteriori.</p>
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		<title>Newsletter aprile 2025 &#8211; Licenziamento per simulazione di malattia di un medico: la Cassazione respinge il ricorso</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:09:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nella newsletter di aprile potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro. Il Focus di questo mese è: Licenziamento per simulazione di malattia di un medico: la Cassazione respinge il ricorso Buona lettura della newsletter! La Corte di Cassazione, si è pronunciata su un caso di licenziamento per giusta causa intimato a un  [...]</p>
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<h4 style="text-align: left;">Nella newsletter di aprile potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro.</h4>
<h4>Il Focus di questo mese è: <strong>Licenziamento per simulazione di malattia di un medico: la Cassazione respinge il ricorso</strong></h4>
<h4><strong>Buona lettura della newsletter!</strong></h4>
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<p><img decoding="async" class="wp-image-4894 alignnone size-full" src="/wp-content/uploads/2025/04/1F.png" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 1755px, 100vw" srcset="/wp-content/uploads/2025/04/1F.png 1755w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/04/1F-1280x1280.png 1280w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/04/1F-980x980.png 980w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/04/1F-480x480.png 480w" alt="" width="1755" height="1755" /></p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte di Cassazione, si è pronunciata su un caso di licenziamento per giusta causa intimato a un medico, accusato di <strong>simulazione di malattia</strong> e di aver svolto attività libero-professionale durante il periodo di assenza dal lavoro. La Corte d’Appello di Catania aveva annullato il licenziamento, ritenendo che l’attività svolta dal lavoratore durante la malattia fosse limitata e non incompatibile con la prognosi medica di riposo prescritta dopo due interventi cardiovascolari. La Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando che il datore di lavoro non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare la simulazione dello stato patologico. La decisione della Cassazione si basa su una rigorosa analisi dell’onere probatorio. La Corte d’Appello aveva accertato che la contestazione disciplinare riguardava esclusivamente la simulazione della malattia e non la violazione degli obblighi generali di <strong>correttezza</strong>, <strong>diligenza</strong> o <strong>fedeltà</strong>. Pertanto, l’attività libero-professionale limitata del medico non poteva essere considerata un elemento decisivo per provare l’insussistenza della malattia. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la malattia non comporta necessariamente l’incompatibilità assoluta con qualsiasi attività lavorativa, ma solo con quelle che possono compromettere il recupero psicofisico. La società ricorrente aveva lamentato diverse violazioni procedurali e sostanziali da parte della Corte d’Appello, tra cui l’errata applicazione dell’articolo 2697 c.c. sull’onere della prova e la mancata valutazione di elementi indiziari come rapporti investigativi e documentazioni raccolte dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili in sede di legittimità, poiché si trattava di questioni di merito già valutate dai giudici d’appello. La sentenza evidenzia un principio fondamentale: il datore di lavoro deve dimostrare in modo chiaro e univoco la simulazione dello stato patologico per giustificare un licenziamento per giusta causa. Nel caso specifico, le attività svolte dal medico durante il periodo di malattia erano limitate nel tempo e nell’impegno richiesto, risultando compatibili con le prescrizioni mediche. La Cassazione ha quindi confermato l’insufficienza delle prove presentate dalla società e ha respinto il ricorso.</p>
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<h3 class="Article__header-title"><strong>Demansionamento: Cassazione conferma il diritto al risarcimento</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione ordinanza n. 3400 del 10.02.2025</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">Con l’ordinanza della <strong>Corte di Cassazione – Sezione Lavoro</strong> ha confermato integralmente la decisione della <strong>Corte d’Appello di Milano</strong> che aveva riconosciuto un caso di <strong>demansionamento professionale</strong> in danno di un dipendente inquadrato al <strong>V livello</strong> del CCNL. Il lavoratore, adibito per un triennio a compiti inferiori e privi di contenuti tecnici e autonomia, ha visto riconosciuta non solo la dequalificazione ma anche il diritto a un <strong>risarcimento equitativo </strong>pari a <strong>1.000 euro per ogni mese</strong> di demansionamento, per un totale di 13.500 euro. La Corte ha ritenuto <strong>corretto il giudizio di merito</strong>, che aveva accertato come le mansioni svolte non presentassero le caratteristiche tipiche del V livello, in quanto si trattava di attività <strong>standardizzate</strong>, gestite tramite <strong>software automatizzati</strong>, prive di autonomia e responsabilità. Il datore di lavoro, nonostante un precedente obbligo giudiziale di reintegra nelle corrette mansioni, aveva reiterato la condotta lesiva, aggravando la situazione. La Suprema Corte ha ribadito che il <strong>danno da dequalificazione</strong> è risarcibile anche in assenza di prova testimoniale diretta, purché siano presenti <strong>indizi gravi, precisi e concordanti</strong>, come la durata del demansionamento, la perdita di professionalità, la rapidità dell’innovazione nel settore e l’inadeguatezza delle mansioni assegnate. È stata inoltre esclusa ogni <strong>violazione normativa</strong> nell’interpretazione della declaratoria contrattuale, sottolineando che il procedimento di valutazione delle mansioni, ai fini dell’inquadramento, deve attenersi a una <strong>trilogia metodologica</strong>: analisi in fatto delle attività svolte, confronto con il contratto collettivo e verifica della coerenza tra le due. Respinte anche le censure sulla <strong>liquidazione del danno</strong>, in quanto l’importo stabilito non è risultato né irragionevole né sproporzionato. Il ricorso è stato pertanto <strong>rigettato</strong>, con <strong>condanna alle spese</strong> per la società ricorrente. La decisione rappresenta un importante richiamo al rispetto del principio di <strong>tutela della professionalità</strong> sancito dall’art. 2103 c.c., affermando la necessità per i datori di lavoro di garantire non solo il livello contrattuale formale ma anche il <strong>contenuto sostanziale</strong> delle mansioni assegnate.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento per giusta causa e inadempimento non grave: la Corte conferma il reintegro</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte d’Appello di Ancona n.93.2024 del 10.03.2025</strong></h4>
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<p style="font-weight: 400;">La Corte d’Appello di Ancona, con questa sentenza affronta un caso di <strong>licenziamento per giusta causa</strong> di una dipendente che aveva svolto <strong>mansioni inferiori</strong> rispetto a quelle contrattualmente previste, oltre a non aver eseguito un’attività richiesta in un determinato turno lavorativo. L’azienda aveva ritenuto tale condotta <strong>grave inadempimento degli obblighi contrattuali</strong>, tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario. Tuttavia, la Corte, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che la sanzione espulsiva fosse <strong>sproporzionata</strong> rispetto ai fatti accertati. Il cuore della decisione risiede nella valutazione della <strong>gravità dell’inadempimento</strong>. La lavoratrice non aveva tenuto un comportamento doloso né reiterato, e aveva comunque svolto la prestazione lavorativa seppur parzialmente diversa da quella indicata. Inoltre, mancava un’istruzione chiara ed esplicita da parte del datore di lavoro sull’attività da svolgere. La Corte ha evidenziato che non vi era stata <strong>una lesione significativa né del patrimonio aziendale né dell’organizzazione del lavoro</strong>, né tantomeno episodi pregressi che giustificassero un licenziamento senza preavviso. Il giudice d’appello ha richiamato i principi consolidati della Cassazione sulla <strong>proporzionalità della sanzione disciplinare</strong>, ribadendo che il licenziamento per giusta causa richiede un inadempimento <strong>tanto grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto</strong>. In mancanza di tali presupposti, il licenziamento risulta illegittimo. Il fatto che l’azienda avesse agito con eccessiva severità è stato considerato indice di un uso improprio del potere disciplinare, in contrasto con i <strong>principi di correttezza e buona fede</strong>. La Corte ha quindi confermato il diritto della lavoratrice al <strong>reintegro nel posto di lavoro</strong> e al risarcimento delle retribuzioni perse, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, ritenendo che non si trattasse di un caso meramente risarcitorio ma di una <strong>nullità del licenziamento per insussistenza della giusta causa</strong>. La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza che mira a evitare sanzioni estreme per condotte che, pur non pienamente conformi, <strong>non minano irreversibilmente il vincolo fiduciario</strong> tra datore e dipendente. Resta fermo il dovere del lavoratore di rispettare le indicazioni ricevute, ma spetta al datore dimostrare che la violazione abbia avuto <strong>una rilevanza concreta e non solo formale</strong>.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b>La Corte UE: sì all’indennizzo per ferie non godute anche se il lavoratore non le ha richieste</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Giustizia 10.03.2025</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con questa sentenza torna sul tema della <strong>tutela del diritto alle ferie retribuite</strong>, riaffermandone la <strong>centralità</strong> nel sistema di diritti fondamentali dei lavoratori. Nel caso esaminato, un lavoratore tedesco aveva cessato il rapporto senza aver goduto di numerosi giorni di ferie, mai richiesti formalmente. Le autorità nazionali avevano negato l’indennizzo sostenendo che l’onere di fruire delle ferie spettasse esclusivamente al lavoratore. La Corte, tuttavia, ribadisce che il diritto alle ferie annuali retribuite, previsto dall’art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, non può essere perso per inerzia del lavoratore se il datore non ha posto il dipendente nella condizione di esercitarlo effettivamente. In questo senso, grava sul <strong>datore di lavoro</strong> l’obbligo di informare, <strong>in modo trasparente e tempestivo</strong>, circa i termini di fruizione delle ferie, stimolando il lavoratore a utilizzarle nel periodo utile. Solo qualora il datore dimostri di aver assolto a tale onere informativo, il mancato esercizio del diritto può condurre alla perdita dello stesso. In mancanza, invece, le ferie non godute danno luogo a <strong>un’indennità economica sostitutiva</strong> alla cessazione del rapporto, anche senza richiesta esplicita del lavoratore. Questa pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento della Corte, volto a garantire l’effettività dei diritti sociali fondamentali e ad impedire che responsabilità organizzative e informative del datore vengano scaricate sul lavoratore. In pratica, il principio è che <strong>la protezione dei diritti non può essere subordinata all’iniziativa individuale</strong>, soprattutto in ambiti in cui vi è un naturale squilibrio tra le parti. Importante notare che la Corte chiarisce come non rilevi il fatto che il lavoratore ha ricevuto la documentazione relativa al diritto alle ferie (come nel caso dei cedolini paga), se il datore non prova che tali comunicazioni abbiano realmente consentito al lavoratore di esercitare consapevolmente e pienamente il diritto. In definitiva, la sentenza afferma un principio chiave: <strong>il diritto alle ferie retribuite ha carattere imperativo</strong> e deve essere garantito attivamente dal datore. La semplice mancanza di una richiesta non è sufficiente a privare il lavoratore di quanto gli spetta, a meno che il datore non provi di aver adempiuto a tutti gli obblighi di informazione e sollecito.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b style="font-size: 26px;">Lavoro Carcerario e NASpI</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Cassazione civile ordinanza n. 4741 del 23.02.2025</span></strong></h4>
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<p class="my-0">La sentenza della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale in materia di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diritti previdenziali</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dei detenuti lavoratori: l’equiparazione del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>lavoro penitenziario</strong><span class="apple-converted-space"> </span>al lavoro svolto nel libero mercato. Il caso verte sulla richiesta di NASpI da parte di un detenuto che, alla scadenza del contratto a termine, si è trovato involontariamente disoccupato. L’INPS aveva negato la prestazione sostenendo che il lavoro carcerario, per sua natura, non fosse assimilabile al lavoro ordinario, evidenziando la funzione<span class="apple-converted-space"> </span><strong>rieducativa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e le peculiarità organizzative del contesto penitenziario. La Corte d’Appello di Torino e successivamente la Cassazione hanno respinto le argomentazioni dell’INPS, sottolineando che il rapporto di lavoro intramurario conserva la sua natura<span class="apple-converted-space"> </span><strong>subordinata</strong>, con diritti e tutele analoghe a quelle del lavoro libero. In particolare, è stato ribadito che lo stato di disoccupazione involontaria del detenuto non differisce da quello dei lavoratori ordinari, poiché la cessazione del contratto è avvenuta per scadenza naturale e non per decisione volontaria del lavoratore. La Corte ha inoltre richiamato il principio costituzionale secondo cui il lavoro va tutelato “in tutte le sue forme e applicazioni” (art. 35 Cost.), evidenziando che il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fine rieducativo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del lavoro carcerario non può limitare i diritti fondamentali dei detenuti-lavoratori. Un elemento centrale della sentenza è l’affermazione che il lavoro carcerario deve essere quanto più possibile assimilabile al lavoro libero, sia nei metodi organizzativi sia nelle tutele assicurative e previdenziali. La Cassazione ha sottolineato che la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela previdenziale</strong><span class="apple-converted-space"> </span>prevista dall’art. 38 Cost. non può essere esclusa per i lavoratori detenuti, indipendentemente dalle peculiarità del rapporto intramurario. Inoltre, è stato chiarito che l’involontarietà dello stato di disoccupazione deve essere valutata in base all’iniziativa del datore di lavoro e alla cessazione del rapporto, senza considerare vincoli legati allo stato detentivo. La sentenza riconosce un passo avanti nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul lavoro penitenziario, erodendo progressivamente le differenze rispetto al lavoro ordinario. Questo approccio garantisce ai detenuti-lavoratori una maggiore protezione dei diritti fondamentali, favorendo il loro reinserimento sociale attraverso un trattamento paritario rispetto agli altri lavoratori.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b style="font-size: 26px;">Contratti a termine e abuso nel settore pubblico</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile ordinanza n. 3470 del 11.02.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sentenza </strong>della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta un tema cruciale relativo alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato</strong><span class="apple-converted-space"> </span>in ambito pubblico, con particolare riferimento al settore artistico. La vicenda riguarda un’orchestrale del Teatro di Messina che, dopo quindici anni di contratti a termine, ha richiesto la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento per il danno subito. Il caso è emblematico perché mette in luce le difficoltà interpretative della normativa italiana alla luce delle direttive europee (Direttiva 1999/70/CE) volte a prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine. La Corte d’Appello aveva rigettato le domande della lavoratrice, sostenendo che il Teatro, essendo un ente pubblico regionale, non poteva procedere alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>conversione del rapporto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. Inoltre, aveva escluso il superamento del limite massimo dei 36 mesi previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, considerando non computabili alcuni periodi lavorativi per effetto di regimi transitori e precedenti normative (legge n. 230/1962). Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa impostazione, evidenziando che l’abusiva reiterazione dei contratti deve essere valutata nel suo complesso e non limitata alle disposizioni vigenti al momento della stipula dei singoli contratti. La Corte ha sottolineato che il principio fondamentale è la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prevenzione degli abusi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>derivanti dalla successione di contratti a termine. Non è sufficiente giustificare la reiterazione con la natura temporanea degli spettacoli artistici; occorre verificare l’esistenza di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ragioni obiettive</strong>, ossia circostanze precise e concrete che giustifichino l’utilizzo continuativo di contratti a termine. La Cassazione ha inoltre richiamato i principi europei in materia di lavoro subordinato nel settore pubblico e artistico, evidenziando che la distinzione tra lavoratori privati e pubblici non deve tradursi in una disparità ingiustificata. La sentenza ribadisce che il limite massimo dei 36 mesi deve essere applicato rigorosamente anche in presenza di regimi transitori e che le ragioni obiettive devono essere interpretate in modo restrittivo per evitare deroghe ingiustificate.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b style="font-size: 26px;">Estorsione del datore di lavoro nei confronti di un dipendente</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione penale sentenza n. 7456 del 24.02.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sentenza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della Cassazione penale conferma la condanna per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>estorsione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nei confronti di un datore di lavoro che aveva costretto il suo dipendente a mantenere la carica di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>amministratore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della società pena il licenziamento. La Corte ha rigettato il ricorso di del datore di lavoro ritenendo che la minaccia di licenziamento, in un contesto di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fragilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>economica del lavoratore, costituisse una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>coartazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della volontà idonea a configurare il reato di estorsione. La Cassazione ha sottolineato che la condotta era finalizzata a garantirsi la prosecuzione indisturbata dell’attività imprenditoriale, facendo ricadere sul dipendente le responsabilità derivanti dalla gestione della società, poi fallita. La sentenza evidenzia come il datore di lavoro avesse approfittato della posizione di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>subordinazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del dipendente per ottenere un vantaggio<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ingiusto</strong>, integrando pienamente gli elementi costitutivi del reato di estorsione. La Corte ha inoltre precisato che non rilevava il fatto che il dipendente avesse continuato a lavorare per l’azienda anche dopo il fallimento della società né che il datore di lavoro avesse occasionalmente aiutato il dipendente, in quanto tali circostanze non escludevano la sussistenza della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>minaccia</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dolo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>estorsivo.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b style="font-size: 26px;">Responsabilità del Datore per Esposizione ad Amianto</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile ordinanza n. 4084 del 17.02.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Cassazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>conferma la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>responsabilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di una società per la malattia e il decesso di un lavoratore a causa dell’esposizione ad<span class="apple-converted-space"> </span><strong>amianto</strong>. La sentenza ribadisce l’importanza della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>salute</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dei lavoratori e la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>responsabilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del datore di lavoro nell’adozione di misure di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>prevenzione</strong>. La Corte ha riunito i due giudizi, uno civile e uno del lavoro, data la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>connessione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e l’unitarietà della questione. I giudici di merito avevano già riconosciuto il nesso causale tra l’esposizione all’amianto e la malattia, basandosi su perizie mediche e testimonianze. La Cassazione ha ritenuto infondate le contestazioni di della società sottolineando che l’esposizione trentennale del lavoratore all’amianto, senza adeguate protezioni, configura una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>violazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>degli obblighi di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sicurezza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del datore di lavoro.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b style="font-size: 26px;">Licenziamento per molestie e giusta causa</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile ordinanza n. 6345 del 10.03.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si occupa di un caso di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento per giusta causa</strong><span class="apple-converted-space"> </span>legato a condotte discriminatorie e minacciose sul luogo di lavoro. Il lavoratore era stato destituito per comportamenti ritenuti<span class="apple-converted-space"> </span><strong>disonorevoli e immorali</strong>, consistenti in molestie sessuali verso una collega e minacce verso un superiore. La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, rigettando il ricorso del lavoratore. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela della dignità sul lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e contrasto alle discriminazioni. La Corte ha sottolineato che le frasi pronunciate dal lavoratore rappresentano molestie sessuali, definite come comportamenti indesiderati che violano la dignità della persona e creano un ambiente degradante. È stato dato rilievo sia al contenuto oggettivo delle condotte sia alla percezione soggettiva della vittima, evidenziando che non è necessaria una volontà esplicita di molestare per configurare la violazione. Inoltre, la recidiva del lavoratore e la gravità delle condotte, avvenute in presenza di altri colleghi, hanno aggravato la situazione, rendendo proporzionata la sanzione espulsiva. La Corte ha anche respinto i motivi di ricorso relativi alla presunta sproporzione del licenziamento, ribadendo che l’accertamento della giusta causa implica una valutazione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità. Infine, è stata confermata la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza d’appello poi cassata. La decisione ribadisce l’importanza del rispetto dei valori etici e della dignità sul luogo di lavoro, ponendo un limite rigoroso a comportamenti discriminatori o intimidatori.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b style="font-size: 26px;">Licenziamento Ritorsivo</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Cassazione civile ordinanza n. 6966 del 16.03.2025</strong></h4>
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<p class="my-0">La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società confermando la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva dichiarato nullo il licenziamento di un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>guardia particolare giurata</strong>. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello, che aveva ravvisato la natura<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ritorsiva</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del licenziamento, basandosi su una valutazione delle circostanze concrete del caso. Il lavoratore aveva subito<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contestazioni disciplinari</strong><span class="apple-converted-space"> </span>pretestuose e l’assegnazione di un mezzo di lavoro inadeguato, elementi che, secondo i giudici, dimostravano l’intento della società di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>danneggiarlo</strong>. La sentenza sottolinea l’importanza della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>buona fede</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nell’esecuzione del contratto di lavoro e ribadisce che il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di eseguire una prestazione se il datore di lavoro si rende inadempiente, a condizione che il rifiuto sia proporzionato all’inadempimento e non contrario alla buona fede. La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>gravità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>proporzionalità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della condotta del lavoratore rientra nella competenza del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se non viziato da errori logici o giuridici. Infine, la Corte ha confermato la condanna della società al pagamento delle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>spese di lite</strong>.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><b style="font-size: 26px;">Licenziamento Legittimo per Abuso di Pause Lavoro</b></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong><span lang="PL">Cassazione civile sentenza n. 8707 del 2.04.2025</span></strong></h4>
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<p class="my-0">La sentenza in esame conferma la legittimità del licenziamento di un dipendente sorpreso ad abusare delle pause lavorative, frequentando il bar oltre i tempi consentiti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, avallando le decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare. La pronuncia si fonda su un’attività investigativa svolta da un’agenzia, incaricata a seguito di sospetti fondati su dati GPS e segnalazioni, e avvalorata da testimonianze. Il caso solleva questioni delicate sul<span class="apple-converted-space"> </span><strong>controllo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dei lavoratori e sulla tutela del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>patrimonio aziendale</strong>, inteso anche come immagine e reputazione. La Cassazione ribadisce che il controllo investigativo è legittimo in presenza di sospetti di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illeciti</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o<span class="apple-converted-space"> </span><strong>comportamenti fraudolenti</strong>, e non solo per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.</p>
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<p>The post <a href="https://www.studiolegalevecchini.it/newsletter-aprile-2025/">Newsletter aprile 2025 &#8211; Licenziamento per simulazione di malattia di un medico: la Cassazione respinge il ricorso</a> appeared first on <a href="https://www.studiolegalevecchini.it">Avvocato Vecchini</a>.</p>
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		<title>Newsletter marzo 2025 &#8211; Congedo parentale e licenziamento per abuso del diritto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio Legale Vecchini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 12:23:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nella newsletter di marzo potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro. Il Focus di questo mese è: Congedo parentale e licenziamento per abuso del diritto. Buona lettura della newsletter! La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente ANAS, il quale, durante il periodo di congedo parentale retribuito, aveva svolto  [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="entry-content">
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<h4 style="text-align: left;">Nella newsletter di marzo potrai trovare alcune sentenze in materia di diritto del lavoro.</h4>
<h4>Il Focus di questo mese è: <strong>Congedo parentale e licenziamento per abuso del diritto.</strong></h4>
<h4><strong>Buona lettura della newsletter!</strong></h4>
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<p><img decoding="async" class="wp-image-4823 alignnone size-full" src="/wp-content/uploads/2025/03/Teal-Peach-Lilac-Modern-Playful-Productivity-Tips-Infographic-Instagram-Post.png" sizes="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) and (max-width: 1280px) 1280px, (min-width: 1281px) 2025px, 100vw" srcset="/wp-content/uploads/2025/03/Teal-Peach-Lilac-Modern-Playful-Productivity-Tips-Infographic-Instagram-Post.png 2025w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/03/Teal-Peach-Lilac-Modern-Playful-Productivity-Tips-Infographic-Instagram-Post-1280x1280.png 1280w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/03/Teal-Peach-Lilac-Modern-Playful-Productivity-Tips-Infographic-Instagram-Post-980x980.png 980w, https://www.chiacchierandodidiritto.it/wp-content/uploads/2025/03/Teal-Peach-Lilac-Modern-Playful-Productivity-Tips-Infographic-Instagram-Post-480x480.png 480w" alt="" width="2025" height="2025" /></p>
<p style="font-weight: 400;">La Corte di Cassazione ha confermato la <strong>legittimità</strong> del licenziamento per <strong>giusta causa</strong> di un dipendente ANAS, il quale, durante il periodo di <strong>congedo parentale retribuito</strong>, aveva svolto un’attività lavorativa di <strong>compravendita di automobili</strong>, in contrasto con le finalità dell’istituto. Il lavoratore contestava la <strong>validità delle prove</strong> acquisite tramite un’agenzia investigativa e la <strong>proporzionalità</strong> della sanzione. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che l’<strong>attività sistematica e continuativa</strong> svolta dall’ex dipendente fosse <strong>incompatibile</strong> con l’obbligo di dedicare tempo ed energie alla cura del minore. La Corte ha anche chiarito che il <strong>congedo parentale</strong> è un diritto <strong>potestativo</strong>, che impone un sacrificio organizzativo al datore di lavoro e alla collettività, giustificando un controllo rigoroso sul suo utilizzo. Il licenziamento è stato ritenuto <strong>proporzionato</strong>, poiché la condotta violava il <strong>principio di buona fede</strong> e aveva un <strong>disvalore sociale</strong>. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sanzione e la condanna del lavoratore al <strong>pagamento delle spese legali</strong>. La sentenza ribadisce che l’<strong>abuso del congedo parentale</strong> può integrare una <strong>giusta causa di licenziamento</strong>, indipendentemente dalla compatibilità tra attività lavorativa e assistenza al minore.</p>
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<h3 class="Article__header-title"><strong>Protezione dei dati nel rapporto di lavoro: la sentenza della Corte di Giustizia UE</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di giustizia, sentenza del 19.12.2024 causa n. C‑65.23</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La <strong>Corte di Giustizia dell’Unione Europea</strong>, con la sentenza del 19 dicembre 2024, ha chiarito importanti principi in materia di <strong>trattamento dei dati personali</strong> dei lavoratori, nell’ambito del <strong>Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)</strong>. Il caso riguardava un dipendente tedesco che contestava il trasferimento dei propri dati verso gli Stati Uniti da parte del datore di lavoro, sostenendo che il trattamento era <strong>illecito</strong> e chiedendo un <strong>risarcimento per danno morale</strong>. La Corte ha stabilito che gli Stati membri possono adottare <strong>norme specifiche</strong> per il trattamento dei dati nel rapporto di lavoro, ma queste non possono derogare ai <strong>principi fondamentali</strong> del RGPD. In particolare, ogni trattamento deve rispettare i principi di <strong>necessità, minimizzazione e trasparenza</strong>, anche se basato su un <strong>contratto collettivo</strong>. La decisione rafforza la <strong>protezione dei lavoratori</strong>, stabilendo che i giudici nazionali devono poter esercitare un <strong>controllo giurisdizionale completo</strong> sulla legittimità dei trattamenti. Questo implica che, anche in presenza di accordi aziendali, i datori di lavoro devono sempre garantire che il trattamento dei dati sia strettamente <strong>necessario</strong> e conforme ai principi generali del RGPD.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento e buona fede nei contratti a termine</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Roma, sentenza del 21.01.2025, n. 662</strong></h4>
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<p>La sentenza del Tribunale di Roma affronta un caso di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento anticipato</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un lavoratore con<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contratto a tempo determinato</strong>. Il ricorrente ha contestato la risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, sostenendo che ciò era<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illegittimo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e chiedendo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>reintegra e risarcimento</strong>. Tuttavia, il giudice ha chiarito che il contratto si è comunque concluso nella data prevista e che la cessazione del rapporto non può essere considerata un licenziamento anticipato. Ciò che emerge con forza nella decisione è il ruolo della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>buona fede contrattuale</strong>. Il datore di lavoro, pur non essendo obbligato a trasformare il contratto a tempo determinato in uno<span class="apple-converted-space"> </span><strong>a tempo indeterminato</strong>, ha comunque il dovere di comportarsi in modo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>corretto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non discriminatorio</strong>. In questo caso, il mancato rinnovo è stato influenzato dalla richiesta del lavoratore di fruire di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>permessi previsti dalla legge</strong><span class="apple-converted-space"> </span>(Legge 104/92 e permessi genitoriali). Questo comportamento datoriale è stato ritenuto<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illecito</strong>, in quanto contrario ai principi di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>correttezza e buona fede</strong><span class="apple-converted-space"> </span>previsti dall’<strong>art. 1175 c.c. </strong>Il Tribunale ha quindi riconosciuto un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>risarcimento danni</strong><span class="apple-converted-space"> </span>al lavoratore, pari a<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tre mensilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’ultima retribuzione, con<span class="apple-converted-space"> </span><strong>interessi e rivalutazione</strong>. La decisione sottolinea l’importanza della<span class="apple-converted-space"> </span><strong>lealtà nei rapporti di lavoro</strong>, stabilendo che il rifiuto di trasformare un contratto solo perché il dipendente ha esercitato un proprio<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diritto legittimo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>può comportare una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sanzione economica</strong>.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Lavoro subordinato e differenze retributive: condanna parziale del datore di lavoro</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Napoli, sentenza del 23.01.2025, n. 363</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La sentenza del <strong>Tribunale di Napoli Nord </strong>riconosce la <strong>sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</strong>, stabilendo che il lavoratore ha effettivamente prestato servizio a tempo pieno, nonostante fosse formalmente inquadrato con un contratto part-time. Il ricorrente ha dimostrato di aver lavorato per un numero di ore superiore rispetto a quanto previsto dal contratto, ma non ha fornito <strong>prova rigorosa</strong> dello svolgimento di lavoro straordinario oltre il limite delle 40 ore settimanali. Di conseguenza, il giudice ha escluso il diritto alle differenze retributive per straordinari non provati, così come l’indennità sostitutiva delle <strong>ferie non godute</strong>, ritenendo non sufficienti le prove offerte. Tuttavia, la società convenuta, rimasta <strong>contumace</strong>, è stata condannata al pagamento della somma di <strong>52.849,53 euro</strong> a titolo di <strong>differenze retributive ordinarie e TFR</strong>, oltre interessi e rivalutazione. La decisione ribadisce il principio secondo cui spetta al <strong>lavoratore</strong> fornire prova puntuale del proprio orario effettivo e del mancato godimento di diritti contrattuali, non potendosi basare su mere dichiarazioni generiche. Le <strong>spese processuali</strong> sono state compensate per metà, in ragione dell’accoglimento parziale della domanda.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Rigetto della domanda per carenza di prova</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Verona, sentenza del 23.01.2025, n. 27</strong></h4>
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<p>La sentenza del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>Tribunale di Verona</strong> rigetta integralmente le domande della lavoratrice per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>mancanza di prove</strong><span class="apple-converted-space"> </span>adeguate a dimostrare il proprio inquadramento superiore e il diritto alle<span class="apple-converted-space"> </span><strong>differenze retributive</strong><span class="apple-converted-space"> </span>richieste. Il giudice ha ritenuto insufficienti le<span class="apple-converted-space"> </span><strong>allegazioni istruttorie</strong>, sottolineando come il solo riconoscimento dell’<strong>invalidità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>dell’assistita non fosse sufficiente a provare la sua<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non autosufficienza</strong>, necessaria per ottenere l’inquadramento contrattuale rivendicato. La ricorrente non ha fornito<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dettagli specifici</strong><span class="apple-converted-space"> </span>sulle mansioni svolte né sugli orari di lavoro, rendendo impossibile verificare l’effettiva<span class="apple-converted-space"> </span><strong>esecuzione di straordinari</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e l’attribuzione del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>livello CS</strong><span class="apple-converted-space"> </span>previsto dal C.C.N.L. per assistenza a persone non autosufficienti. Inoltre, le prove testimoniali proposte sono state giudicate<span class="apple-converted-space"> </span><strong>non pertinenti</strong>, in quanto si limitavano a confermare la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>coabitazione</strong><span class="apple-converted-space"> </span>con l’assistita senza chiarire le modalità concrete della prestazione lavorativa. I<span class="apple-converted-space"> </span><strong>convenuti</strong>, eredi dell’ex datrice di lavoro, hanno contrastato la richiesta affermando che il rapporto era regolare, con un orario<span class="apple-converted-space"> </span><strong>part-time</strong><span class="apple-converted-space"> </span>e ampia libertà della lavoratrice nella gestione del proprio tempo. Hanno anche eccepito che lo<span class="apple-converted-space"> </span><strong>stipendio </strong>fosse conforme alle previsioni contrattuali e che non vi fossero state prestazioni aggiuntive non retribuite. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha confermato la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>decisione istruttoria</strong><span class="apple-converted-space"> </span>che negava l’ammissione delle prove testimoniali e ha dichiarato il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ricorso infondato</strong>. La lavoratrice è stata condannata al<span class="apple-converted-space"> </span><strong>pagamento delle spese legali </strong>per un importo complessivo di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>€5.500</strong>, comprendente i costi sostenuti sia dai convenuti che dall’INPS, chiamato in causa<span class="apple-converted-space"> </span><strong>ingiustificatamente</strong>.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento e Controlli Difensivi: Limiti e Tutele</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione, ordinanza del 13.01.2025, n. 807</strong></h4>
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<p>La Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del<span class="apple-converted-space"> </span><strong>licenziamento</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>dirigente</strong>, stabilendo che i<span class="apple-converted-space"> </span><strong>controlli difensivi</strong><span class="apple-converted-space"> </span>effettuati dal datore di lavoro erano in contrasto con l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nella versione applicabile all’epoca. Secondo la giurisprudenza consolidata, tali controlli sono legittimi solo se finalizzati alla<span class="apple-converted-space"> </span><strong>tutela di beni estranei al rapporto di lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>o alla prevenzione di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illeciti</strong>, ma devono garantire un bilanciamento tra le esigenze aziendali e il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diritto alla riservatezza</strong><span class="apple-converted-space"> </span>del lavoratore. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che i<span class="apple-converted-space"> </span><strong>controlli tecnologici</strong><span class="apple-converted-space"> </span>della società fossero<span class="apple-converted-space"> </span><strong>invasivi e non proporzionati</strong>, violando le tutele previste dalla normativa. La Cassazione, aderendo a questo orientamento, ha respinto il ricorso del datore di lavoro, condannandolo al pagamento di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>indennità supplementare, indennità sostitutiva del preavviso e alla relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto</strong>. La decisione ribadisce l’importanza di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>criteri stringenti</strong><span class="apple-converted-space"> </span>nell’utilizzo dei controlli tecnologici sui dipendenti e sottolinea che un<span class="apple-converted-space"> </span><strong>fondato sospetto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>non giustifica automaticamente l’adozione di strumenti invasivi. Pertanto, il datore di lavoro deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente, bilanciando il proprio interesse con il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>diritto del lavoratore</strong><span class="apple-converted-space"> </span>alla dignità e alla riservatezza.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento e periodo di comporto: tutela del lavoratore</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione, ordinanza del 9.01.2025, n. 463</strong></h4>
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<p>La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano, che ha dichiarato<span class="apple-converted-space"> </span><strong>illegittimo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>il licenziamento per superamento del periodo di<span class="apple-converted-space"> </span><strong>comporto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>di un lavoratore affetto da<span class="apple-converted-space"> </span><strong>malattia professionale</strong>. La questione centrale riguarda l’interpretazione della disciplina contrattuale del comporto nel settore metalmeccanico, che collega la<span class="apple-converted-space"> </span><strong>conservazione del posto</strong><span class="apple-converted-space"> </span>alla percezione dell’<strong>indennità INAIL</strong><span class="apple-converted-space"> </span>per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>inabilità temporanea</strong>, senza richiedere la prova di una<span class="apple-converted-space"> </span><strong>responsabilità</strong><span class="apple-converted-space"> </span>datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c. La Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, evidenziando che il CCNL applicabile stabilisce che il lavoratore conserva il posto per l’intero periodo coperto dall’indennità per malattia professionale. Non è dunque necessaria la dimostrazione di una colpa del datore, ma solo il riconoscimento della natura professionale della patologia da parte dell’INAIL. In questo caso, il lavoratore aveva fornito prova di tale riconoscimento attraverso certificati e buste paga, mentre la società non aveva prodotto elementi contrari. Il datore di lavoro ha tentato di fondare il ricorso sulla mancata considerazione di prove testimoniali e su una sentenza precedente che escludeva la responsabilità per<span class="apple-converted-space"> </span><strong>mobbing</strong>, ma tali argomentazioni sono state ritenute irrilevanti. La Corte ha chiarito che il<span class="apple-converted-space"> </span><strong>contratto collettivo</strong><span class="apple-converted-space"> </span>costituisce fonte normativa autonoma rispetto alla disciplina generale del comporto prevista dal codice civile e che il suo contenuto va rispettato. La decisione ribadisce un principio fondamentale: nel caso di malattia professionale, la disciplina del comporto dipende unicamente dall’erogazione dell’indennità INAIL e non dalla dimostrazione di un illecito datoriale. Questa interpretazione tutela il lavoratore da licenziamenti ingiustificati basati su una durata della malattia non imputabile a sua colpa e rafforza il valore vincolante della contrattazione collettiva in materia di tutela della salute.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento e obbligo di repechage: la decisione della Cassazione</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione, ordinanza del 20.01.2025, n. 1364</strong></h4>
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<p style="font-weight: 400;">La Corte di Cassazione ha confermato la <strong>legittimità</strong> del licenziamento di un lavoratore per <strong>giustificato motivo oggettivo</strong>, rigettando il suo ricorso. La vicenda nasce dal recesso attuato da un’azienda nei confronti di un responsabile vendite operante in Brasile. La difesa del lavoratore contestava sia la <strong>corretta selezione</strong> del personale licenziabile sia l’<strong>onere probatorio</strong> relativo alla possibilità di ricollocazione (c.d. <strong>repechage</strong>). Dopo una lunga battaglia giudiziaria, il caso è arrivato fino alla Cassazione, che ha ribadito due principi chiave: <strong>spetta al datore di lavoro</strong> dimostrare l’inesistenza di posizioni alternative disponibili, e l’<strong>equivalenza professionale</strong> non si valuta solo sulle mansioni effettivamente svolte, ma sulle competenze complessive. Nel riesame, la Corte d’Appello ha ritenuto provata l’assenza di posti vacanti e ha escluso che il lavoratore potesse essere comparato a un altro dipendente (assunto mesi prima del licenziamento), ritenendo le loro professionalità <strong>non fungibili</strong>. La Cassazione ha condiviso tale impostazione, chiarendo che il giudice di merito può valutare i <strong>fatti e il materiale probatorio</strong> per stabilire la correttezza del licenziamento. La decisione sottolinea l’importanza di un’<strong>adeguata prova</strong> da parte del datore di lavoro, ma al tempo stesso conferma che il tribunale non può <strong>imporre</strong> la creazione di nuove posizioni per il mantenimento in servizio del lavoratore. La condanna al pagamento delle spese processuali chiude definitivamente la vicenda, confermando la <strong>linea rigorosa</strong> della Cassazione nel bilanciamento tra esigenze aziendali e tutela del lavoratore.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione penale, sentenza del 13.01.2025, n. 1223</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La Corte di Cassazione ha confermato l’<strong>assoluzione</strong> di due imprenditori accusati di aver <strong>violato le norme sulla sicurezza sul lavoro</strong>, con conseguente <strong>lesione grave</strong> di un lavoratore. Il caso riguardava la mancata nomina del <strong>coordinatore per la sicurezza</strong> in un cantiere con più imprese esecutrici. La Cassazione ha ribadito che l’<strong>assenza di una regola cautelare violata</strong> e la mancata dimostrazione di un <strong>nesso causale</strong> tra la condotta degli imputati e l’infortunio giustificano l’assoluzione. La decisione conferma che la <strong>responsabilità del committente</strong> nella scelta dell’appaltatore non può essere <strong>presunta</strong>, ma deve basarsi su <strong>elementi concreti</strong>.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>NASpI e Lavoro Subordinato: Restituzione Incentivo</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile, sentenza del 21.01.2025, n. 1445</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La sentenza in esame affronta il tema della <strong>restituzione</strong> dell’incentivo all’<strong>autoimprenditorialità </strong>(NASpI anticipata) in caso di <strong>instaurazione</strong> di un rapporto di <strong>lavoro subordinato</strong>. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, ritenendo che la Corte d’Appello abbia erroneamente ammesso in appello una nuova prospettazione del caso. In primo grado, il lavoratore aveva sostenuto l’occasionalità del lavoro subordinato, mentre in appello aveva contestato la natura stessa del rapporto, qualificandolo come autonomo. La Cassazione sottolinea che la <strong>simulazione</strong> del rapporto di lavoro non è opponibile all’INPS, terzo rispetto al contratto, che ha fatto affidamento sull’apparenza creata. La Corte ribadisce che l’INPS non è tenuto a indagare sulla reale natura del rapporto, ma può basarsi sull’apparenza formale dello stesso per richiedere la restituzione dell’incentivo.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Licenziamento e Disabilità: Onere della Prova</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile, ordinanza del 9.01.025, n. 460</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La sentenza in oggetto esamina un caso di <strong>licenziamento</strong> di una dirigente affetta da <strong>disabilità</strong>, sollevando questioni relative alla <strong>discriminazione</strong> e all’onere della prova. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, ritenendo che la Corte d’Appello abbia erroneamente valutato le circostanze e l’onere probatorio in materia di discriminazione. In particolare, la Cassazione evidenzia che la Corte territoriale non ha considerato adeguatamente se il licenziamento, pur motivato da ragioni organizzative, potesse celare una <strong>discriminazione</strong> legata alla <strong>disabilità</strong> della lavoratrice, soprattutto alla luce del fatto che la lavoratrice aveva subito un grave infortunio e le era stato riconosciuto l’handicap grave ai sensi della legge 104/1992. La Corte sottolinea, inoltre, che la lavoratrice aveva allegato elementi idonei a far presumere un trattamento discriminatorio.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Permessi Legge 104: Abuso del Diritto</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile, ordinanza del 17.01.2025, n. 1227</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La sentenza in esame verte sull’uso dei <strong>permessi</strong> ex legge 104/1992 per l’assistenza a familiari <strong>disabili</strong> e sulla configurabilità dell’<strong>abuso del diritto</strong>. La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso del lavoratore, evidenziando che la Corte d’Appello ha errato nel valutare il profilo non solo quantitativo, ma anche qualitativo dell’assistenza prestata. La Cassazione sottolinea che l’assistenza non si limita alle sole prestazioni dirette, ma include anche attività complementari e accessorie necessarie per rendere l’assistenza fruttuosa. Per configurare un <strong>abuso</strong>, è necessario valutare sia l’assenza di una funzione legata allo scopo del diritto, sia l’intenzione di pregiudicare interessi altrui.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Demansionamento: Accertamento e Risarcimento</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile, ordinanza del 10.02.2025, n. 3400</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La sentenza esamina il caso di un <strong>demansionamento</strong> di un dipendente di Telecom Italia Spa, inquadrato al V livello, e il conseguente <strong>risarcimento</strong> del danno alla professionalità. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Telecom Italia, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva accertato che le <strong>mansioni</strong> effettivamente svolte dal lavoratore non corrispondevano al suo livello di inquadramento, configurando un <strong>demansionamento</strong>. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che ha comparato le mansioni svolte in concreto con le qualifiche previste dal contratto collettivo, e ha adeguatamente motivato la quantificazione del danno.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Indennità Vestizione: Onere della Prova a Carico del Lavoratore</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Cassazione civile, ordinanza del 18 .02.2025, n. 4249</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;">La <strong>Corte di Cassazione</strong>, si è pronunciata in merito al diritto all’<strong>indennità di vestizione</strong> per un infermiere, ribadendo un principio fondamentale. La Corte ha respinto il ricorso del lavoratore, sottolineando che, in assenza di una specifica disciplina contrattuale o aziendale, spetta al dipendente dimostrare di aver svolto le operazioni di vestizione e svestizione al di fuori dell’orario di lavoro formalmente registrato. Questo significa che, per ottenere il pagamento di un’indennità aggiuntiva, l’infermiere deve provare che tali attività si sono svolte prima della timbratura in entrata e dopo quella in uscita, superando la presunzione che il tempo necessario a tali operazioni sia già compreso nell’orario di lavoro retribuito. La decisione si basa sull’interpretazione dell’art. 27 del CCNL Sanità 2016-2018 e richiama precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia, ponendo l’accento sull’<strong>onere probatorio</strong> a carico del lavoratore.</p>
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<h3 style="font-weight: 400;"><strong>Demansionamento: Rigetto Appello</strong></h3>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Corte di Appello di Bari, sentenza del 22.01.2025, n. 1674</strong></h4>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong>La Corte d’Appello di Bari rigetta l’appello del lavoratore, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua richiesta di risarcimento danni per <strong>demansionamento</strong>. La decisione si basa sulla preclusione derivante dal <strong>giudicato</strong> per il periodo sino al 30.09.2003, durante il quale era stato accertato lo svolgimento di <strong>mansioni superiori</strong>. Per il periodo successivo, la Corte evidenzia la contraddizione tra la tesi del demansionamento e le precedenti rivendicazioni del lavoratore, che aveva richiesto il riconoscimento di mansioni superiori anche per il periodo successivo al 2003. Inoltre, le risultanze istruttorie non supportano la pretesa del lavoratore.</p>
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