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Sul tema dei licenziamenti capita spesso che l’attenzione si concentri sul motivo del recesso, mentre il rischio nasce nella gestione concreta del rapporto.
È lì che molte decisioni, anche comprensibili, iniziano a non reggere.
📌 Esempi concreti
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Tribunale di Napoli Nord – sentenza n. 197/2025 del 13.11.2025
Licenziamento disciplinare via WhatsApp senza contestazione: scatta la reintegra
- Il licenziamento disciplinare comunicato via WhatsApp è ritenuto formalmente valido come forma scritta.
- L’atto espulsivo, pur inviato da soggettoprivo di potere rappresentativo, risulta ratificato dal datore di lavoro anche in giudizio.
- È accertata latotale assenza di preventiva contestazione disciplinare, in violazione dell’ 7 Statuto dei Lavoratori.
- La mancanza di contestazione integra unanullità del licenziamento per violazione di norma imperativa.
- Si applica latutela reintegratoria piena, con reintegra, retribuzioni arretrate e ricostruzione contributiva.
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Corte di Cassazione – sentenza n. 32285 del 11.12.2025
Furto sul lavoro e controlli interni: licenziamento legittimo
- La contestazione disciplinare è valida se specifica nei fatti essenziali, senza obbligo di allegare fonti di prova.
- Il datore di lavoro non è tenuto a consegnare documenti aziendali se il lavoratore non ne indica la necessità difensiva concreta.
- I controlli effettuati da colleghi sono legittimi, perché rientrano nel potere organizzativo e non integrano controlli a distanza.
- La prova del fatto disciplinare può fondarsi su testimonianze attendibili e ammissioni della lavoratrice.
- Il furto o l’appropriazione indebita di merce, anche di modesto valore, giustifica il licenziamento per giusta causa.
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Corte d’Appello di Cagliari – sentenza n. 171 del 7.10.2025
Insubordinazione grave nel pubblico impiego: licenziamento confermato
- La notifica via PEC del provvedimento disciplinare fa scattare la presunzione legale di conoscenza, salvo prova contraria del lavoratore.
- La condotta insubordinata reiterata, consistente nel continuare a lavorare nonostante la sospensione, è pienamente accertata.
- Il comportamento del dipendente ha turbato il servizio pubblico, rendendo necessario l’intervento della forza pubblica.
- È ravvisata la giusta causa di licenziamento per lesione irreversibile del vincolo fiduciario.
- Sono escluse discriminazione e ritorsione, poiché il recesso è fondato su motivi leciti e provati.
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Tribunale di Alessandria – sentenza n. 285 del 1.09.2025
Guida in stato di ebbrezza e assenze: destituzione legittima
- La comunicazione di destituzione è valida anche se preceduta da un opinamento, quando il contenuto è chiaro e univoco.
- L’assenza ingiustificata prolungata integra grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
- Il ritiro della patente non giustifica l’assenza senza formale comunicazione o disponibilità a mansioni alternative.
- La guida in stato di ebbrezza incide negativamente sul vincolo fiduciario, specie per mansioni di autista.
- È legittima la destituzione disciplinare per perdita irreversibile della fiducia datoriale.
Nei casi di licenziamento, la differenza non la fa solo la norma, ma come la decisione viene costruita e accompagnata nel tempo.
Nel lavoro sul personale, spesso il punto decisivo non è la scelta, ma il modo in cui viene gestita.
Un caro saluto
Elisa
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