Pubblicato il: 21 Luglio 2026

Due pronunce, due prospettive opposte: la prima tutela il datore di lavoro quando il danno deriva da una condotta imprevedibile e autonoma di un collega, mentre la seconda riconosce le ragioni del lavoratore quando l’organizzazione aziendale incide causalmente sulla sua salute.  

Il confronto dimostra come, nel diritto del lavoro, gli stessi principi possano condurre a esiti molto diversi a seconda dei fatti, del nesso causale e delle prove raccolte, cambiando radicalmente il punto di vista sulla responsabilità datoriale. 

Buona lettura della newsletter!


La condotta imprevedibile del collega esclude la responsabilità datoriale 


Corte di Cassazione, ordinanza n. 19859 del 15.06.2026 

Un lavoratore, durante la pausa pranzo, veniva colpito alla testa da una bottiglia lanciata da un altro operaio in reazione a un gioco con il pallone.
La Corte d’Appello aveva attribuito la responsabilità esclusivamente all’autore materiale, escludendo quella delle società datrici di lavoro.
La Cassazione conferma che la semplice verificazione dell’incidente nei locali e nell’orario di lavoro non è sufficiente a fondare la responsabilità ex art. 2087 c.c. 
La condotta del collega è stata ritenuta abnorme, imprudente e imprevedibile, nonché del tutto estranea alle mansioni lavorative.
Tale comportamento ha dato origine a una serie causale autonoma, idonea da sola a provocare il danno e a interrompere il collegamento con l’attività lavorativa.
È stata esclusa anche la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., poiché le mansioni affidate al dipendente non avevano agevolato la condotta lesiva.
Il ricorso del lavoratore è stato quindi respinto, con condanna alle spese nei confronti delle società convenute.  

  • La responsabilità ex art. 2087 c.c. presuppone che il danno costituisca la realizzazione di un rischio lavorativo concretamente prevenibile. 
  • La condotta imprevedibile di un terzo può interrompere il nesso causale, anche quando l’evento si verifica nel luogo e durante l’orario di lavoro. 
  • Per applicare l’art. 2049 c.c. occorre un rapporto di “occasionalità necessaria” tra mansioni affidate e comportamento dannoso. 

La patologia preesistente non riduce il risarcimento 


Corte di Cassazione, ordinanza n. 17754 del 3.06.2026 

Un autista di linea aveva chiesto il risarcimento del danno differenziale per un infarto miocardico e per gravi patologie al rachide, ricondotti alle condizioni di lavoro.
I giudici di merito avevano accertato turni di dodici o tredici ore, frequente lavoro straordinario, mezzi obsoleti e percorsi impervi e montani.
La Cassazione conferma la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., valorizzando le risultanze istruttorie e la consulenza medico-legale sul ruolo determinante dello stress professionale.
L’attività politica svolta dal lavoratore e i fattori di rischio extralavorativi non sono stati ritenuti sufficienti a interrompere il nesso causale con le condizioni di lavoro. 
Obesità, diabete e ipertensione costituiscono concause naturali e non comportamenti colpevoli del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Quando la condotta datoriale è condizione necessaria dell’evento, la maggiore vulnerabilità personale del lavoratore non giustifica una riduzione proporzionale del risarcimento.
Sono stati respinti sia il ricorso dell’azienda sia quello incidentale del lavoratore relativo alla detrazione dell’indennizzo INAIL.  

  • L’art. 2087 c.c. impone al datore di adottare tutte le misure concretamente necessarie a tutelare la salute, anche oltre le specifiche prescrizioni di settore. 
  • Le condizioni patologiche preesistenti non riducono il risarcimento quando rappresentano mere concause naturali e la condotta datoriale ha efficacia causale. 
  • Nel calcolo del danno differenziale, l’indennizzo INAIL deve essere detratto secondo il criterio delle poste omogenee; il nuovo regime opera anche per gli eventi precedenti denunciati dopo la sua entrata in vigore. 

Un caro saluto

Elisa


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