Pubblicato il: 3 Aprile 2026

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Dimissioni e accordi: quando la volontà non basta

Nei casi di dimissioni e risoluzioni consensuali si tende a dare per scontata la volontà del lavoratore, senza soffermarsi su come il percorso si sia svolto.
Ed è spesso lì che nascono le contestazioni.


🙋🏼‍♀️ Esempi concreti

  • Dolo incidente del lavoratore nella risoluzione consensuale
    Corte Cassazione, sentenza n. 3125 del 12.02.2026

    • Il lavoratore che omette informazioni rilevanti viola i doveri di correttezza e buona fede
    • L’omessa comunicazione del procedimento penale integra dolo incidente
    • L’accordo di risoluzione resta valido, ma viziato nelle condizioni economiche
    • Il datore può chiedere il risarcimento del danno per alterazione del consenso
    • La Cassazione rinvia per quantificare il danno legato all’incentivo all’esodo
  • Risoluzione tacita del rapporto per interruzione prolungata
    Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 1259 del 21.10.2025

    • La risoluzione consensuale può risultare anche da comportamenti concludenti delle parti
    • L’interruzione prolungata della prestazione può essere indice di scioglimento del rapporto
    • Non è richiesta una forma scritta, essendo sufficiente una manifestazione tacita di volontà
    • Occorre una cessazione reciproca delle prestazioni che evidenzi un disinteresse comune
    • Il giudice valorizza il comportamento complessivo per accertare il mutuo consenso implicito
  • Assenza ingiustificata e scioglimento del rapporto
    Corte Cassazione, sentenza n. 31413 del 6.12.2024

    • L’assenza prolungata del lavoratore non determina automaticamente la cessazione del rapporto
    • È esclusa una risoluzione consensuale tacita senza una chiara volontà comune delle parti
    • La cessazione richiede una manifestazione inequivoca del consenso reciproco
    • Il datore deve attivare gli strumenti tipici, come il licenziamento disciplinare
    • L’inerzia del lavoratore non equivale a dimissioni implicite in assenza di forma legale
  • Dimissioni per fatti concludenti e termine minimo legale
    Tribunale di Brescia, sentenza del 27.01.2026

    • Le dimissioni per fatti concludenti si perfezionano solo dopo il decorso di 15 giorni di assenza ingiustificata
    • È ammessa una deroga solo se il CCNL prevede espressamente un termine diverso per tale fattispecie
    • Non è possibile applicare in via analogica i termini del licenziamento disciplinare
    • La diversa natura degli istituti impone una verifica certa della volontà dimissionaria
    • La comunicazione datoriale anticipata è inefficace e il rapporto resta giuridicamente in essere

Quando la volontà non è accompagnata da un percorso chiaro e coerente, l’accordo rischia di non reggere nel tempo.
Affianco le parti per costruire accordi chiari, sostenibili e duraturi.

Un caro saluto
Elisa


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