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Dimissioni e accordi: quando la volontà non basta
Nei casi di dimissioni e risoluzioni consensuali si tende a dare per scontata la volontà del lavoratore, senza soffermarsi su come il percorso si sia svolto.
Ed è spesso lì che nascono le contestazioni.
🙋🏼♀️ Esempi concreti
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Dolo incidente del lavoratore nella risoluzione consensuale
Corte Cassazione, sentenza n. 3125 del 12.02.2026- Il lavoratore che omette informazioni rilevanti viola i doveri di correttezza e buona fede
- L’omessa comunicazione del procedimento penale integra dolo incidente
- L’accordo di risoluzione resta valido, ma viziato nelle condizioni economiche
- Il datore può chiedere il risarcimento del danno per alterazione del consenso
- La Cassazione rinvia per quantificare il danno legato all’incentivo all’esodo
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Risoluzione tacita del rapporto per interruzione prolungata
Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 1259 del 21.10.2025- La risoluzione consensuale può risultare anche da comportamenti concludenti delle parti
- L’interruzione prolungata della prestazione può essere indice di scioglimento del rapporto
- Non è richiesta una forma scritta, essendo sufficiente una manifestazione tacita di volontà
- Occorre una cessazione reciproca delle prestazioni che evidenzi un disinteresse comune
- Il giudice valorizza il comportamento complessivo per accertare il mutuo consenso implicito
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Assenza ingiustificata e scioglimento del rapporto
Corte Cassazione, sentenza n. 31413 del 6.12.2024- L’assenza prolungata del lavoratore non determina automaticamente la cessazione del rapporto
- È esclusa una risoluzione consensuale tacita senza una chiara volontà comune delle parti
- La cessazione richiede una manifestazione inequivoca del consenso reciproco
- Il datore deve attivare gli strumenti tipici, come il licenziamento disciplinare
- L’inerzia del lavoratore non equivale a dimissioni implicite in assenza di forma legale
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Dimissioni per fatti concludenti e termine minimo legale
Tribunale di Brescia, sentenza del 27.01.2026- Le dimissioni per fatti concludenti si perfezionano solo dopo il decorso di 15 giorni di assenza ingiustificata
- È ammessa una deroga solo se il CCNL prevede espressamente un termine diverso per tale fattispecie
- Non è possibile applicare in via analogica i termini del licenziamento disciplinare
- La diversa natura degli istituti impone una verifica certa della volontà dimissionaria
- La comunicazione datoriale anticipata è inefficace e il rapporto resta giuridicamente in essere
Quando la volontà non è accompagnata da un percorso chiaro e coerente, l’accordo rischia di non reggere nel tempo.
Affianco le parti per costruire accordi chiari, sostenibili e duraturi.
Un caro saluto
Elisa
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