Pubblicato il: 14 Settembre 2026

Questa pronuncia affronta un tema delicato: fino a che punto una grave condizione di incapacità del lavoratore può incidere sui termini per impugnare un licenziamento.

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Incapacità naturale e termini per impugnare il licenziamento


Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23486 del 18.07.2026

Una lavoratrice, licenziata per assenza ingiustificata, aveva impugnato il recesso oltre i termini sostenendo di essere stata, al momento della comunicazione, in una grave condizione di incapacità naturale.
Le Sezioni Unite chiariscono che l’incapacità di intendere e di volere non è sufficiente, di per sé, a superare la presunzione di conoscenza dell’atto prevista dall’art. 1335 c.c., che si fonda sulla sua oggettiva conoscibilità.
La questione era stata sottoposta anche alla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 111/2025 ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 6 della legge n. 604/1966.
Quando il lavoratore è incapace al momento della ricezione del licenziamento o durante i successivi 60 giorni, non è necessario che effettui la preventiva impugnazione, anche stragiudiziale, entro tale termine.
Resta però fermo un limite temporale certo: il licenziamento deve essere impugnato giudizialmente entro 240 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel caso concreto, la lavoratrice aveva ricevuto il licenziamento il 10 settembre 2015, ma aveva promosso il giudizio solo nel novembre 2016, quando il termine di 240 giorni era ormai ampiamente decorso.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso, confermando la decadenza, pur compensando integralmente le spese per la complessità e la particolare evoluzione della vicenda processuale.

  • L’incapacità naturale non elimina la presunzione di conoscenza dell’atto: ai sensi dell’art. 1335 c.c. rileva la conoscibilità oggettiva della comunicazione, non la concreta capacità del destinatario di comprenderne il contenuto.
  • Il lavoratore incapace è però protetto sul piano dell’impugnazione: se l’incapacità sussiste al momento della ricezione del licenziamento o durante il termine di 60 giorni, viene meno l’onere della preventiva impugnazione stragiudiziale.
  • Il termine massimo resta di 240 giorni dalla ricezione: l’incapacità non determina una sospensione indefinita della decadenza; entro tale termine deve essere proposto il ricorso giudiziale o attivato il tentativo di conciliazione o arbitrato.

Un caro saluto

Elisa


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